Quando al “BORSELLINO BIS” inquirenti e giudicanti non credettero (purtroppo) alla ritrattazione del falso pentito Vincenzo Scarantino

 

 

15 dicembre 1998 In sede di requisitoria del “Borsellino Bis” il PM dottor Antonino Di Matteo contesta la ritrattazione di Vincenzo Scarantino perché (a suo parere) falsa.

 

  • Questo ufficio ritiene che l’attività processuale scaturita e originata dalla ritrattazione dello Scarantino abbia finito per avvalorare ancor di più le sue precedenti dichiarazioni o meglio gran parte delle sue precedenti dichiarazioni nei confronti di molti degli odierni imputati
  • La ritrattazione di Scarantino che poi spiegheremo perché deve considerarsi falsa è innanzitutto una ritrattazione indotta. Non siamo in presenza di un atteggiamento processuale scaturito dalla volontà del protagonista della scena dibattimentale Siamo in presenza di un risultato di una complessa attività posta in essere per costringere il pentito a cambiare versione
  • Cioè la ritrattazione è stata indotta innanzitutto indotta poi vedremo perché falsa. Dovete pure prendere in considerazione quel compendio probatorio scaturito essenzialmente dalle intercettazioni ambientali effettuate in casa Scotto del latitante Gaetano Scotto nostro imputato
  • La ritrattazione di Vincenzo Scarantino non è stata frutto di una scelta di coscienza di una volontà talmente spontanea da manifestarsi attraverso comportamenti che non tenessero conto di garanzie precauzioni assistenza economica assistenza legale
  • … oltre ad un giudizio di complessivi inattendibilità e la ritrattazione di Scarantino vi stiamo smontando punto per punto queste dichiarazioni …
  • Io credo che il buonsenso comune ed una normale capacità di valutare la personalità altrui ci consente ci consenta di escludere questa possibilità che Scarantino abbia per tanto tempo finto e solo ultimamente detto la verità
  • Scarantino ha voluto accreditare l’ipotesi di pubblici ministeri e poliziotti che lo hanno indottrinato continuamente indottrinato dolosamente istruito giungendo al punto di falsificare le carte di giocare sporco pur di trovare dei finti colpevoli della strage giungendo al punto di manomettere nastri e registrazioni
  • Certamente non è in grado Scarantino di inventare reggere il gioco su tutto questo di estremamente articolato e complesso …
  • … questa non è a nostro parere non può essere solo farina del sacco di Scarantino costituisce una riprova logica di una induzione ad una ritrattazione sicuramente falsa e prospettata al solo scopo di provocare in un modo o nell’altro il crollo dell’impostazione accusatoria di questo processo
  • (Scarantino) … ha dipinto un  quadro assolutamente inverosimile. Ha dipinto un quadro fosco e ridicolo
  • (Scarantino nella ritrattazione) poco abile, forse mal consigliato 
  • (La ritrattazione) risulta intrensicamente non credibile
  • Siamo in presenza di un clamoroso autogol (ritrattazione)
  • “Ebbene proprio quando questo processo si avviava alla conclusione nel timore o meglio nella consapevolezza che il materiale probatorio via via acquisito potesse portare come logica conseguenza all’affermazione di responsabilità degli imputati, Cosa nostra ha posto in essere l’estremo tentativo di salvare il salvabile individuando in Vincenzo Scarantino l’anello della catena probatorie da colpire.
  • Le uniche incongruenze nel racconto di Scarantino, a ben vedere, riguardano soltanto le indicazioni relative alla data della riunione in casa di Calascibetta, al reperimento della Fiat 126 utilizzata come autobomba, alla partecipazione dell’imputato Romano ed all’impiego della bombola di gas che sarebbe stata procurata sulla base delle informazioni fornite da quest’ultimo.

SEGUE

 



13 febbraio 1999
La Corte d’Assise in Sentenza … 

 

  • … Addirittura ridicole appaiono, poi, le dichiarazioni di Scarantino sull’attività di depistaggio ed inquinamento probatorio, che sarebbe stata svolta con la partecipazione anche del dott. Arnaldo La Barbera, all’epoca capo della squadra mobile della Questura di Palermo…
  • … Altrettanto incoerenti e prive di senso logico appaiono le accuse mosse nei confronti dei magistrati del Pubblico Ministero, apparendo assolutamente inconsistenti gli asseriti motivi di rancore che avrebbero spinto Scarantino Vincenzo ad accusare persone innocenti e, soprattutto, le ragioni che potrebbero avere animato il complotto istituzionale prospettato fantasiosamente da Scarantino.
  • Le suddette considerazioni inducono a ritenere che la decisione di Scarantino Vincenzo di ritrattare le precedenti dichiarazioni, accusando di oscuri ed incomprensibili complotti gli organi inquirenti, sia stata una scelta necessitata, imposta dalla minuziosità e concordanza delle prime dichiarazioni, che difficilmente potevano essere smentite solo in parte e tantomeno da un soggetto, sicuramente furbo, ma dotato di scarse capacità intellettive come Scarantino Vincenzo.
  • Ció che conferma, comunque, l’assoluta mendacità della ritrattazione di Scarantino Vincenzo è l’acquisizione nel presente dibattimento di prove certe della concreta attuazione di una concertata e laboriosa preparazione di detta ritrattazione, con l’intervento di diversi soggetti che hanno realizzato una deplorevole opera di inquinamento probatorio che, fortunatamente, è stata scoperta prima della definizione del presente giudizio…
  • emerge chiaramente che la decisione di Scarantino Vincenzo di ritrattare certamente non è frutto, come lo stesso ha cercato di far credere, di una spontanea e travagliata scelta morale, dettata dal rimorso di avere accusato persone innocenti, ma, al contrario, discende da una decisione lucida, fredda e calcolata dell’ex collaboratore di giustizia più volte annunciata attraverso comportamenti anomali e preceduta da una lunga contrattazione con ambienti mafiosi palermitani evidentemente interessati a detta ritrattazione, mediata dal fratello Rosario e culminata con l’acquisizione di concrete garanzie economiche, giuridiche e familiari.
  • … la stessa, invece, ha certamente avuto un ignobile contenuto patrimoniale che la rende assolutamente scellerata, poiché risulta dalla deposizione di Don Neri che Scarantino Vincenzo come prezzo della sua ritrattazione ha preteso di rientrare in possesso di valori e beni precedentemente acquisiti attraverso la sua pregressa attività criminale…
  • … Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la ritrattazione operata da Scarantino Vincenzo, come si è anticipato all’inizio della presente esposizione, deve essere ritenuta del tutto inattendibile in quanto illogica, incoerente con altre autonome acquisizioni
  • … Dal tenore delle considerazioni sin qui svolte è agevole intuire che questa Corte ha ritenuto di potere attribuire una piena attendibilità intrinseca alle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo nei primi interrogatori e precisamente alle dichiarazioni raccolte nei primi tre verbali, rese in carcere subito dopo la manifestazione della volontà di collaborare con la giustizia. Va osservato in proposito che dette dichiarazioni appaiono assolutamente complete nella loro struttura essenziale, coerenti sotto il profilo logico e persino concordanti nelle linee generali sia con rilievi di carattere oggettivo, sia con dichiarazioni successivamente rese da altri collaboratori di giustizia che evidentemente non potevano essere conosciute da Scarantino Vincenzo né per scienza diretta, né attraverso suggerimenti esterni che lo stesso
  • Scarantino in sede di ritrattazione ha cercato di accreditare senza, tuttavia, riuscire ad apparire credibile.  In tale specifica ottica le prime dichiarazioni di Scarantino circa la riunione nella villa di Calascibetta assumono una logicità ed una concretezza tali da rendere assolutamente incontestabile l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni medesime.
  • Le dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo nella prima fase della sua collaborazione, contrariamente a quanto da lui sostenuto in sede di ritrattazione, non possono neppure ritenersi inficiate da oscillazioni nell’attribuzione dei ruoli ai singoli compartecipi, né da apprezzabili motivi di rancore verso alcuni dei soggetti chiamati in correità.
  • …A giudizio di questa Corte la verità essenziale che emerge dagli atti è che la Fiat 126 utilizzata come autobomba fu effettivamente procurata da Scarantino su incarico del cognato Profeta Salvatore e che Scarantino si sia rivolto effettivamente al Candura per procurarsela. Proprio quest’ultima circostanza e, in particolare, il fatto che Scarantino Vincenzo, anzicchè rubare personalmente la vettura che doveva essere impiegata per una azione tanto atroce quanto importante per gli interessi di “Cosa nostra”, si sia rivolto ad un balordo tossicodipendente come Candura per reperirla offre una convincente chiave di lettura di tutte le reticenze, le bugie e gli imbarazzi di Scarantino nel riferire l’esatta sequenza dei fatti relativi al reperimento della 126 utilizzata come autobomba.
  • La valutazione di intrinseca attendibilità delle iniziali dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo non riposa, tuttavia, solo sulla loro coerenza logica e sulla possibilità di spiegare le incongruenze sopra evidenziate, bensì anche, e forse soprattutto, sulla concordanza perfetta con altre dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, estremamente attendibili, con i quali per ragioni logiche e cronologiche Scarantino Vincenzo certamente non può essersi accordato.
  • le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo nella prima fase di collaborazione e, precisamente, quelle rese prima che intervenissero con la liberazione del collaboratore quei fattori di inquinamento che una attenta analisi ha consentito di individuare con relativa sicurezza, sono da ritenere intrinsecamente logiche, coerenti con altre acquisizioni probatorie e, quindi, astrattamente attendibili ed idonee a costituire prova dei fatti per i quali si procede ove sorrette da sufficienti riscontri individualizzanti di carattere oggettivo.

SEGUE

 

 

 COMO 15.9.1998 – Scarantino ritratta: ‘Su Borsellino ho mentito’. 

 

VINCENZO SCARANTINO, il PUPO vestito da MAFIOSO

 

QUANDO SPATUZZA PARLÒ DI VIA D’AMELIO E NON SUCCESSE NIENTE PER DIECI ANNI

 

13 luglio 2017 Processo di revisione: la corte d’Assise di Catania assolve tutti gli imputati condannati in precedenza. CONSIDERATE ATTENDIBILI E DETERMINANTI(contrariamente a quanto sostenuto dal PM Di Matteo) LE DICHIARAZIONI DI GASPARE SPATUZZA PER SCARCERARE DOPO 18 anni 11 (uno nel frattempo deceduto) INNOCENTI di CUI 7 CONDANNATI ALL’ERGASTOLO. La REVISIONE – A quasi venticinque anni di distanza dalla Strage di Via D’Amelio, il Processo di Appello di revisione per la Strage voluto dalla Procura di Caltanissetta nel 2011, a seguito delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, si conclude con l’assoluzione dal reato di strage per dieci imputati che erano stati condannati alla pena dell’ergastolo.
Solo successivamente alla collaborazione di GASPARE SPATUZZA  (avvenuta a decorrere dal giugno 2008), le cui dichiarazioni, puntualmente, concordemente e costantemente riscontrate (anche per il tramite di altro collaboratore, FABIO TRANCHINA), smentivano radicalmente le propalazioni accusatorie di Scarantino, Andriotta e Candura, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta chiedeva, in data 13 ottobre 2011, alla Corte d’Appello di Catania la revisione delle sentenze di condanna inflitte in esito dei processi cosiddetti “Borsellino uno” e “Borsellino bis”. Il processo di revisione: la corte d’Appello di Catania assolve tutti gli imputati condannati in precedenza. CONSIDERATE ATTENDIBILI E DETERMINANTI (contrariamente a quanto sostenuto dal PM Di Matteo) LE DICHIARAZIONI DI GASPARE SPATUZZA.
La REVISIONE – A quasi venticinque anni di distanza dalla Strage di Via D’Amelio, il Processo di Appello di revisione per la Strage a seguito delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, si conclude con l’assoluzione dal reato di strage per dieci imputati che erano stati condannati alla pena dell’ergastolo: