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Intervento del Dr Giovanni Falcone â Catania 12 maggio 1990, FacoltĂ di Economia e Commercio. âEâ prevedibile che a breve entrerĂ in vigore la nuova legge antidroga che, nella parte concernente la repressione del traffico di stupefacenti, introduce alcuni strumenti investigativi, giĂ utilizzati con successo in altri Paesi. Mi riferisco soprattutto alla âconsegna controllataâ della droga e âallâagente sotto coperturaâ.  La prima previsione consente, in sintesi, agli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione dellâ AutoritĂ Giudiziaria, di non procedere allâimmediato sequestro di una partita di stupefacenti in transito nel territorio italiano e allâarresto dei corrieri, ma di tenere sotto controllo i l percorso della droga allo scopo di potere individuare i destinatari e di risalire, attraverso gli ultimi anelli della catena di distribuzione, ai gangli direzionali del traffico di stupefacenti. In questa stessa ottica si inquadra lâistituto dellâ AGENTE SOTTO COPERTURA che dĂ facoltĂ agli ufficiali di P.G., sempre previa autorizzazione dellâAutoritĂ Giudiziaria, di spacciarsi per criminali e di entrare in contatto coi trafficanti di stupefacenti in modo da potere carpire informazioni utili per le indagini, altrimenti difficilmente acquisibili.â Il D.P.R 309/90 del 9 ottobre 1990 entrò in vigore il 15-11-1990 e conteneva la prima forma di previsione del cosiddetto âUndercoverâ
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Le confidenze allâagente belga infiltrato: âSan Luca è la mamma della ândranghetaâ
 Paolo, il carabiniere infiltrato nella ândrangheta
Un recente articolo di Repubblica che riporta la testimonianza di un carabiniere del Ros, infiltrato nella ândrangheta, noto con il nome in codice diâPaoloâ, rivela un aspetto poco noto dellâoperato delle forze dellâordine italiane: lâinfiltrazione di agenti nelle organizzazioni criminali per smantellare i clan e neutralizzare le attivitĂ illecite.
In particolare, Paolo ha raccontato di essere stato per due anni infiltrato in un clan di ândrangheta, la potente organizzazione criminale calabrese con ramificazioni in tutto il mondo.
Grazie alla sua operazione sotto copertura, è stato possibile smantellare il clan e arrestare i suoi membri, mettendo fine alle attività illecite che ne costituivano il motore economico.
Il racconto di Paolo getta luce su un aspetto poco noto delle organizzazioni criminali come la ândrangheta: la loro capacitĂ di gestire attivitĂ economiche complesse, che spaziano dalla gestione di traffici di droga e armi alla riciclaggio di denaro sporco, dallâestorsione alle frodi finanziarie.
Secondo Paolo, il clan di ândrangheta a cui è stato infiltrato aveva manager in tutto il mondo, in grado di moltiplicare i milioni ricavati dalle attivitĂ illecite.
Ma come è possibile che organizzazioni criminali cosĂŹ complesse riescano ad operare in modo cosĂŹ efficiente e sfuggano alle forze dellâordine per anni, se non decenni? La risposta sta nella loro capacitĂ di mimetizzarsi, di infiltrarsi nei tessuti sociali ed economici delle comunitĂ in cui operano, di controllare i poteri locali e di godere della protezione di un sistema di complicitĂ che coinvolge anche le istituzioni.
Per questo motivo, lâinfiltrazione di agenti sotto copertura rappresenta uno strumento prezioso per smantellare le organizzazioni criminali, perchĂŠ consente di penetrare il loro mondo e di scoprire le loro attivitĂ illecite.
Tuttavia, come ha ammesso lo stesso Paolo, si tratta di unâoperazione rischiosa e complessa, che richiede una grande preparazione e unâottima conoscenza del territorio e delle dinamiche sociali.
In ogni caso, lâesperienza di Paolo dimostra che la lotta alla criminalitĂ organizzata richiede una strategia multifronte, che comprenda non solo lâazione diretta delle forze dellâordine, ma anche la prevenzione, lâeducazione e il coinvolgimento delle comunitĂ locali. Solo in questo modo sarĂ possibile contrastare efficacemente le organizzazioni criminali e proteggere la legalitĂ e la sicurezza dei cittadini.
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Parla il carabiniere infiltrato: âLa ândrangheta ha manager in tutto il mondoâ
“Ho visto come moltiplicano i milioni”
âHanno manager in tutto il mondo, ho visto come moltiplicano i milioniâ, dichiara alla giornalista. âPaoloâ è un infiltrato, il primo italiano che sia riuscito a âbucareâ un clan di ândrangheta, e il suo nome reale deve necessariamente rimanere segreto. Ă un carabiniere del Ros, e di certo non è la sua prima esperienza sotto copertura.
LA STORIA DI UN CARABINIERE DEL ROS CHE SI Ă INFILTRATO IN UNA âNDRINA CALABRESE: âCI SONO SOGGETTI CON CAPACITĂ MANAGERIALI INIMMAGINABILI E CONTATTI IN TUTTO IL GLOBO. STANNO A BOVALINO E QUATTRO GIORNI DOPO TE LI RITROVI IN SUDAMERICA, POI DI NUOVO A BOVALINO AL BAR. E MUOVONO MILIONI – HO VISTO MOVIMENTARE UNA TRENTINA DI MILIONI GRAZIE A UN CIRCUITO CRIMINALE CINESE, UNA SORTA DI MONEY TRANSFER CLANDESTINO. I SOLDI VENIVANO RITIRATI E CINQUE MINUTI DOPO ERANO DISPONIBILI IN UN PAESE LATINO AMERICANO – I CLAN TI METTONO ALLA PROVA, VERIFICANO TUTTO QUELLO CHE DICI O RACCONTIâ
Se il suo nome si potesse rivelare, rimarrebbe in cronache e annali. Ma âPaoloâ è un infiltrato, il primo italiano che sia riuscito a âbucareâ un clan di ândrangheta e il suo nome reale deve rimanere segreto.
Si sa e si può dire che è un carabiniere del Ros, che ha esperienza in Italia e allâestero e che quella appena conclusa non è la sua prima operazione coperta. [âŚ] per anni ha raccolto informazioni su movimenti finanziari, traffici, latitanze ÂŤinclusa quella di Rocco MorabitoÂť, ma soprattutto su rapporti e contatti. Imprenditori insospettabili inclusi.
Un tesoro di informazioni divenute essenziali per la maxi inchiesta âEurekaâ, che la scorsa settimana ha portato a piĂš di duecento arresti in tutta Europa. [âŚ]
Chi era Paolo? Per quanto tempo è diventato lui?
ÂŤDue anni e mezzo circa. Ero un insospettabile legato a contesti criminali, utile a risolvere problemi grazie a rapporti, contatti e ganci in Italia e allâestero. [âŚ]Âť.
Non ha mai ha avuto paura che la copertura saltasse?
Tutto è stato pianificato, ma bisogna fare attenzione a qualsiasi cosa. I clan ti mettono alla prova, verificano tutto quello che dici o racconti, le persone che sostieni di conoscere, le circostanze.
Dopo aver indagato per anni sulla ândrangheta, che effetto fa trovarsi dentro?
ÂŤĂ molto piĂš pericolosa e ramificata di quanto si possa immaginareÂť.
Comâè possibile che paesini della Locride di poche migliaia di anime siamo al centro di traffici mondiali e transazioni milionarie?
ÂŤNon devono ingannare. Non tutti sono allo stesso livello, ma ci sono soggetti con capacitĂ manageriali inimmaginabili e contatti in tutto il globo. Stanno a Bovalino e quattro giorni dopo te li ritrovi in Sudamerica, poi di nuovo a Bovalino al bar. E muovono milioniÂť.
Lo ha visto con i suoi occhi?
ÂŤHo visto movimentare una trentina di milioni grazie a un circuito criminale cinese, una sorta di money transfer clandestino. I soldi venivano ritirati e cinque minuti dopo erano disponibili in un Paese latino americanoÂť.
Ha mai avuto la sensazione che ci fosse una regia piĂš grande dietro lâazione dei singoli clan?
ÂŤLa ândrangheta è unitaria, câè sempre una sorta di mutuo soccorso fra le diverse famiglieÂť. [âŚ]

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Vita di un agente sotto copertura – VIDEO
Dopo l’operazione antimafia “New Bridge” che ha portato all’arresto di 26 persone tra Italia e Stati Uniti, parla un agente sotto copertura che ha partecipato a numerose operazioni di contrasto al traffico di droga e di armi. Lo strapotere dei cartelli sudamericani, il ruolo della ‘ndrangheta e le difficoltĂ di lavorare con un’altra identitĂ , nel’intervista di Mario Forenza –
Fiumi di denaro e droga dalla Colombia: agente sotto copertura fa scoprire il riciclaggio del narcotraffico
Operazione della Guardia di finanza di Trento in collaborazione con l’Interpol: arrestate 42 persone e sequestrati beni per 20 milioni di euro

42 indagati e sequestri per quasi 20 milioni di euro. Ă lâoperazione conclusa dalla Guardia di finanza di Trento e della squadra di polizia giudiziaria della Procura Distrettuale di Trento, in collaborazione con lâAgenzia Europol. Eseguita lâapplicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di 42 soggetti, di cui 5 allâestero (Colombia e Spagna) e il sequestro di oltre 18,5 milioni di euro.
Lâindagine vede complessivamente il coinvolgimento di 47 soggetti, di cui 26 di nazionalitĂ estera (Colombia, Marocco, Albania e Siria), ritenuti a vario titolo responsabili di aver partecipato o concorso a unâarticolata associazione per delinquere a carattere transazionale, dedita al riciclaggio di denaro derivante dal traffico internazionale di sostanze stupefacente in favore dai cartelli sud americani.
Un agente sotto copertura si è infiltrato nella rete di broker internazionali serventi i cartelli sud americani che â nel quadro di un accordo illecito preesistente che coinvolgeva i rappresentati della criminalitĂ organizzata siciliana, calabrese e altre strutture criminali organizzate, grazie a una ramificata rete di collaboratori e facilitatori â erano dediti al riciclaggio internazionale dei proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti sul territorio nazionale.
Nel corso delle investigazioni è emerso che i clan colombiani e messicani, che cedevano a credito sostanze stupefacenti alle organizzazioni criminali nazionali, per far fronte alla necessitĂ di far rientrare in Sud America il prezzo dello stupefacente si avvalevano di una specifica ârete di brokerâ internazionali, allo scopo di riciclare il denaro e convertirlo sotto forma di beni e servizi.
La metodologia di riciclaggio scoperta può essere sintetizzata cosĂŹ: i âcartelli sud-americaniâ cedevano a credito partite di cocaina a sodalizi criminali operanti in Italia i quali, dopo lâattivitĂ di spaccio, incassavano denaro contante che veniva successivamente consegnato ai âmoney collectorsâ (detti anche âcorrieriâ); questi ultimi, tramite una cosiddetta operazione di âmoney pick upâ, trasferivano a loro volta le somme ai âmoney muleâ (detti anche âprelevatoriâ); il denaro, dopo il deposito su dei conti correnti, veniva bonificato (in dollari) a favore di aziende, precedentemente individuate dalla âreteâ di supporto dei cartelli, dislocate in diversi paesi del mondo, tra i quali Stati Uniti, Cina, Hong Kong e Turchia, operanti nel settore della commercializzazione di prodotti elettronici (specie di telefonia) e beni di lusso (orologi etc.). Queste societĂ procedevano quindi alla spedizione dei prodotti verso i clienti sud americani, i quali pagavano (in pesos) il prezzo dei prodotti direttamente alla ârete dei brokerâ di supporto ai cartelli colombiani, cosĂŹ permettendo a questi ultimi, con la consegna delle somme alle consorterie criminali, di ottenere il denaro, oramai ripulito, in moneta locale. 31.5.2023 RAVENNA TODAY
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Agenti sotto copertura si infiltrano nelle chat pedoporno: arresti e perquisizioni in tutta Italia
Lâindagine anti pedopornografia ha interessato tutto il territorio nazionale e portato a tre arresti. Tra gli indagati anche quattro minori accusati di detenzione e diffusione di contenuti pedopornografici.
Lâindagine, che si è avvalsa di agenti sotto copertura infiltrati tra la rete online creata dai pedofili, ha portato nelle scorse ore a tre arresti e oltre una decina di perquisizione in vari cittĂ italiane da nord a sud.
Nel dettaglio, oltre alle tre ordinanze di custodia cautelare, la polizia ha eseguito anche dodici decreti di perquisizione a carico di altrettanti indagati, di cui quattro non ancora maggiorenni, e sequestrando migliaia di file che dovranno essere ora esaminati. Tutti gli indagati devono rispondere delle accuse di detenzione e diffusione di contenuti pedopornografici.
I tre arresti sono avvenuti in Campania, Calabria e Lombardia ma lâindagine ha coinvolto persone residenti anche in Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Sicilia e Veneto.
L’indagine, diretta dalla Procura di Torino â Gruppo CriminalitĂ Organizzata e Reati Informatici e coordinata dal Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online (Cncpo) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, infatti ha interessato tutto il territorio nazionale.
Attraverso unâattivitĂ sotto copertura svolta nell’ambito del contrasto alla diffusione di materiale pedopornografico attraverso la rete, gli agenti di polizia sono entrati in contatto con gli utenti che, apertamente, sulla chat di gruppo, dichiaravano di possedere o pubblicavano materiale pedopornografico, proponendo di scambiarlo con altre persone.
Le tracce informatiche hanno permesso poi di individuare i partecipanti della chat e sopratutto l’amministratore di un canale dove reperire materiale con una iscrizione e pagamento di 25 euro. L’uomo, residente in Calabria, è tra gli arrestati con lâaccusa di commercio di materiale pedopornografico aggravato per aver utilizzato strumenti volti a impedirne l’identificazione. Oltre numerosi supporti informatici, gli sono state sequestrate carte di debito/credito e un portafoglio elettronico. Antonio Palma 11 Ottobre 2022 FANPAGE
Cene con i boss, cinque cellulari e finte fidanzate: ÂŤNoi, infiltrati tra i criminaliÂť
Vita (e rischi) degli agenti sotto copertura: i ruoli imparati a memoria, le mosse per avere la fiducia dei malviventi. ÂŤTi mettono alla prova, vietato fallireÂť
ÂŤEro a pranzo con questi sudamericani trafficanti di droga. Commentavano la notizia di un poliziotto colombiano infiltrato che era stato scoperto e âlasciato nella selvaâ, come dicono loro.
Lâavevano sezionato in qualche boscaglia e piantato lĂŹ, appunto. Era vero? Era un avvertimento per i presenti? A me il video non lâhanno fatto vedere… LĂŹ non puoi sbagliare. Per dire: non è che puoi diventare rosso! Niente domande, niente reazioni che potrebbero insospettirli.
Devi avere sangue freddo, devi perfino far finta di non capire cosa stanno dicendo. Sai che ti stanno studiando, ti stanno mettendo alla prova. E tu la prova la devi superare, per forzaÂť.
La vita degli agenti sotto copertura è cosĂŹ. Sono sempre sotto esame. Sempre costretti a muoversi come se camminassero sullâorlo del burrone. Sempre con un copione da recitare alla perfezione. Vietato sbagliare o dimenticare anche la piĂš piccola battuta. Sono esseri simili ai replicanti di Blade Runner, gli undercover.
Contano su una identitĂ che qualcuno ha costruito per loro e che imparano a memoria, e quando sono in missione dimenticano chi sono davvero. Conta soltanto chi devono essere.
Niky, per esempio: chiameremo cosĂŹ lâuomo di quel pranzo con i narcotrafficanti che parlavano del poliziotto fatto a pezzi. Lui è un agente della guardia di finanza di una cittĂ del sud e da piĂš di dieci anni studia, conosce, agisce come undercover contro il traffico nazionale e internazionale di droga.
Ă il reato sul quale gli infiltrati di tutte le forze di polizia lavorano di piĂš. Ma câè anche il traffico di armi, il terrorismo internazionale, la tratta di esseri umani, la pedopornografia… Devi avere una grande dedizione per lo Stato e per il tuo lavoro, se metti a disposizione la tua vita per diventare un infiltrato fra gente che, se ti scopre, nella migliore delle ipotesi ti uccide senza farti soffrire troppo. Devi essere preparato, equilibrato, capace di non andare nel panico in situazioni di rischio estremo e paziente davanti a risultati che arrivano dopo mesi, piĂš spesso anni
ÂŤLa parte piĂš complicata e difficile è quella inizialeÂť, ci dice Niky, ÂŤcioè agganciarli, conquistarsi la loro fiducia, superare la loro diffidenza. Io lavoro sul fronte dei sudamericani che vogliono aprire una porta dâingresso della cocaina in Italia per poi smistarla in Europa.
Quasi sempre cercano soggetti âpulitiâ che possano aiutarli. Persone che lavorano nei porti, negli aeroporti, per esempio. E allora è lĂŹ che tu ti inserisci nel lavoro di indagine classica fatta fino a quel momento e prepari il terreno, li agganci, ma ripeto: la loro diffidenza è pazzesca, maniacaleÂť.
Preparare il terreno e agganciarli, come dice il nostro amico, non è cosa di poco conto. PerchĂŠ vuol dire preparare e inscenare ruoli, connessioni, attivitĂ di lavoro, modi di comportarsi, e tutto questo richiede una preparazione lunghissima e meticolosa. Significa prima di tutto avere una identitĂ di copertura: non hai piĂš il tuo nome ma ti chiami come lâuomo inventato. Sei lui e devi recitare lui: hai in tasca un documento vero che viene creato assieme a una storia che deve essere assolutamente verosimile.Â
Hai un profilo facebook che risulterĂ aperto anni prima, hai magari una societĂ tal dei tali che alla Camera di commercio risulta avviata tanto tempo fa, hai una email che ovviamente non può sembrare aperta ieri, hai una storia personale che potrebbe richiede la presenza di una fidanzata/amante (si chiede alle colleghe, in questo caso). E a volte ti tocca recitare anche gli stereotipi del caso: la bella ragazza che ti aspetta sulla macchina lussuosa mentre tu tratti un ÂŤaffareÂť di droga, per dirne una. Devi sapere tutto dellâargomento che riguarda il tuo ruolo. Se sei un imprenditore del settore del legno devi avere una cultura sul legno, se ti spacci per istruttore di qualcosa devi esserlo davvero o quantomeno devi studiare moltissimo per sembrarlo veramente.
Naturalmente hai una casa che può diventare rifugio per quelli che stai cercando di incastrare. E, manco a dirlo: mentre sei sotto copertura metti in secondo piano â e a volte dimentichi per lunghi periodi â la famiglia, gli amici, la vita privata e gli interessi di sempre.
Contatti limitatissimi o nulli con chiunque, colleghi compresi. A parte il cosiddetto handler, che è la tua ombra anche se non sta lavorando accanto a te da infiltrato, è il tuo anello di connessione con il mondo (quello reale) e il team investigativo che ti segue sempre, ti copre, ti monitora a distanza e, se è il caso, interviene.
ÂŤUn undercover non è mai soloÂť, è il mantra di Sergio, nome in codice di un servitore dello Stato che lavora da tantissimi anni per il Ros dei carabinieri come coordinatore degli agenti sotto copertura.Â
ÂŤUn undercover può contare sempre sullâhandler, e poi sulla squadra che non deve mai perderlo dâocchio e, dove è possibile, lo tiene sotto controllo con le intercettazioni ambientali o con gli strumenti addosso allâagente. Ricordo una volta un trafficante colombiano che si è piazzato a casa del nostro agente per 15 giorni. LĂŹ che fai? Non puoi certo chiamare tua moglie e dirle che non torni a casa.
I contatti con la famiglia in quel caso li ha tenuti lâhandler che incontrava lâundercover quandâera possibile mentre il nostro infiltrato raccontava al suo ospite di una relazione finita con una ex convivente e si presentava a cena con lâamante, cioè una maresciallaÂť.
E a proposito di chiamate: niente telefonini o numeri reali. Solo cellulari di servizio con la rubrica costruita a tavolino come tutto il resto. Sergio racconta di quella volta che i suoi uomini si finsero imprenditori di una societĂ di import/export: hanno studiato ogni cavillo delle regole commerciali per essere esperti credibili e si sono presentati al mondo con le marescialle a fingersi segretarie dellâufficio.
Situazioni di rischio non previsto? ÂŤUna volta decidemmo di far sequestrare in Spagna 200 chili di coca destinati in Italia.
Volevamo allontanare i sospetti sugli italiani e avevamo in quel momento un nostro infiltrato con due dei cattivi, a Milano.
Erano due argentini, un uomo e una donna. Allâimprovviso i finanziatori dellâimportazione finita male, un napoletano e un foggiano, convocarono gli argentini e il garante del trasferimento della droga in Italia, cioè il nostro agente.
Lâhanno praticamente sequestrato. Per fortuna avevamo ambientali in casa e abbiamo capito quello che stava succedendo. Li abbiamo agganciati e seguiti da Milano a Roma con lâansia di perderli… Sono andati in un ristorante a incontrare gli italiani. Li vedevamo gesticolare, stava succedendo qualcosa ma non sapevamo cosa: troppo rischioso, siamo intervenuti e li abbiamo arrestati durante il pranzoÂť.
Insomma: una faticaccia. Stressante e pericolosa. Ma che quasi sempre porta a buoni risultati. Migliaia di chili di droga tolta dalle mani della criminalitĂ organizzata, fiumi i denaro sottratti a operazioni di riciclaggio, carichi di armi bloccate e reti di terroristi e di pedofili scoperte grazie a chi si insinua nelle loro comunicazioni telematiche.
Luca, agente sotto copertura per lo Sco della Polizia di Stato, ha piĂš di 30 anni di servizio e parla spesso con giovani che vogliono seguire la sua stessa strada: ÂŤGli dico sempre che noi siamo attori. Ci dicono âciak, si giraâ e devâesser buona la prima per forza. Non puoi rifare la scenaÂť.
Lui è il primo undercover riuscito a documentare (con telecamere e microspie) la complicitĂ fra alcune Ong e i trafficanti libici di esseri umani (è ancora in corso il processo per favoreggiamento dellâimmigrazione clandestina). Si è fatto assumere da una di quelle Ong come addetto alla sicurezza e al soccorso migranti ed è rimasto per piĂš di due mesi sulla nave. Ha il brevetto da istruttore soccorritore ma anche lĂŹ: hanno voluto metterlo alla prova. ÂŤMi hanno fatto lanciare in mare per simulare un soccorso a 30 miglia dalla costa libica, acqua nera profonda. Ho visto come tirava la corrente, ho fatto i calcoli… Mi sono lanciato, li ho visti allontanarsi e pensavo: avranno capito? Mi lasciano qui? La corrente mi ha portato via ma sono venuti a riprendermi dopo mezzâora. Prova superata!Âť.
Se sei nei panni di criminali devi entrare nella loro mente, devi ragionare come loro, anche se il tuo cuore è da poliziotto. Devi esser freddo e, se serve, devi saper improvvisare. Luca racconta di quella volta che non lâhanno scoperto per un soffio. Improvvisazione, appunto.
Un colpo da maestro. ÂŤAvevo uno zaino pieno di attrezzatura investigativaÂť racconta, ÂŤche non doveva vedere nessuno e che stavo spostando. Ricoprivo il ruolo di un ufficiale della marina ed ero, anche in quel caso, su una nave. Nessuno di noi sapeva che a un certo punto la procedura prevedeva il controllo dei passeggeri. Davanti ai due che volevano farmi aprire lo zaino pensavo: e adesso che faccio? Ho realizzato in un secondo che dovevo distogliere lâattenzione dallo zaino. CosĂŹ ho fatto lo sbruffone. Ho detto: sĂŹ, sĂŹ, apro, non câè problema, ma forse è il caso che lasciamo perdere; sapete che devo andare dal comandante, vero? Facciamo che faccio finta di non aver sentito. Quei due si sono guardati come per dire: moâ che facciamo con questo? Ho messo lo zaino in spalla, arrogante. E sono andatoÂť.
Maestria, appunto. Luca appoggia sul tavolo cinque telefonini: cinque! E scherza: ÂŤChi sono io oggi? Ah, già ⌠MarioÂť, e ne prende uno. ÂŤĂ stressante, sĂŹÂť, torna serio. ÂŤĂ una cosa che ti consuma, è destabilizzante. Ma alla fine di ogni operazione è anche una soddisfazione bellissima. E non lo cambierei con nessun altro lavoro al mondoÂť. di Giusi Fasano CORRIERE DELLA SERA 7.1.2023Â
Una vita sotto copertura
Panorama ha incontrato uno degli âundercoverâ della Polizia che da anni vive infiltrato nella rete dei narcotrafficanti
Ragionano come i narcotrafficanti ma non infrangono le regole della legalitĂ : sono gli agenti sotto copertura della Polizia di Stato. Uomini e donne guidati da uno dei piĂš esperti dirigenti del Servizio Centrale Operativo (Sco). Panorama, in esclusiva, ha potuto intervistare il pioniere degli undercover. Lâabbiamo incontrato in una localitĂ segreta, armati solo di taccuino e penna: perchĂŠ la prudenza non è mai troppa quando si affronta un tema come la lotta ai trafficanti di droga; perchĂŠ, per la prima volta, mostra il volto senza travestimento a un giornalista; perchĂŠ è infiltrato nelle maglie dellâorganizzazione criminale.
Lui, nome di fantasia, sembra un attore di un film americano: la sua etĂ non traspare e neppure la cadenza rivela sua vera appartenenza, se è nato al Nord o al Sud. Come un camaleonte è stato addestrato a cambiare pelle per salvare la sua. ÂŤSono stato infiltrato in almeno dieci importanti operazioni di PoliziaÂť dice Jack, da due anni allo Sco. ÂŤHo perso il conto di quanti narcotrafficanti abbiamo catturato, anche uomini al di sopra di ogni sospetto, colletti bianchi che lucrano con la droga o spietati spacciatori; abbiamo sequestrato tonnellate di stupefacenti. Ă sempre la prima volta però, perchĂŠ ogni missione è diversa dallâaltra: non sai mai come potrebbe finireÂť.Â
Parla con calma, senza emotivitĂ . ÂŤCi vuole molta professionalità ⌠Ho imparato a comportarmi in modo freddo, lucido, risolutoÂť dice. Non deve mai sembrare sbirro, neppure quando racconta ÂŤcoseÂť da sbirro. E con la paura come la mettiamo? ÂŤTi fa commettere errori. Non sono Batman e devo sapermi fermare, laddove lo ritenessi opportunoÂť. PerchĂŠ un poliziotto rischia la vita per un normale stipendio e senza incentivi di carriera? PerchĂŠ affronta unâesistenza complicata, ai margini della societĂ , quasi come un clochard? Accade raramente che un undercover frequenti night club in compagnia di belle donne, ristoranti stellati, hotel di lusso. ÂŤMagariâŚÂť. Per un attimo sorride. ÂŤGuardi, il grimaldello è stata la riforma della legge sulla droga. E poi non sopporto che questi criminali possano sentirsi degli intoccabili e farla franca. Un giorno mi sono detto: se non si riuscisse ad arrestarli con lâattivitĂ investigativa classica e si potesse farlo sotto copertura, ben vengaÂť.
Il contatto diretto con il trafficante di stupefacenti dĂ risultati piĂš immediati; e negli ultimi dieci anni si sono fatti tutti furbi, al telefono si scoprono solo le corna. ÂŤAl telefono, del resto, non si registrano nitidamente i reati, tutto è piĂš complesso. Ci sono, poi, tanti sistemi per comunicare: WhatsApp, la Chat, Facebook, Black BerryÂť continua Jack. Quando il Servizio Centrale Operativo decise di alzare il livello della lotta alla criminalitĂ puntando sulla strategia dellâagente sotto copertura, chiamò Jack: lui, che aveva giĂ dimostrato le prerogative indispensabili per questa attivitĂ investigativa, cominciò a formare altri poliziotti.
La scuderia degli undercover permette anche di risparmiare dal punto di vista economico. Per il piccolo spaccio, per esempio, si adotta una strategia collaudata, che permette in 60 giorni di arrestare 20 o 30 spacciatori che colonizzano la piazza: un intervento efficace eseguito da una decina di poliziotti dello Sco e della Scientifica; questi ultimi installano telecamere e microspie, al resto penserĂ lâundercover che avrĂ sempre le spalle coperte da un pugno di sbirri pronti a intervenire.Â
Sono un team di professionisti, perchĂŠ il limite che non si deve oltrepassare è sottilissimo e si rischia facilmente di bruciare lâoperazione o di imbattersi nel reato penale. Chiediamo a Jack: quante volte si è trovato con le mani legate? ÂŤIn molte occasioni avrei potuto fare di piĂš, ma la legge non me lo consente. Ă come una linea Maginot: oltre non si può andareÂť dice lâagente abbassando lo sguardo come fosse una resa. ÂŤI poliziotti americani fanno moltissime operazioni sotto copertura perchĂŠ la legge permette anche di provocare il reato, di vendere o cedere la merceÂť racconta. Dovrebbero dare la possibilitĂ di trasportare gli stupefacenti per conto dei trafficanti, invece possono solo acquistarla. E se lâagente sotto copertura fosse costretto a una sniffatina di coca nel bel mezzo del rendez-vous? ÂŤScherza? Il vero narcotrafficante non prende mai la cocaina perchĂŠ se fosse un drogato non sarebbe credibile. Cerco sempre di evitare incontri al buio, feste e luoghi privati. Devo essere bravo a non trovarmi in certe situazioni perchĂŠ mi propongo sempre come investitore e mai come consumatoreÂť.
Alla domanda: si è mai trovato ad affrontare un incontro senza supporto tecnico e senza informare il regista dellâoperazione (che è sempre il direttore dello Sco)? Jack si lascia andare a un racconto da film: ÂŤA differenza dei trafficanti bosniaci che sono scaltri, superbi, difficili da conquistare, quelli albanesi si lasciano affascinare dalla persona brillante che ostenta una ricchezza vistosa. Un giorno mi presento, al primo appuntamento, sfoggiando una Lamborghini rosso fiammante. E conquisto immediatamente la simpatia dello spacciatore albanese: la pedina che mi avrebbe portato dal capo dellâorganizzazione criminale. Quando ce lâho ormai in pugno, comincio a dettare le condizioni e a farlo sentire una nullitĂ . Gli albanesi sono molto orgogliosi, quindi cerco di renderlo vulnerabile. Al terzo appuntamento, infatti, mi confessa che prima di vendere la droga deve chiedere il permesso al proprietario. FinchĂŠ, senza preavviso, mi dice: âVieni che ti porto dal capoâ. A quel punto sono a un bivio: ho un risultato investigativo importante, ma non ho il supporto di copertura dei colleghi. Non posso rischiare di fare saltare lâoperazione, lâistinto mi dice di andare.
Jack si ferma un secondo per creare maggiore suspense. ÂŤMi sembra di vivere la scena di un giallo: mi portano in un luogo isolato dove si trova un capannone. E mentre il mio gancio si reca dal capo, mi accorgo che sono sorvegliato: basterebbe una telefonata o un gesto nervoso⌠e non vedrei piĂš il sole. Quando torna lo spacciatore quasi mi esorta: âIl mio capo ti vuole conoscereâ. Raggiungiamo il capannone e mi trovo di fronte a un bosniaco grande come una montagna che comincia a farmi un vero e proprio interrogatorio. Per fortuna la mia storia lo convince: dopo una settimana mi informano che avverrĂ la consegna della droga, ma allâappuntamento mi presento con i miei colleghi che fanno la retataÂť.
Il fatturato del traffico di stupefacenti potrebbe risanare le casse dello Stato, la richiesta di droga è talmente elevata che tutte le organizzazioni criminali guadagnano ingenti somme di denaro senza farsi la guerra: ÂŤUna volta il giro dei trafficanti di droga era chiuso e infiltrarsi era impossibile. Adesso, invece, il sistema è talmente variegato che a noi fa giocoÂť spiega. ÂŤPiĂš persone spacciano e piĂš possibilitĂ abbiamo per mimetizzarci nelle organizzazioni criminali. Chiaramente dipende dalla etnia: lo spacciatore nigeriano ha un modus operandi, quello magrebino ne ha un altro, lâalbanese o lo slavo un altro ancoraÂť.
Nella galassia dei narcotrafficanti, kosovari, bosniaci e croati sono i piĂš spietati, anche perchĂŠ molti boss dello spaccio sono reduci di guerra. ÂŤInfiltrarsi nelle maglie di queste organizzazioni è una impresa impossibile. Sono determinati, praticano lâautarchia piĂš assolutaÂť sottolinea Jack. ÂŤSe è vero che la droga accomuna i popoli, è anche vero che lâorganizzazione criminale nigeriana batte le altre etnie perchĂŠ è potente, dominante, spalmata soprattutto nelle piazze piĂš ricche del Paese. Gli spacciatori nigeriani sono cosĂŹ tanti che è come affrontare con lâombrello lo tsunamiÂť. I capi dei clan nigeriani usano i riti tribali juju per soggiogare i proseliti. Sono azioni violente: di recente un ÂŤadeptoÂť è morto durante un rituale di iniziazione. ÂŤE aveva pure pagato 400 euroÂť precisa Jack.
I boss nigeriani, giorno dopo giorno, conquistano fette rilevanti del mercato degli stupefacenti: qualcuno cerca di fare il salto di qualitĂ , stringendo affari anche con gli spacciatori italiani. Se si volesse tracciare lâidentikit del nigeriano presente nelle piazze di spaccio? ÂŤĂ un soggetto irregolare sul territorio, che vive in luoghi di fortuna, per cautela si rifornisce dai connazionaliÂť. Quindi scardinare e infiltrarsi nei clan nigeriani è come un labirinto. ÂŤNonostante fossero gruppi criminali serrati, siamo riusciti, in alcuni casi, a penetrare anche a un livello superiore dellâorganizzazioneÂť sottolinea lâundercover.
La vera difficoltà è abbattere il muro della diffidenza. E poi sono molto superstiziosi: prima di effettuare un trasporto di stupefacenti contattano lo sciamano che si trova in Nigeria. ÂŤMi è capitato, mentre lâoperazione era quasi conclusa, che il capo nigeriano fermasse la consegna della droga perchĂŠ lo sciamano vietava la trattativa e la rimandava a tempi miglioriÂť dice Jack. Anche la madre del capo riveste un ruolo importante nellâorganizzazione criminale nigeriana, e ha un potere incredibile sul figlio. Ă lei che investe i proventi della droga in Nigeria, quasi sempre in immobili. ÂŤSiccome i nigeriani sono molto creduloni, se la mamma del trafficante di droga dovesse dire: âNon ti muovere che ho un presentimentoâ, spostano o addirittura sospendono lâaffare. Mi è successo diverse volteÂť.
La mafia nigeriana è in ascesa. E la Nigeria è la tratta alternativa sia per la cocaina che per lâeroina. Jack non ha dubbi: ÂŤLâovulatore fa transitare ingenti quantitĂ di stupefacentiÂť. Alcune importanti operazioni, una per tutte Eiye -Calypso, a Cagliari, dimostrano che è ormai un sistema ramificato. FinchĂŠ la Ndrangheta resterĂ la regina del grande business, perchĂŠ fa tutto in proprio, dalla raffinazione al trasporto della droga e persino allo spaccio nelle zone controllate, mantenendo contatti diretti con i cartelli colombiani e importando qualsiasi carico di stupefacenti, nel mondo del narcotraffico prevarrĂ lo status quo. ÂŤLa normativa non ci permette di infiltrarci nei cunicoli delle ndrineÂť sospira lo sbirro. ÂŤMa mai dire maiÂť. Jack saluta e si allontana. PANORAMA 7.6.2019
Lâinfiltrato, dieci anni tra i narcos. Â La storia vera di un carabiniere
Una storia vera, sin nei minimi dettagli. La storia di un agente sotto copertura, il racconto di dieci anni di vita, anni che mettono i brividi, passati da un carabiniere dei reparti speciali dellâArma tra i narcotrafficanti piĂš spietati, in Italia, Svizzera, Stati Uniti, Colombia, Bolivia e Turchia, per arrivare anche alla Brianza, scenario delle ultime operazioni anti-droga. Sono dieci anni senza una vita, o meglio, con una vita falsa che rischia di diventare cosĂŹ vera da spazzare via la propria, di vita. Oggi quel carabiniere è tornato ad essere se stesso, proprio alla guida di una delle tante caserme brianzole. Per noi, per tutti, resta senza volto, per ovvie ragioni di sicurezza. Lui oggi non ha dubbi: âNon lo rifarei, è stata unâesperienza devastanteâ.
Falco per i colleghi, Mario Bottari per i boss, Giulio per la moglie e Carlos nella sua ultima missione: sono tante le identitĂ del maresciallo infiltrato nel business del narcotraffico per tutti gli anni Novanta, quando i tir carichi di droga invadono il mercato europeo. Eâ lui il protagonista del libro di Carlo Brambilla, âLâinfiltratoâ, Editore Melampo (227 pagine, 15 euro), uscito a dicembre 2008 e giĂ in ristampa. Un libro che tiene con il fiato sospeso, perchĂŠ si sa che ogni passaggio, ogni minimo dettaglio è stato realmente vissuto sulla pelle di Falco. Un uomo con un senso del dovere altissimo, al quale è vietato essere se stesso, a tal punto che assume le sembianze fisiche di un boss, di un narcotrafficante.
Vive dieci anni come loro, in un pericoloso intreccio di rapporti dove il rischio di uno sdoppiamento di personalità è sempre in agguato. Falco è uno dei primi carabinieri a dare il via al filone operativo undercover e anche per questo rischia grosso. Poche le tutele in un reparto che è nato praticamente con lui, grandi invece i rischi, non solo per la sua incolumitĂ . I rischi piĂš pesanti sono quelli di un fallimento personale, di una disgregazione psicologica sempre in agguato, di una famiglia che sembra sfasciarsi sotto il peso di quel âdovereâ. PiĂš Falco diventa bravo, piĂš lâArma lo butta nella mischia, trasformandolo in venditore, compratore, intermediario, mafioso, agente dâaffari, doganiere corrotto. Ma dieci anni vissuti cosĂŹ sono davvero troppi. E in questo libro la realtĂ supera di gran lunga la fantasia. Solo una persona straordinaria è in grado di reggere tante pressioni. Falco molla quando capisce che sta per perdere tutto: la moglie non ha piĂš forza per sopportare una situazione insopportabile e il suo vivere a stretto contatto con killer e confidenti genera un intreccio di rapporti dove i confini del dovere professionale vacillano sino a generare lâaccusa di aver tradito lâArma. Lui, che per lâArma e per il dovere, ha âtraditoâ se stesso, la sua vita e la sua famiglia. La crisi di coscienza lo porta al limite, lo sdoppiamento di personalità è conclamato, ma lui non si arrende.
E con lui nemmeno la sua famiglia. Eâ cosĂŹ che dopo una missione in Bosnia e diverse operazioni anti-droga in Brianza, Falco torna al suo vero volto, al suo vero nome, e si ritrova nellâessere un semplice carabiniere, in una caserma brianzola. Â Arianna Monticelli IL CITTADINO
IL PRIMO INFILTRATO NELLA âNDRANGHETA: âVITA DURA, COLPA DI LEGGI E PMâ Â
Si chiama Angelo Jannone. Oggi è consulente aziendale, docente di criminologia e scrittore. Ma in passato è stato comandante della compagnia dei carabinieri di Corleone dal 1989 al 1991. Ha lavorato fianco a fianco con Giovanni Falcone. In Calabria ha inferto duri colpi alle cosche, prima di passare al Ros di Roma. Jannone è stato anche uno dei primi infiltrati allâinterno delle famiglie mafiose e dei narcos. Agendo sotto copertura allâinterno di organizzazioni di narcotrafficanti colombiani legati a camorristi e ândrine ha permesso un maxi sequestro di cocaina e lâarresto di oltre 40 persone tra Napoli, Milano, Roma, Amsterdam e il Venezuela. Dopo la vicenda di Jimmy, lâagente sotto copertura dellâoperazione âNew Bridgeâche negli scorsi giorni ha portato a decine di arresti tra Italia e Stati Uniti, AffariItaliani.it gli ha chiesto di raccontare la sua esperienza da under cover.
Angelo Jannone, lei è stato tenente colonnello dei Carabinieri e si è trovato a fare lâinfiltrato. Comâè arrivato a svolgere attivitĂ sotto copertura?
Intanto un plauso allo SCO ed allâagente Jimmy per la splendida operazione. Normalmente un ufficiale non si infiltra perchĂŠ deve dirigere le indagini. Personalmente ho diretto varie indagini che prevedevano anche lâimpiego di infiltrati. In quel caso, però, non avevo a disposizione la figura giusta. Serviva un pugliese. Iniziai con lâidea di sganciarmi non appena fossimo riusciti a creare la struttura necessaria. Ma oramai si era creato un certo legame. I criminali volevano parlavano solo con me. CosĂŹ sono dovuto arrivare fino alla fine.
Quali caratteristiche bisogna avere per essere in grado di infiltrarsi nella criminalitĂ organizzata?
Bisogna essere attenti, metodici, ma al tempo stesso creativi e profondi conoscitori di quel mondo. Si deve saper ragionare come ragionano i mafiosi. Si deve essere in grado di sopportare unâincredibile dose di stress. Non esiste una scuola specifica per âinfiltratiâ, ma non è un caso che per esempio che nei Reparti Speciali, come Ros, Scico o SCO, si selezionano solamente persone con certe caratteristiche attitudinali.
Agendo da infiltrati si rischia di sconfinare in rapporti troppo stretti con i criminali?
Il rischio câè, ma proprio per questo è importante che lâinfiltrato sia una persona preparata e in grado di svolgere il proprio compito senza mai dimenticare che sta solo recitando una parte. Da un certo punto di vista i rapporti umani aiutano nel lavoro dellâinfiltrato, basta riconoscerne i confini. Certo, allâinizio vi sono stati soprattutto errori interpretativi, anche perchĂŠ i primi corsi in Italia venivano tenuti da agenti della Dea (Drug Enforcement Administration, ndr) che insegnavano metodiche adatte al quadro normativo statunitense, ma non a quello italiano. Molti dei primissimi infiltrati italiani si sono cacciati nei guai perchĂŠ ricevevano indicazioni non compatibili con la nostra normativa.
Quanto si rischia a fare lâinfiltrato?
Il rischio câè, soprattutto durante lâattivitĂ sotto copertura. LĂŹ non puoi permetterti cali di attenzione perchĂŠ se vieni scoperto è finita. Ma, conclusa lâindagine, i rischi si riducono notevolmente. Questo perchĂŠ, soprattutto nel riciclaggio e nel narcotraffico le organizzazioni criminali hanno una vision da azienda. Per loro perdere un carico o subire arresti a causa di un infiltrato costituisce un ârischio dâimpresaâ. Sanno che può accadere e quando accade non pensano a vendicarsi ma a gestire i processi. Semmai chi rischia di piĂš è che ti ha presentato, chi si è fidato di te e ha garantito per te non accorgendosi che eri un agente sotto copertura. Pensi al film Donnie Brasco: non è un caso se alla fine Cosa Nostra âgiustiziaâ Al Pacino, il fiduciario, e non Johnny Depp, lâinfiltrato.
Quanto si resta segnati da unâattivitĂ come questa?
Lo stress è altissimo. Devi essere concentrato 24 ore su 24. Magari sei a casa con tua moglie e i tuoi figli e ricevi una telefonata da loro, sul telefono da âinfiltratoâ. Devi ricordarti che in quel momento devi smettere di essere chi sei ed essere qualcun altro. devi cambiare tono voce e modo di parlare. E tutto questo alla fine può segnarti. Per questo avevo suggerito tempo fa di sottoporre a visite psicologiche tutti gli agenti sotto copertura, al termine di ogni indagine.
Lâoperazione degli scorsi giorni ha dimostrato che ormai le redini del narcotraffico internazionale sono in mano alla ândrangheta?
Sorrido perchĂŠ questa storia viene ripetuta ciclicamente. In realtĂ la âNdrangheta ha preso le redini del narcotraffico giĂ dai primi degli anni â90, controllando le principali âpiazze europeeâ. GiĂ in quellâepoca la famiglia Mazzaferro, ad esempio, riceveva svariate tonnellate di cocaina in conto vendita dai colombiani, come accaduto qualche anno dopo per la famiglia Scali, sempre di Giojosa. E Cosa Nostra, in quel settore, era âfinitaâ giĂ da ben prima delle stragi. Ha vissuto i suoi momenti dâoro con la Pizza connection, con le raffinerie di eroina in Sicilia e con i rapporti eccellenti con i cartelli colombiani tenuti dalle famiglie Caruana-Cuntrera. Ma da tempo i cartelli colombiani non esistono piĂš. I boss colombiani si sono trasformati in grandi broker internazionali ed a tirare le fila sono le grandi organizzazioni in grado di gestire le rotte del narcotraffico verso le due maggiori destinazioni, Europa e Stati Uniti. Un potere enorme è in mano ai cartelli messicani, come i Las Zetas, con cui lâândrangheta ha stretto rapporti da tempo. Colombiani e messicani hanno eccellenti rapporti soprattutto con le famiglie della costa Jonica Reggina. Si tratta di famiglie con una storia da contrabbandieri internazionali di tabacchi che nei decenni hanno sviluppato un know how nelle relazioni internazionali e sono considerati altamente affidabili. La ândrangheta è potente perchĂŠ è, tra virgolette, seria, credibile e affidabile.
Lo strumento dellâattivitĂ sotto copertura viene sfruttato a dovere in Italia?
Assolutamente no. E questo per una serie di fattori, culturali, di risorse, normativi e processuali. Le attivitĂ sotto copertura sono molto condizionata dal quadro normativo di riferimento. Nel sistema anglosassone lâesercizio dellâazione penale è facoltativo e lâinfiltrazione full time è ampiamente possibile. Ma in Italia lâesercizio dellâazione penale è obbligatoria. Ed Il nostro sistema normativo a partire dal 1990 è tutto impostato sul principio del âdifferimento attiâ. Cerco di spiegarlo con semplicitĂ : formalmente tu quella cocaina che ricevi, o compri, durante lâattivitĂ di infiltrazione è come se la stessi sequestrando. Solo che formalizzerai il sequestro in un momento successivo, quando verrĂ meno lâesigenza investigativa e di copertura. Prima del 1990 un carabiniere o un poliziotto poteva infiltrarsi, ossia entrare in confidenza e carpire la fiducia di un organizzazione criminale. Ma di fronte ad una partita di droga era obbligato ad intervenire arrestando e sequestrando. Altrimenti commetteva un reato. Nel 1990, quindi, fu introdotta la prima normativa di settore che permetteva, a condizioni molto restrittive e tra mille dubbi interpretativi, di spostare in avanti il momento dellâarresto o del sequestro e non far saltare la copertura. Ma i limiti erano ancora troppi. Si diceva, ad esempio che lâinfiltrato non fosse autorizzato ad utilizzare documenti falsi perchĂŠ la legge non lo prevedeva ed era reato. O non poteva partecipare ad una cessione di droga perchĂŠ reato. Ma allora se, ad esempio, un trafficante chiedeva di accompagnarlo ad una consegna di droga lâinfiltrato cosa doveva fare? Di qui nascevano mille problemi, spesso anche giudiziari. Con un ânoâ finiva tutto. Con un âsĂŹâ si guadagnava la fiducia dei criminali e si portavano avanti le indagini. Ma lâufficiale di polizia giudiziaria, anche se infiltrato, in Italia, non può chiudere gli occhi: deve qualificarsi e procedere allâarresto. Questa normativa, soprattutto nelle sue prime versioni, ha creato una marea di problemi, anche perchĂŠ le nostre Procure e anche i singoli Pubblici Ministeri sono tante repubbliche a parte. Ci siamo trovati con tanti agenti sotto copertura indagati e processati per delle cavolate. Si era giunti a dire allâinfiltrato: âTranquillo, devi prima essere indagato poi in giudizio faremo valere la scriminante specialeâ. Lei se lo immagina un carabiniere o un poliziotto che dopo aver rischiato la pelle deve prendere un avvocato, essere iscritto nel registro degli indagati e magari rischiare una condanna? Purtroppo è quanto accaduto. E magari con indagini sulle indagini, svolte da unâaltra Procura che vanificano una certa elasticitĂ interpretativa de magistrato che aveva diretto la prima indagine. Ă quanto accaduto soprattutto nella fase iniziale di applicazione della normativa speciale, con non poche aberrazioni. Un esempio su tutti il processo non ancora concluso, a carico del generale Ganzer e di altri uomini del ROS.
Insomma, non si viene proprio incentivati a utilizzare questo strumento?
Certamente no. Quanto accaduto agli esordi, ha fatto disaffezionare le forze di polizia a questo genere di attività , nonostante la profonda riforma della normativa che vi è stata solo nel 2010. Ora ci sono tantissime possibilità in piÚ, prima inibite. Il problema è che tantissime forze di polizia giudiziaria forse non ne conoscono a fondo i contenuti e le enormi potenzialità operative.
Che cosa prevede la nuova normativa?
Ad esempio si può estendere il differimento del sequestro a qualunque corpo del reato, anche a documenti. Câè la possibilitĂ di impiegare anche âesterniâ alla polizia giudiziaria per i quali operano le stesse garanzie. Si può vendere o cedere, oltre che acquistare. Si pensi allâintermediazione o alla cessione di documenti falsi ad organizzazioni di trafficanti di esseri umani o a terroristi. Ma nel frattempo però la cultura dellâattivitĂ sotto copertura non si è sedimentata. Questo perchĂŠ ad un certo punto un carabiniere, un poliziotto o un finanziere dice: âMa chi me lo fa fare? Devo rischiare la vita e pure lâonore con un procedimento penale? Allora al diavolo voi, i trafficanti di droga e il sistema giudiziario italianoâ.
I fondi per le forze dellâordine non sono sempre adeguati. Esiste anche un problema di costi?
Sicuramente. Queste operazioni costano e il budget a disposizione è sempre piĂš risicato. Si va avanti, in maniera tipicamente italiana, con una grande dose di creativitĂ ed improvvisazione. Senza considerare che lâoperativitĂ si scontra spesso con la burocrazia. Alla fine della mia operazione da infiltrato mi sono sentito rifiutare una richiesta di rimborso di 300 euro per la fattura del fax della societĂ di copertura che avevamo creato, perchĂŠ la richiesta iniziale non chiariva che lo avremmo anche utilizzato. Mi sono cascate le braccia. Insomma, câè tutto un coacervo di elementi che fa capire perchĂŠ in Italia si ricorre poco a questo importante strumento di indagine. A tutto ciò si aggiunga che nella cooperazione internazionale, spesso ci si scontra con sistemi legali non facilmente conciliabili tra loro. Io stesso, per unâinezia, ho rischiato unâincriminazione in Olanda perchĂŠ mi ero recato ad un secondo appuntamento richiestomi dai narcos, non âcopertoâ da rogatoria internazionale. Solo la flessibilitĂ del Procuratore della Repubblica di Amsterdam mi ha salvato.
Qual è il livello delle indagini antimafia in Italia?
Il livello di professionalitĂ della polizia giudiziaria italiana è molto apprezzato in tutto il mondo. E tutto sommato anche gli strumenti normativi di investigazione e contrasto a disposizione sono adeguati. Il problema è che fa acqua il processo penale. Abbiamo voluto scimmiottare il processo americano, ma alla fine è venuto fuori un mostro che non è nĂŠ carne nĂŠ pesce. Il risultato? Le veritĂ processuali spesso sono lontanissime da quelle reali. Tanto valeva tenersi il vecchio processo inquisitorio. Vanno ridefiniti ruoli e confini. Lâesperienza mi ha insegnato che le indagini ed i processi funzionano bene solo quando affidate a strutture di eccellenza in grado di sfruttare al meglio tutti gli strumenti investigativi. Le indagini funzionano male quando si fa tanto rumore. Nicola Gratteri, per esempio, è unâeccellente magistrato perchĂŠ a differenza di altri sa valorizzare il ruolo della polizia giudiziaria. Il pm non si deve sostituire alla polizia giudiziaria, ma essere il garante della legalitĂ nella fase investigativa guardando alla fase dibattimentale ed al risultato finale: far condannare i colpevoli e assolvere gli innocenti.
Secondo lei il ruolo dellâinfiltrato è considerato nella maniera giusta in Italia?
Spesso si crea un cortocircuito mediatico giudiziario sbagliato. I pm guardano le strutture investigative dâeccellenza con ammirazione da una parte ma con sospetto dallâaltra. Purtroppo quando superi delle norme facendo attivitĂ sotto copertura non esiste un âeccesso colposoâ. Non hai la legittima difesa. E il punto è che non è sempre chiaro quando queste norme si sforano. Si è in balia di una giurisprudenza oscillante e dellâinterpretazione, a volte maliziosa del singolo magistrato che può essere del tutto diversa dallâinterpretazione di un altro suo collega. E in un secondo puoi ritrovarti da eroe ad indagato per narcotraffico. E lĂŹ si scatena lâopinione pubblica, il mondo dei social network, del web 2.0, specie di quelli che pensano che tutto ciò che dicono i magistrati sia il vangelo. E agenti valorosi si possono veder scambiati per corrotto e collusi, senza neanche il beneficio del dubbio.
Lei ha definito gli agenti sotto copertura ed i carabinieri e poliziotti di cui parla nel suo ultimo libro degli âeroi silenziosiâ. Quanto dĂ fastidio a un eroe silenzioso vedere magari un magistrato che, dopo aver condotto immagini di grande impatto mediatico, si candida in politica?
DĂ tanto fastidio perchĂŠ è una delle anomalie tutta italiana. Lâindipendenza non deve essere solo un fatto sostanziale ma anche di percezione. Personalmente non mi sono mai trovato a fare servizio dove sono nato e cresciuto. Ă giĂ anomalo che i magistrati, i controllori supremi della legalitĂ , spesso prestino servizio nella cittĂ dove sono nati, vissuti e cresciuti, dove hanno amici, compari e familiari. E ciò non può che compromettere lâindipendenza tuo operato. Se poi il passaggio successivo è la politica allora è tutto il sistema che perde di credibilitĂ . Non a caso pur essendo i magistrati per due terzi giudicanti e per un terzo inquirenti, la proporzione si inverte nellâAnm e, di riflesso, nella loro rappresentanza in seno allâorgano di autogoverno, il CSM. Ciò denota che la medianicitĂ del loro operato ha un risvolto elettorale ed un peso ai fini del potere anche in seno alla stessa magistratura. Per questo io sono solito dire quando sento parlare di magistratura politicizzata che in realtĂ la magistratura a volte è politica.
di Lorenzo Lamperti AFFARI ITALIANI
LE OPERAZIONI SOTTO COPERTURA (O DI INFILTRAZIONE)Â
Sono attivitĂ di intelligence dei servizi segreti italiani o di ufficiali di strutture specializzate delle forze di polizia. Sono state disciplinate per i servizi segreti da alcuni articoli della legge 3 agosto 2007, n. 124, che ha rinnovato le âagenzieâ italiane di informazione per la sicurezza. In particolare:
- lâ 24 stabilisce le modalitĂ con cui gli agenti possono essere dotati di identitĂ di copertura;
- lâart. 25 prevede la possibilitĂ di esercitare attivitĂ simulate (finta conduzione di imprese commerciali);
- lâart. 26 regola il trattamento delle notizie personali, prefigurando un apposito servizio ispettivo a cura del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
Per lâattivitĂ di prevenzione condotta dalle forze di polizia, invece, in occasione della ratifica della Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale lâart. 9 della Legge 146/2006 ha dettato una disciplina generale delle operazioni sotto copertura[1]: essa reca una causa di giustificazione, in virtĂš della quale[2] non sono punibili gli operatori di polizia (ufficiali di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato, dellâArma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione Investigativa Antimafia, nei limiti delle proprie competenze) che ÂŤanche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano lâindividuazione della loro provenienza o ne consentono lâimpiego o compiono attivitĂ prodromiche e strumentaliÂť.  Esse possono comunque suddividersi in due categorie: âalla prima appartengono le tecniche di investigazione sotto copertura, definibili come âattiveâ perchĂŠ, attraverso un agente âinfiltratoâ, sono finalizzate allâacquisizione di elementi di prova raccolti nellâimmediatezza del fatto o nel momento in cui lâattivitĂ criminosa è in corso di esecuzione; alla seconda si riconducono i ritardi e le omissioni di atti dâufficio da parte dei soggetti incaricati dellâindagineâ. Con le consegne controllate e con il differimento dei provvedimenti di sequestro o cattura, queste tecniche di investigazione âpassiveâ sono fondate sulla continua supervisione dellâattivitĂ criminosa in corso di esecuzione.  Si è lamentato, però, che è stata persa in Italia âlâoccasione per fornire piĂš chiare indicazioni sulle finalitĂ dello specifico strumento investigativo, oggetto attualmente di diversi approcci interpretativi, sviluppatisi sin dallâepoca della legislazione di contrasto al terrorismo internazionale, approvata in seguito allâattentato alle âtorri gemelleâ (2001). Una prima tesi ritiene, infatti, che dette operazioni possano svolgersi solo nellâambito di un procedimento penale giĂ instaurato; mentre una seconda amplia il campo di applicazione delle operazioni in questione, consentendole pure nella fase anteriore allâintervento e al controllo del pubblico ministero, ossia nelle cosiddette indagini preventiveâ
COME SI DIVENTA INFILTRATO  Equilibrio psichico, pazienza, coraggio e risolutezza: sono solo alcune delle caratteristiche necessarie a superare le rigide selezioni per diventare un âundercoverâ. In un libro Bur, Giorgio Sturlese Tosi ne ha raccontato per la prima volta la storia Ogni anno dieci finanzieri, dieci poliziotti e altrettanti carabinieri, selezionati dai rispettivi comandi generali, vengono iscritti nella lista dei possibili candidati.  Non prima, però, di aver superato una iniziale cernita interna, sostenuto test attitudinali e specifici training psicofisici. Se dimostreranno di poter affrontare situazioni al limite dello stress senza il rischio di far fallire, con il proprio comportamento, tutta lâindagine, saranno finalmente ammessi a seguire lâaddestramento.  Per partecipare ai corsi però, oltre alla formazione specifica di un operatore di polizia, occorre che i candidati dimostrino anche di avere equilibrio psichico, pazienza, coraggio, tenacia e risolutezza. Insomma non servono dei Rambo per infiltrare una banda di trafficanti, ma semmai qualcuno con piĂš sale in zucca che muscoli. Una volta a Roma, nella sede della Dcsa, in via Tuscolana, in un edificio moderno che affaccia sulla periferia di CinecittĂ , gli allievi si immergono in lezioni teoriche e pratiche che affrontano vari argomenti.  La prima parte del corso consiste nel far conoscere, sia pure nel poco tempo a disposizione, il variegato mondo delle sostanze stupefacenti. Gli agenti infiltrati devono imparare a distinguere ogni tipo di droga, sapere che colore ha, quali sono i suoi effetti, come viene assunta, dove viene prodotta e quali sono i percorsi che segue fino alla piazza dello spaccio finale.  Le lezioni sono molto approfondite, tenute anche da chimici ed esperti della polizia scientifica. PerchĂŠ la droga, quando viaggia, assume le forme piĂš disparate. Vengono mostrati campioni di ogni tipo di sostanza, proibita o meno, comprese quelle che ancora non hanno invaso i mercati ma che si presuppone avranno una certa diffusione in futuro. Lâaria dellâaula durante le lezioni si riempie degli odori emanati dalle diverse materie prime. Si sente il dolciastro dellâeroina, sembra quasi di palpare, in bocca, lâinconsistente amarezza della cocaina, di percepire lâodore intenso e caramellato dellâhashish e il profumo violento della marijuana. Per non parlare del fastidioso e allucinogeno puzzo acido dellâecstasy, che impregna gli abiti, la pelle e i capelli.  Le tavolette di cocaina pressata, in genere avvolte nel cellophane o nel nastro da pacchi marrone, pesano cinquecento grammi e sembrano tutte uguali, ma invece cambia la consistenza e persino il colore, dal bianco acceso di quella piĂš comune a quello vagamente rosato di quella piĂš pregiata. Viene mostrato come ogni tavoletta porti impresso il marchio della raffineria dove è stata confezionata. Un marchio che vale come un Docg e che garantirĂ sulla qualitĂ del prodotto. Lâhashish invece viene di solito trasportato in valige di juta, dal forte odore di corda, riempite di polvere di caffè o intrise di olio per motori per camuffarne lâaroma. Spesso, però, gli allievi hanno giĂ queste nozioni, avendo lavorato in precedenza nei reparti antidroga. Diverso è saper riconoscere in un litro di sciroppo alla fragola o in un vaso di ceramica bianca un chilo di cocaina purissima, modificata e portata allo stato liquido o solido per passare i controlli doganali ed essere poi, attraverso complessi procedimenti chimici, riportata alla forma originaria.  Gli agenti devono anche imparare quanto può essere pressata la cocaina per essere infilata in due sacchetti, ricavati dalle dita dei guanti di lattice prima di essere ingoiate dai corrieri che â è questo un test banale ma sempre valido e messo in pratica negli uffici doganali â eviteranno di bere la Coca-Cola che viene loro offerta, perchĂŠ in grado di sciogliere gli involucri e provocare unâistantanea morte per overdose.  DopodichĂŠ si passa alla dimostrazione pratica delle modalitĂ di esame di una partita di droga. Se nei film basta infilare la punta di un coltello e portarselo alla lingua per valutare il principio attivo della polvere bianca, nella realtĂ le organizzazioni strutturate si servono di veri e propri chimici che testano un campione con un kit portatile che contiene provette, acidi e solventi: un armamentario che i futuri infiltrati dovranno dimostrare di saper usare al termine del corso. Dopo lâesperienza in laboratorio viene ripercorsa la filiera di ogni stupefacente. Gli allievi devono sapere chi ha il monopolio di una sostanza e in quale parte del mondo opera. CosĂŹ come devono essere a conoscenza degli accordi tra organizzazioni che nascono dietro gli affari illeciti. Non possono ignorare, per esempio, che in Italia la cocaina la trattano soprattutto i calabresi, e che anche i siciliani devono ricorrere a loro per approviggionarsi della polvere bianca, mentre lâeroina viene spedita nel nostro Paese dai turchi, ma che il traffico viene gestito dagli albanesi che, a loro volta, si affidano ai nordafricani per la vendita al dettaglio. PerchĂŠ ogni mafia, locale o transnazionale, in nome degli affari, è ben disposta ad allearsi e a spartirsi fette di un mercato di miliardi di euro. E, siccome di affari in fondo si tratta, gli agenti infiltrati devono essere al corrente del prezzo dello stupefacente allâorigine e al dettaglio, con quali sostanze e in che modalitĂ si può tagliare per aumentarne la quantitĂ senza stravolgerne le qualitĂ . Tutte queste informazioni non servono soltanto a far sĂŹ che lâagente infiltrato sappia distinguere una bustina di eroina da una di zucchero di canna, ma soprattutto che sia in grado di affrontare una trattativa con chi, di mestiere, smercia droga. Lâundercover infatti compare allâimprovviso, nessuno dei trafficanti lo ha mai conosciuto prima â semplicemente perchĂŠ, prima, lui non esisteva â ed è naturale che venga sottoposto, palesemente o in maniera subdola, a una verifica sulla sua attendibilitĂ . Ă fondamentale, per raggiungere lâobiettivo di apparire un interlocutore credibile nello scambio di una partita di droga â che potrebbe essere di quintali e valere milioni di euro â, che lâagente sotto copertura sappia anche mercanteggiare, mostrandosi attento al prezzo che pagherĂ (se si finge acquirente) o che intende guadagnare (se invece recita la parte del venditore).  Inutile infatti promettere cifre fuori mercato, perchĂŠ anche nel commercio degli stupefacenti la concorrenza è agguerrita e il valore di un carico viene regolato dalla ÂŤBorsaÂť criminale dove i trafficanti internazionali si accordano con i rappresentanti di tutte le mafie, calcolando, di giorno in giorno, come nei mercati finanziari, la domanda e lâofferta, le piazze dove è opportuno investire e quelle piĂš a rischio, le capacitĂ del mercato di assorbire il prodotto e quelle dellâorganizzazione di piazzarlo.  La seconda parte del corso riguarda gli aspetti giuridici e legislativi della figura dellâagente infiltrato, cosĂŹ come lo prevede lâordinamento italiano. Viene spiegato, con lâausilio di magistrati, quello che si può fare ma soprattutto quello che non si può fare. Lâagente infiltrato non va infatti confuso con lâagente provocatore, figura impiegata in altri Paesi, come gli Stati Uniti. Con la denominazione di ÂŤagente provocatoreÂť si identifica colui che istigando, determinando oppure offrendo lâoccasione provoca la realizzazione di un reato, al solo fine di poterne catturare i colpevoli e acquisirne le prove. PoichĂŠ quasi sempre lâagente provocatore partecipa alla formazione della volontĂ a delinquere, la sua attività è difficilmente giustificabile e il nostro ordinamento la vieta.  In pratica, riassumendo le prerogative ma soprattutto i limiti di azione, le forze dellâordine che hanno infiltrato unâorganizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, possono fare quasi tutto, tranne vendere la droga. Ovvero sono autorizzati ad acquistarla (i fondi saranno stanziati dalla Dcsa, su autorizzazione dellâautoritĂ giudiziaria), possono intavolare trattative, partecipare agli scambi delle partite, trattenere parte della sostanza o effettuare quella che in gergo viene chiamata una ÂŤconsegna controllataÂť, in cui è lâagente infiltrato a trasportare un carico di droga. In questi casi, per esempio, il magistrato titolare delle indagini, grazie alla collaborazione con le autoritĂ giudiziarie di altri Paesi e agli accordi bilaterali, può persino chiedere alle autoritĂ doganali interessate dal passaggio del carico di non ostacolare i corrieri.  Ma mai, per nessuna ragione, un rappresentante delle nostre forze dellâordine può vendere stupefacenti. Per il semplice motivo che il nostro ordinamento vieta tassativamente â al contrario di quanto avviene in altri Paesi europei e negli Stati Uniti â che lâagente concorra in modo determinante alla commissione di un reato. Lâarticolo 55 del nostro Codice di procedura penale infatti, impone alla polizia giudiziaria di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, vincolando lâagente infiltrato a funzioni di controllo, osservazione e contenimento delle attivitĂ illecite di cui è testimone, negandogli ogni partecipazione attiva nel reato. I nostri agenti infiltrati infatti agiscono in un contesto criminoso che giĂ esiste (la cui disarticolazione è lo scopo della missione) e non possono istigare, suggerire o promuovere delitti che non siano giĂ in compimento. Questi limiti, che in altri Paesi sono stati rimossi, si giustificano con il bilanciamento degli interessi in gioco. Il legislatore ha ritenuto inopportuno giustificare unâattivitĂ sotto copertura che vada a ledere alcuni diritti fondamentali, come quello alla vita, alla sicurezza e allâincolumitĂ fisica.  La terza parte del corso è la piĂš delicata. Si tratta infatti di insegnare ai futuri infiltrati a mentire, a dissimulare, a fingersi qualcun altro e, cosa piĂš difficile, a sostenere un interrogatorio: una tecnica complicata da trasmettere, unâarte che necessita di molta esperienza. E in questo i maestri non sono i poliziotti, ma gli agenti segreti. Trucchi, travestimenti, comportamenti vengono infatti insegnati dagli esperti dellâAisi, lâAgenzia informazioni e sicurezza interna, lâex Sisde. Lezioni che vertono su un argomento di per sĂŠ rarefatto come il complicato intreccio psicologico che lega chi mente al suo interlocutore. Al corso si insegna come sostenere lo stress, superare i momenti di difficoltĂ , come inventarsi unâuscita di emergenza nel caso la situazione precipiti. Si impara a camminare sugli specchi sapendo che la persona che si sta ingannando e che potrebbe scoprire il raggiro è probabilmente armata e disposta a tutto per difendere i propri affari e la propria libertĂ . Gli esperti dei nostri Servizi, dopo aver svelato i segreti del mestiere ai futuri infiltrati, li sottopongono a veri e propri interrogatori, condotti con metodi anche violenti. Vengono simulate situazioni terribilmente realistiche, condotte in base alla casistica dellâesperienza acquisita anche dai Servizi segreti e dalle forze di polizia stranieri, che vengono riprese da una telecamera e poi visionate insieme a tutti gli allievi per condividere errori e stratagemmi. Sono vere e proprie lezioni di comportamento dove si spiega che anche un movimento provocato da un riflesso condizionato può assumere molta importanza. Fare lo sbirro per anni lascia molti segni, nel corpo e nellâanima, e a un occhio attento certi atteggiamenti, sguardi, reazioni a determinati stimoli non sfuggono.  La sfida piĂš difficile è quella di riuscire a crearsi unâaltra personalitĂ , nella quale tutti i condizionamenti assimilati nel tempo, i convincimenti maturati nel far applicare la legge, le affinitĂ verso certi individui piuttosto che le idiosincrasie verso altri, devono essere tenute nascoste. I pensieri affiorano senza possibilitĂ di controllo ma lâagente sotto copertura non può permettersi questo rischio: deve imporsi di non pensare allâindagine in corso, di non preoccuparsi che i suoi colleghi siano appostati e pronti a intervenire, come pure non dovrĂ mai chiedersi se il suo interlocutore gli stia o meno credendo, perchĂŠ dal cervello il dubbio passa allo sguardo e finisce per tradirlo.  Queste cose, ovviamente, non si possono insegnare in quattro settimane. Per questo, dal 2010, è stato istituito una sorta di follow up, un corso di ripetizione e aggiornamento, in cui vengono affinati e approfonditi i concetti esposti nel corso istituzionale. Terminate le lezioni teoriche si passa allâazione, al test sul campo, con simulazioni di operazioni sotto copertura svolte nel centro di Roma e nei grandi centri commerciali, dove lâagente si deve confondere tra i passanti senza dare nellâocchio, ma registrando mentalmente ogni avvenimento utile allâindagine simulata. Alla Dcsa possono attingere da una ricca collezione di sceneggiature, riscritte sulle esperienze investigative acquisite e sulle indagini portate a compimento.  La Dcsa ha un piccolo arsenale a disposizione, con armi di ogni genere, anche non convenzionali. PerchĂŠ di certo lâinfiltrato non potrĂ andarsene a spasso con la Beretta Sf calibro 9 parabellum in dotazione alle nostre polizie, perchĂŠ svelerebbe la sua appartenenza alle forze dellâordine. E poi lavora con laboratori in cui vengono perfezionate sofisticate apparecchiature elettroniche. Microfoni a distanza, microspie, cimici, telecamere a fibre ottiche che possono essere impiegate nelle attivitĂ di ricognizione e che supportano lâattivitĂ dellâagente sotto copertura, il quale deve sempre raccogliere prove valide da portare in giudizio per dimostrare la colpevolezza degli affiliati a unâorganizzazione criminale. Può sembrare semplice andare in giro con questa attrezzatura elettronica addosso, ma non lo è e anche a questo gli aspiranti undercover devono essere preparati. Il microfono che si indossa, per quanto piccolo, ha comunque bisogno di una batteria e di una memoria digitale su cui verranno archiviate le registrazioni. Ma un movimento brusco, un giubbotto tolto frettolosamente, potrebbero provocarne il malfunzionamento o addirittura lo spegnimento. Importante però è resistere alla tentazione di verificare se il microfono sia acceso, perchĂŠ nel controllarlo lâagente potrebbe farsi scoprire.  di Giorgio Sturlese Tosi UNA VITA DA INFLTRATO
MAFIA E CORRUZIONE, OPERATIVI 30 AGENTI INFILTRATIÂ Â
Per combattere la corruzione partono i primi 30 agenti infiltrati, poliziotti sotto copertura a milano, Napoli, Roma e Palermo. Visto lâaumento di sequestri e confische preventive, nascono le Sisco, sezioni specializzate presso le Dda puntando anche a formare poliziotti esperti di bilancio e diritto societario. Una nuova strategia âpiĂš mirata al contrasto della criminalitĂ organizzata nella sua natura attuale: multiforme, ancora militarizzata, ma sotto mentite spoglie e soprattutto specializzata negli affari illeciti, nazionali e internazionaliâ. Câè una rivoluzione silenziosa in corso nel sistema investigativo della Polizia di Stato. Revisione strategica degli assetti delle squadre mobili. Del ruolo delle questure con le procure della repubblica. Dello Sco, servizio centrale operativo, e dello Sca, servizio centrale anticrimine, incardinati alla Dac, la direzione centrale anticrimine del dipartimento di Pubblica sicurezza guidato dal prefetto Franco Gabrielli, fautore di questo nuovo disegno operativo.
ÂŤUna proiezione piĂš mirata al contrasto della criminalitĂ organizzata nella sua natura attuale: multiforme, ancora militarizzata ma sotto mentite spoglie e soprattutto specializzata negli affari illeciti, nazionali e internazionaliÂť osserva Francesco Messina, numero uno della Dac dal marzo scorso. Dopo i corsi ufficiali sono giĂ operativi i primi trenta poliziotti sotto copertura: a Roma, Milano, Napoli e Palermo. ÂŤI reati spia di attivitĂ mafiose sono spesso la corruzione, per esempio, magari in uffici pubbliciÂť, ricorda il dirigente. Altre decine di agenti infiltrati si aggiungeranno ai primi trenta dopo i prossimi corsi alla scuola di Caserta della Polizia di Stato.
Ma câè unâaltra novitĂ finora inedita: i poliziotti ÂŤpatrimonialistiÂť. Si tratta di agenti in grado ÂŤdi leggere i bilanci, conoscere il diritto societario, saper verificare conferimenti infruttiferi o controllare polizze fideiussorie sospetteÂť. Le tecniche di pedinamento non si dimenticano, ma non bastano piĂš. I nuovi poliziotti ÂŤpatrimonialistiÂť sono giĂ 180 e ogni anno ne arriveranno altri. Un ÂŤinvestimento ormai imprescindibile per la caratura professionale dei nostri agentiÂť, sottolinea il direttore della Dac. La scommessa investigativa piĂš grande, però, si fonda su una manovra a tenaglia contro i patrimoni mafiosi: ha le basi per essere micidiale. Punta, infatti, sulla convergenza tra lâesercizio dei poteri di proposta di misure di prevenzione in capo ai questori e lâattivitĂ di indagine giudiziaria. La prima procedura viene seguita dallo Sca diretto da Giuseppe Linares; la seconda dallo Sco guidato da Fausto Lamparelli. Una volta i procedimenti dei due tipi erano quasi sempre indipendenti e sfasati. Ora gli scambi informativi tra Sco e Sca sono continui, a volte frenetici.Tra poco arriveranno risultati ufficiali ÂŤnotevoli, frutto di un lavoro di squadraÂť, sottolinea Messina. II potere di proposta di misure di prevenzione spetta solo ai questori, al direttore della Dia, ai procuratori distrettuali e al procuratore nazionale antimafia Ci sono poi le misure patrimoniali in esecuzione di azione penale, disposte dallâautoritĂ giudiziaria e fatte dalla Guardia di Finanza, lâArma dei Carabinieri e la Polizia di Stato. Negli ultimi tempi sulle misure di prevenzione si sta consolidando una nuova procedura: la ÂŤproposta congiuntaÂť del questore e del procuratore distrettuale antimafia. Rinnova e rafforza lâintesa tra autoritĂ di pubblica sicurezza e quella giudiziaria non sempre, in passato, cosĂŹ solida e affiatata. Francesco Messina e la sua Dac potranno disporre a breve anche di un altro strumento di alta investigazione: le Sisco. ÂŤSono le nuove 26 sezioni specializzate della Polizia di Stato in materia di contrasto alla criminalitĂ mafiosa costituite presso le DdaÂť, sottolinea il dirigente. Presso le questure restano le sezioni di criminalitĂ organizzata mentre le Sisco, organismi nati con il recente riordino del dipartimento Ps approvato in Consiglio dei ministri su proposta del ministro dellâInterno Luciana Lamorgese ÂŤcostituiscono uno strumento di alta specializzazione investigativa e hanno il coordinamento operativo dello ScoÂť. LâattivitĂ per le misure di prevenzione, intanto, è in crescita continua. Dal 2018 al 2019 i sequestri su proposta del questore sono passati da 35 a 54 e le confische da 18 a 24. Negli ultimi 18 mesi 5o questure su 105, una su due, sono state operative su questo fronte. Nel biennio 2016-2017 erano soltanto 14. Monica Forte â Presidente Commissione Antimafia Lombardia 9.1.2020
AGOSTINO INFILTRATO NEL CLAN GALATOLO, BOSS A PROCESSO PER IL SUO OMICIDIO Â
Il poliziotto faceva parte di una squadra a caccia di latitanti. I pentiti: â La moglie morĂŹ perchĂŠ conosceva i suoi segretiâ. Chiesto il processo per Nino Madonia e Gaetano Scotto. Sotto accusa un amico dellâagente che avrebbe aiutato i sicari
La figlia ribelle del capomafia dellâAcquasanta, Giovanna Galatolo, racconta di aver sentito in famiglia che lo âsbirro ucciso a Cariniâ, Nino Agostino, venne pagato dal clan in unâoccasione. Il pentito Giuseppe Marchese ha aggiunto: ÂŤGiuseppe Madonia diceva che quel ragazzo era un cornutone. PerchĂŠ aveva fatto un voltafacciaÂť . Ovvero, il doppiogioco. Nino Agostino era un poliziotto onesto, che faceva lâinfiltrato, per tentare di arrivare allâarresto dei grandi latitanti di mafia. Tasselli su tasselli, dopo 31 anni di misteri, che hanno portato sempre ad archiviazioni lâindagine sullâomicidio del poliziotto Agostino e di sua moglie Ida Castelluccio, avvenuto il 5 agosto 1989. Adesso, la procura generale di Palermo e la Dia ritengono di avere definito il quadro preciso in cui maturò il delitto. E hanno chiesto il rinvio a giudizio per i boss Antonino Madonia e Gaetano Scotto, il capo mandamento di Resuttana e il boss dellâArenella, accusati di essere mandanti ed esecutori del delitto. ÂŤOra mia moglie potrĂ dormire serena in cieloÂť , dice Vincenzo Agostino, il padre di Nino. Ieri mattina, mentre veniva notificata la richiesta di rinvio a giudizio, il direttore della Dia Giuseppe Governale gli ha telefonato: ÂŤHo voluto manifestare ancora una volta la mia vicinanza personale e istituzionaleÂť, spiega.
Ă una storia molto articolata quella riscritta dal procuratore Roberto Scarpinato e dai sostituti Nico Gozzo e Umberto De Giglio. Agostino era ufficialmente solo un poliziotto addetto alle Volanti del commissariato San Lorenzo, in realtĂ avrebbe fatto parte di una squadra che cercava latitanti, per conto dei servizi segreti (non è però chiaro quale di preciso, lâAisi e lâAise hanno sempre smentito che Agostino sia stato un loro collaboratore). Una squadra di cui avrebbero fatto parte Emanuele Piazza, pure lui ucciso dai boss, e lâex poliziotto Giovanni Aiello, â faccia da mostroâ, morto per un infarto tre anni fa.
Questa attivitĂ riservata avrebbe portato Agostino ad avere rapporti pericolosi con i Galatolo e i Madonia. ÂŤPortava informazioniÂť, ha detto Giovanna Galatolo, che arriva ad ipotizzare anche ÂŤinformazioni su quando Falcone sarebbe andato allâAddauraÂť. Ma su questo punto riscontri non ce ne sono, i magistrati hanno piĂš di un dubbio. Continuano a credere che Agostino si occupasse solo di latitanti. E dentro quella palude di Palermo che ruotava attorno a vicolo Pipitone, la roccaforte dei Galatolo, avrebbe scoperto che altri poliziotti erano invece davvero corrotti. Lo aveva raccontato ventâanni fa il pentito Oreste Pagano, ma era rimasto il giallo: ÂŤVoleva rivelare i legami della mafia con alcuni componenti della questura di PalermoÂť . Pagano lâaveva saputo in Canada, al matrimonio di un esponente della famiglia Caruana: ÂŤLĂŹ mi presentarono Scotto, dissero pure che la moglie del poliziotto era a conoscenza delle rivelazioni che il marito poteva fareÂť.
Chi tradĂŹ Agostino? Chi scoprĂŹ che voleva far saltare il suo doppiogioco per denunciare i veri collusi? Probabilmente, Agostino voleva parlarne con il giudice Falcone, câè traccia di un incontro nelle indagini. Di sicuro, dopo lâomicidio, ÂŤda una parte il questore avalla con la sua autorevolezza la versione, rispondente al vero, che quello di Agostino è un omicidio di alta mafia â scrivono i magistrati â dallâaltro, il capo della squadra mobile Arnaldo La Barbera depista le indagini sulla inconsistente pista dellâomicidio per questione di donneÂť.
Giovanna Galatolo sentĂŹ anche dellâaltro nei discorsi di suo padre: ÂŤPure i servizi volevano morto AgostinoÂť . E Nino venne tradito. Con la complicitĂ , racconta lâinchiesta, del suo amico del cuore, unâaltra sorpresa di questa indagine: la procura generale chiede il processo pure per Francesco Paolo Rizzuto, aveva 16 anni allâepoca del delitto. Ă accusato di favoreggiamento, per aver aiutato i sicari, con il suo silenzio e tante bugie.  La Repubblica Palermo, 3 luglio 2020
âNOI, POLIZIOTTI INFILTRATI TRA I CRIMINALIâÂ
Il capo degli agenti sotto copertura: âJoe Pistone è stato il primo agente Fbi a farlo. Siamo in contatto e presto collaboreremo con luiâ Dottor Luigi Bovio, quanti agenti sotto copertura ci sono in Italia? âNella polizia alcune decine, che hanno dai 25 ai 50 anni circa â risponde il vice questore dello Sco, che coordina gli agenti di polizia sotto copertura â. La maggioranza sono uominiâ.
In Italia si sfruttano poco gli infiltrati. Questo perchĂŠ serve un addestramento complicato o gli agenti hanno paura delle conseguenze giudiziarie? âNegli anni scorsi il ricorso a questo tipo di indagine non è stato eccessivo, ma noi ci puntiamo parecchio. Vogliamo rilanciare le attivitĂ sotto copertura, in ogni campoâ.
Quali altri reati potranno essere perseguiti con lâuso di agenti sotto copertura  âQuelli nella pubblica amministrazioneâ.
In questo momento quante operazioni sono in corso? âSette, otto. Spingiamo molto su queste attivitĂ , principalmente contro droga e immigrazione clandestinaâ.
Qual è lâidentikit del perfetto agente sotto copertura? âUna persona sveglia ed empatica, mai ansiosa. Deve saper affrontare le avversitĂ improvvise con calma ed entrare in sintonia con le persone creando un legame. Curiamo molto lâaspetto psicologico: sia al momento della selezione, sia nel corso delle operazioni, ma soprattutto dopo. Alcune azioni sono impegnative e serve un lungo supporto. Ci affidiamo anche ad agenti stranieri della polizia italianaâ.
Chi, invece, viene respinto nei test selettivi  âLa maggior parte: persone che non dimostrano duttilitĂ . Dobbiamo fronteggiare criminali, nati per strada, che uno âsbirroâ lo riconoscono da un chilometro di distanza e non possiamo mandare chiunque allo sbaraglioâ.
Il garante, che fa entrare lâinfiltrato nel giro criminale, può essere difeso o è âcondannato a morteâ alla fine dellâoperazione? âNoi cerchiamo di strutturare lâoperazione in modo che non emerga il ruolo dellâagente sotto copertura, anche a livello giuridico. Quando effettuiamo gli arresti, catturiamo pure lâinfiltrato. In alcuni contesti, però, non si riesce a fingere e il clan capisce qual è lâanello debole della catena che è stato tratto in inganno: cosĂŹ lo tuteliamo perchĂŠ si trova in pericoloâ.
Un infiltrato anti pusher deve seguire lezioni teoriche sulla droga, sulla composizione chimica e sul mercato degli stupefacenti? âCerto e costruiamo una sua biografia dimostrabile. Lâagente deve trasformarsi in un pusher anche se non ha mai usato stupefacentiâ.
Come si insegna a mentire? âĂ una dote naturale, difficile da insegnare. Bisogna avere la capacitĂ di muoversi in un ambiente criminale: uno è facilitato se ha giĂ avuto contatti, come è capitato a me, per esempio coi piccoli delinquenti delle scuole. Se riesci a farti affidare dal trafficante una partita di droga da centinaia di migliaia di euro, è perchĂŠ sei entrato nella testa del narcobossâ.
Lei ha mai partecipato a unâoperazione sotto copertura? âSĂŹ, ma in maniera indiretta. Le sensazioni? Lâadrenalina va a mille. In quellâoccasione abbiamo alzato il livello dei blitz anti droga, sequestrando una grande quantitĂ di sostanze stupefacenti e arrestando individui apicali del clanâ.
Quante operazioni un agente può affrontare in carriera? âPer lo stress fare lâagente sotto copertura a vita non è consigliabileâ.
Qual è il budget per ogni operazione? âSi va da un minimo di qualche centinaia di euro, poi si cerca di limitare al massimo i soldi persi, per esempio, nellâacquisto di drogaâ.
Accade spesso che le azioni falliscano? âUltimamente vanno tutte a buon fine: alcune volte si riesce a colpire esattamente il bersaglio, altre volte quasi. Quando si fallisce le cause sono due: il criminale guardingo nota qualcosa e non si confida piĂš con lâinfiltrato, oppure allâagente viene chiesto di superare un certo limite legale e umanoâ.
Come uccidere una vittima, per provare la propria affiliazione a un clan mafioso?  âIn quel caso lâoperazione si bloccaâ.
Il film cult âDonnie Brascoâ ha fatto bene al vostro sistema? âI delinquenti sapevano anche prima che esistevano gli âunder coverâ, quel film ci ha fatto semplice pubblicitĂ . Joe Pistone (interpretato da Johnny Depp, ndr) è stato il primo agente Fbi sotto copertura, è un mito. Siamo in contatto e presto collaboreremo con lui, organizzando seminari per i nostri agenti. A quel livello di indagine ci sono situazioni complicate da gestireâ.
State operando adesso a quel livello?  âNon posso rispondereâ.  di ALESSANDRO BELARDETTI 28.3.2019
âNDRANGHETA: I RACCONTI DELLâAGENTE SOTTO COPERTURA.
La Fedpol ha infiltrato un uomo tra i presunti ândranghetisti residenti in Svizzera, ecco cosa ha scritto nei suoi rapporti. Nel corso dellâinchiesta culminata ieri nella maxi operazione contro la ândrangheta svoltasi tra Svizzera e Italia, la Fedpol ha impiegato anche un agente sotto copertura che è riuscito a inserirsi nella cerchia degli indagati svizzeri. Tutti gravitavano attorno a un ristorante di Muri, nel Canton Argovia, e si sospetta facciano parte della cosca Anello-Fruci, attiva tra Lamezia Terme e Vibo Valentia. Dalle carte dellâinchiesta italiana si scopre che durante questi anni un uomo, agente della polizia federale, ha operato con una falsa identitĂ , riuscendo a entrare in contatto con gli indagati residenti in Svizzera. In particolare lâagente, che si faceva chiamare Miquel, ha fatto affari con i sospetti ndranghetisti per cambio di valuta e ricettazione di moneta falsa. Allâagente sotto copertura, uno degli indagati ha anche chiesto di procurargli munizioni, per una â38 special e una 7.65mmâ, si legge. In unâoccasione lâinfiltrato ha acquistato dai calabresi un Fass 90 dellâEsercito.
Droga, auto e club Il contatto piĂš stretto dellâagente è lo stesso gerente del ristorante di Muri finito nellâocchio del ciclone. Amante delle auto di lusso (come altri indagati svizzeri), acquista solo Ferrari, perchĂŠ con una Lamborghini âha avuto una perdita enormeâ, scrive il poliziotto nel suo rapporto. Nelle serate passate in compagnia ai tavoli del locale appaiono anche pittoreschi personaggi, come un italiano (mezzo sardo e mezzo piemonteseâ) che ricorda con entusiasmo la gioventĂš passata in Sudamerica trafficando cocaina, senza mai essere arrestato. Lâuomo, infatti, sarebbe stato âin ferieâ (cosĂŹ definiscono la carcerazione) solo in Svizzera e in Italia. Il gruppo di sospetti ndranghetisti avrebbe, stando ai rapporti dellâuomo della Fedpol, anche stretti contatti con molti locali notturni della Svizzera tedesca. Da Sciaffusa a Lucerna, da Bruug a Winterthur. Un settore in cui una volta si facevano molti soldi, ma oggi diventato meno redditizio.
Riciclaggio nel Liechtenstein Al tavolo del locale di Muri si è parlato anche di riciclaggio. In particolare di come ripulire soldi sporchi nel Liechtenstein. Secondo i racconti dei protagonisti, lâoperazione sarebbe molto semplice. Attraverso una serie di depositi e prelievi, fatti secondo le giuste tempistiche per evitare controlli approfonditi, si possono riciclare grandi quantitĂ di denaro. Il costo dellâoperazione è del 15%, basta trovare qualcuno ânon ricercato dallâInterpolâ che apra un conto in una banca del Principato. A spiegare questo sistema un uomo che potrebbe essere legato al Ticino: il suo contatto viene infatti salvato sui telefoni degli indagati con il nome di battesimo seguito da âLocarnoâ.
Lâoperaio comunale Nei rapporti dellâagente appare, in una circostanza, anche lâoperaio comunale del Luganese che ieri è stato interrogato dagli inquirenti e che è finito nella lista di 158 indagati dellâinchiesta che in Italia è stata battezzata âImponimentoâ. Il nome dellâuomo viene citato come âbuon conoscenteâ. âLavora per il comune al 50% ed è un vecchio amico della Calabriaâ, ha detto il ristoratore allâuomo della Fedpol. Lâuomo residente in Ticino, è sospettato di aver fatto da prestanome per il capo della cosca nellâacquisto di un terreno e di essere, con il cugino, uno dei referenti del clan in Svizzera. Lâuomo, da parte sua, nega tutto. TICINO NEWS di fsu 22 lug 2020
FINANZIERE INFILTRATO NEL CARTELLO DELLA DROGA: SEQUESTRATA COCAINA PER 5 MILIONI.Â
Il blitz della Guardia di Finanza nellâasse Catania Verona: arrestati due narcotrafficanti guatemaltechi Catania â Un militare della Guardia di finanza e un agente della polizia colombiana sotto copertura hanno permesso alle Fiamme gialle etnee, nel corso di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, di mettere le mani su un carico di circa 385 chilogrammi di sostanza stupefacente. Cocaina colombiana, per lâesattezza, che per la sua buona qualitĂ sembrerebbe avere un valore di mercato pari a cinque milioni di euro. La notizia è trapelata nel fine settimana in Veneto e ciò proprio perchĂŠ i due narcotrafficanti che hanno portato il carico nel nostro Paese â due soggetti originari del Guatemala, di 34 e 47 anni, pare vicini ai cartelli della droga colombiani â avevano portato una minima parte della droga proprio ad Affi, in provincia di Verona, con lo scopo di venderla ad acquirenti rimasti in questo momento senza nome. Qui i due sono stati sorpresi dalle Fiamme gialle, che nel frattempo avevano individuato lâintero carico a Catania e che hanno proceduto al sequestro dello stupefacente differito.
Lâindagine, seguita dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e dal sostituto Andrea Bonomo, affonda le proprie radici nei mesi scorsi ma ha avuto unâaccelerazione nella prima decade di gennaio, allorquando è stata predisposta la spedizione dei quasi quattro quintali di cocaina. Il carico è partito da BogotĂ , è transitato per Madrid e per Roma, quindi è arrivato a Catania i primi di gennaio. Per giorni gli investigatori hanno monitorato la situazione, poi quando hanno forse compreso che si potevano correre dei rischi, venerdĂŹ 24 gennaio sono entrati in azione. E ciò è accaduto ad Affi, vicino allâingresso dellâautostrada del Brennero, dove i due guatemaltechi sono stati sorpresi nella camera del B&B che avevano preso in affitto e in cui sono stati trovati in possesso di tre chilogrammi di cocaina e di ben 35mila euro in contanti.
Nel frattempo, come detto, gli altri 382 chilogrammi di cocaina, pare suddivisa in 252 panetti, sono stati subito sequestrati. Eâ evidente che le indagini continuino e che si sta cercando di chiarire possibili collegamenti con la criminalitĂ organizzata siciliana. Intanto i due narcotrafficanti originari del Guatemala sono stati condotti e rinchiusi nel carcere di Montorio. Stando a quanto è stato possibile apprendere sullâasse Catania-Verona sembra che i due, durante lâinterrogatorio di garanzia condotto con lâausilio di un interprete, si sarebbero avvalsi della facoltĂ di non rispondere. 27/01/2020 â di Concetto Mannisi La Sicilia
TRATTATIVA, PARLA PAOLO BELLINI: âIO INFILTRATO IN COSA NOSTRA PER CONTO DELLO STATOâ Â
Lâex estremista nero, protagonista di una trattativa parallela, parla per la prima volta di un misterioso carabiniere del Ros di Aaron Pettinari, Miriam Cuccu e Francesca Mondin â 11 marzo 2014. âEro schifato dopo le stragi capivo che si doveva fare qualcosa anche perchĂŠ io non sono mai stato un terrorista. Quando mi incontrai a San Benedetto del Tronto con il maresciallo Tempesta, del Nucleo tutela patrimonio artistico dei Carabinieri, dissi che mi sarei potuto infiltrare dentro Cosa nostra. Lui disse che ne avrebbe parlato con il colonnello Mori. Tempo dopo ci vedemmo a Roma, in un distributore di benzina lungo il raccordo anulare. Arrivò lâok del colonnello e io andai in Sicilia a contattare un mio vecchio compagno di cella, Antonino Gioè (boss stragista morto in carcere in circostanze poco limpide ndr). Altrimenti col cavolo che sarei andato nella tana del lupo a suicidarmiâ. Eâ cosĂŹ che Paolo Bellini, ex estremista nero, dopo le stragi viene investito del ruolo di âprotagonistaâ di una âtrattativa parallelaâ con Cosa nostra. Lâex militante di Avanguardia Nazionale, ha deposto questa mattina innanzi ai giudici della II Corte dâAssise di Palermo, nellâaula bunker di Rebibbia, a Roma, nel corso dellâudienza del processo sulla trattativa Stato-mafia. Un dibattimento in cui il teste, rispondendo alle domande dei pm Tartaglia e Teresi, ha ripercorso la âsuaâ veritĂ in quegli anni di stragi. Il pretesto per il contatto con Cosa nostra sarebbe stato il recupero di alcune opere dâarte rubate dalla Pinacoteca di Modena. âQuando incontrai GioĂŠ â prosegue Bellini â lui mi chiese per conto di chi arrivava questa richiesta. Addirittura mi chiese se per caso mi mandava la massoneria e che in quel caso non câerano problemi perchĂŠ aveva direttamente la possibilitĂ di avere rapporti con la massoneria trapanese. Io risposi che interessava ai politici locali e interessava anche al Ministero dei beni culturali. Del resto avevo le foto delle opere e la cartellina con i timbri ministeriali. Tempo dopo tornò con altre foto di opere dâarte ed una busta con quattro o cinque nominativi per i quali voleva arresti ospedalieri o domiciliari. Ricordo i nomi di Pippo Calò, Brusca, PullarĂ . Quellâelenco lo consegnai al maresciallo Tempesta che lo consegnò a sua volta a Mori. Quando tornò con la risposta, tempo dopo, mi disse che non si poteva fare perchĂŠ âCâera il gotha di Cosa nostraâ ma che avrei dovuto mantenere il canale aperto con la possibilitĂ di fare qualcosa per un paio di nominativiâ. Non solo i contatti con Vito Ciancimino quindi. Il Ros avrebbe portato avanti piĂš canali per arrivare ad un colloquio con Cosa nostra ed ovviamente i mafiosi alzarono subito il tiro.
Trattativa con alti piani  Non fu quello lâunico momento in cui GioĂŠ parlò di trattativa con Bellini. âGioè mi parlò di una trattativa in corso coi piani alti del Governo italiano ma non ne ho mai parlato perchĂŠ dovevo tenermi qualche cartuccia da sparare durante i processiâ. Del resto Cosa nostra negli anni delle stragi era messa a dura prova in particolare dal regime carcerario del 41 bis: âIn quel periodo erano spiazzati, si lamentavano i familiari dei sottoposti al 41 bis a Pianosa. A dire di Gioè loro erano consumati, vedevano solo due strade o la morte o la galera a vitaâ. Bellini ha poi ripercorso come ha incontrato e conosciuto il capomafia: âQuando fui trasferito da Firenze a Sciacca, lĂŹ conobbi Gioè. Ci vedevamo tutti i giorni, lui era una persona di grande rispetto io capii che era una persona posizionata, ci fu una simpatia iniziale⌠Ha saputo la vera identitĂ quando fummo trasferiti nel carcere di Palermoâ. E in merito al ruolo attribuitogli di âsuggeritoreâ delle stragi in continente Bellini ha dichiarato: âSu di me sono state dette tante cose ma io sono qui per raccontare la veritĂ .
Fu GioĂŠ a chiedermi âChe cosa accadrebbe se sparisse la Torre di Pisa?ââ. Un frase sinistra che appare profetica se si pensa che nel 1993 il patrimonio artistico italiano fu colpito a Firenze, Roma e Milano. Frase che sarebbe stata riferita da Bellini al maresciallo Roberto Tempesta, il sottufficiale in servizio al Nucleo tutela patrimonio artistico. âMa quando dissi al maresciallo Tempesta quella frase cosa fecero? Nulla di nullaâ ha aggiunto Bellini.
âAquila selvaggia? Sono del Rosâ  Lâex militante di Avanguardia Nazionale, nome in codice âAquila selvaggiaâ (nel gergo usato per le comunicazioni con il maresciallo Tempesta ndr) ha anche rivelato che nel dicembre del 1992, quando i rapporti con il militare del Nucleo tutela patrimonio artistico dei Carabinieri avevano avuto uno stop, era stato avvicinato da un altro ufficiale. âUna persona suonò al citofono di casa mia â ha detto â e mi chiamò col nome in codice che sapevano solo Tempesta e il colonnello del Ros Mario Mori. Si presentò come un uomo del Ros e mi disse di non cercare piĂš Tempesta, che il contatto sarebbe stato lui e di non venire in Sicilia perchĂŠ era pericoloso in quanto ci sarebbe stata unâimminente operazione. Non ho mai parlato con nessuno di questo, e loro non hanno piĂš richiamatoâ conclude il collaboratoreâ. Bellini, che aveva comunque il contatto con GioĂŠ anche per altri motivi, non seguĂŹ quellâindicazione. âDovetti tornare in Sicilia per incontrare Nino a cui dovevo dei soldi. Quando mi recai nel luogo dellâincontro, nei pressi del motel Agip di Palermo, riconobbi quellâufficiale che tempo prima mi aveva sconsigliato il viaggio in Siciliaâ. Eâ a quel punto che, spaventato, Bellini sarebbe andato via da Palermo mancando lâappuntamento con il capomafia.
La lettera di GioĂŠÂ Â âDimenticavo di dire che mio fratello Mario nellâandare a tentare di recuperare il credito ha consegnato al creditore una tessera dello stesso creditore il che adesso mi rendo conto che questâultimo fosse un infiltrato; mio fratello non lo ha incontrato ed il figlio gli ha detto che il padre era ricercato. Supponendo che il sig. Bellini fosse un infiltrato sarĂ lui stesso a darvi conferma di quanto sto scrivendo. Lâultima volta che ho incontrato questâuomo è stato presso la cava Buttitta solo per pura fatalitĂ me lo sono fatto portare in quel posto dove ero andato per cercare di convincere il sig. Gaetano Buttitta a comprare del lubrificante da meâŚâ. Questo il contenuto esatto della lettera rinvenuta nella cella di Gioè il 29-7-93, scritta prima del presunto suicidio. Forse è proprio per quel mancato appuntamento che il capomafia aveva capito che Bellini era davvero un infiltrato anche se il sospetto che il ruolo di Bellini, come uomo vicino ad una parte dello Stato, fosse ben chiaro ai capimafia giĂ nel 1991 (ovvero prima delle stragi), resta.
La riunione di Enna  Nel dicembre 1991 è notorio che in un casolare di Enna si tenne una riunione della Commissione regionale con tutti i capimafia per decidere in merito alla strategia stragista che avrebbe dovuto portare allâeliminazione dei politici traditori (da Lima allâex presidente del Consiglio Andreotti) ai nemici di sempre (Falcone e Borsellino). Tra le nuove prove che i pm che indagano sulla trattativa Stato-mafia câè anche una ricevuta rilasciata da un hotel di Enna, datata 6 dicembre 1991 ed intestata proprio a Paolo Bellini. CosĂŹ come aveva fatto durante gli interrogatori con i pm, anche in aula ha ribadito che allâepoca si trovava in Sicilia per affari. âDovevo recuperare alcuni crediti a Catania e Palermo e lâunico contatto avuto con Antonino GioĂŠ era proprio per chiedergli aiuto su questa attivitĂ . Quel pernottamento non era programmato per un motivo specifico ma del tutto casualeâ. Una spiegazione che non ha convinto del tutto i pm, anche perchĂŠ è quantomeno singolare che, per un recupero di crediti a Catania, lo stesso abbia scelto un hotel di una cittĂ distante quasi 90 chilometri. CosĂŹ lâesame è proseguito con il pm Tartaglia che lo ha incalzato chiedendogli dei commenti di GioĂŠ su Lima.
Rispondendo alla domanda del magistrato, che in riferimento alla morte dellâonorevole Salvo Lima ha chiesto a Bellini se Gioè gli disse mai se lâomicidio fosse servito anche per mandare un messaggio al presidente Andreotti, il collaboratore ha dichiarato: âera stato quello il senso, siâŚ. GioĂŠ mi parlò dellâomicidio di Lima e disse che era stato fatto per dare uno schiaffo alla Dc di Andreotti perchĂŠ non aveva rispettato quello che avrebbe dovuto fare a Roma per il maxi processoâ. Di seguito, lâex trafficante di opere dâarte ha parlato di un episodio avvenuto ad Enna: âMi ricordo⌠si parlò, disse cosĂŹâŚa Enna câera⌠a Enna mi ricordo di una passeggiata che ho fatto per andare alla cena, câera la saracinesca di un negozio abbassata.. fu il momento di una risataâ. Lâoccasione di ilaritĂ sarebbe scaturita dallâaver visto una scritta, sulla vetrina, riferita proprio al presidente del consiglio Giulio Andreotti. Tartaglia ha rilanciato: âScusi ha detto âfu motivo di una risataâ, ma perchĂŠ câera anche Gioè ad Enna?â. E Bellini: âNo, chi ha detto Enna?â. Si è subito giustificato il collaboratore. âLa risata tra noi due mentre facevamo questo discorso⌠lui mi fece venire in mente un flash non che io ero a Enna con Antonino Gioèâ. Bellini ha anche ricostruito la propria storia passando dagli omicidi commessi tra cui quello del militante di Lotta Continua Alceste Campanile, alla sua affiliazione alla âNdrangheta e la latitanza sotto falsa identitĂ trascorsa in Brasile.
Pian piano, pur con le difficoltĂ dovute alla malattia da cui è affetto, che ha conseguenze sulla memoria, ha ricostruito diverse vicende, tra cui il periodo vissuto in cella quando era conosciuto con il nome di Roberto Da Silva. Nel suo racconto Bellini ha anche espresso uno sfogo nei confronti dello Stato come istituzione colpevole di averlo, a suo dire, abbandonato: âSono un morto che cammina ma faccio il mio dovere fino in fondo. Lo Stato con me ha firmato un contratto che non ha rispettatoâ. Peccato che, come ha ricordato al teste lo stesso presidente Montalto, in quel contratto era previsto il dover dire tutta la veritĂ mentre solo oggi ha raccontato la visita dellâuomo del Ros nella sua abitazione, cosĂŹ come soltanto nel 2013 ha raccontato della âseconda trattativaâ, dopo averla accennata ad un giornalista del Resto del Carlino, Marco Pratellesi, il quale aveva scritto in merito un articolo nel 1998. Il processo proseguirĂ domani mattina con il controesame del teste mentre, successivamente, verrĂ sentito dalla corte il pentito Fabio Tranchina. 11 Marzo 2014
LâINFILTRATO ABBANDONATO DALLO STATO Â
Intervista a Gianfranco Franciosi, cittadino comune âinfiltratoâ dalla polizia tra i narcos, che ha portato a smantellare una rete internazionale di criminali e a sequestrare un carico di 10 tonnellate di cocaina. E poi è stato abbandonato. La sua storia, oltre a un libro, âGli orologi del diavoloâ, diventerĂ pure un film.  Nel garage, accanto allâauto blindata, câè unâenorme croce di marmo appoggiata al muro. Glielâhanno regalata i suoi amici, dopo averlo sentito ripetere tante volte che lui ormai è solo âun morto che camminaâ. Non lo hanno fatto perchĂŠ il pericolo che qualcuno possa ammazzarlo non sia reale. Ma solo per esorcizzarlo, almeno un poâ. Gianfranco Franciosi non è un âpentitoâ che ha scelto di dissociarsi da un clan mafioso. E non è nemmeno un imprenditore che ha denunciato i suoi estorsori. Giannino, come lo chiamano tutti, è stato condannato a morte dei narcos spagnoli solo perchĂŠ quando lo Stato ha chiesto il suo aiuto, lui ha risposto sĂŹ. âSolo che poi, quando ha ottenuto ciò che voleva, mi ha abbandonatoâ. Pronuncia queste parole nel cantiere di Bocca di Magra, vicino a La Spezia, dove è tornato dopo aver vissuto quattro anni da infiltrato (è lâunico caso di un civile usato in questo ruolo in Europa) e quasi due sottoposto al programma di protezione, da cui ha scelto di uscire âperchĂŠ io e la mia famiglia eravamo stufi di essere trattati senza un briciolo di umanitĂ â.
La sua storia è diventata un libro, âGli orologi del diavoloâ, scritto con il giornalista di Presadiretta Federico Ruffo, e presto diventerĂ anche un film. Un film di cui saranno protagoniste le barche. Giannino ce ne mostra una, bellissima: âEâ lâAlbatross, quella che ho usato per trasportare decine e decine di chili di cocainaâ. Proprio la sua abilitĂ nel costruire e modificare barche stravolge la sua vita un giorno come tanti altri in cui al cantiere si presentano due sconosciuti: uno ha un marcato accento napoletano, lâaltro parla spagnolo. Gli commissionano un gommone. Deve essere velocissimo e consegnato entro un mese. Sbattono sul tavolo un mucchio enorme di banconote da 500 euro, dicendogli che se rispetterĂ i patti sarĂ solo lâinizio. Poi se ne vanno. Giannino capisce che non è una commessa come le altre e va dalla polizia. Racconta tutto e scopre che il napoletano è un camorrista del clan Di Lauro, mentre lo spagnolo è nientemeno che Elias Pinero, uno dei piĂš potenti boss del narcotraffico. Il gommone servirĂ evidentemente a trasportare droga. Lâoccasione è troppo ghiotta. I poliziotti gli dicono che piazzeranno delle cimici sul gommone, lui dovrĂ solo fare il viaggio e al resto penseranno loro. âAvevo un poâ paura, ma sembrava giusto aiutare la giustizia e poi sapevo che sarei stato sempre controllatoâ. E invece, mentre è in alto mare con il gommone, si accorge che il rilevatore Gps che segnala la sua posizione non funziona piĂš e cosĂŹ viene arrestato con un trafficante âveroâ dalla polizia francese. Prova a spiegare la sua posizione, ma ci vogliono ben quattro mesi passati in cella prima che tutto si chiarisca. âStavo con due ândranghetisti. Ma mi trattavano bene: per loro ero un narcotrafficanteâŚâ, ricorda amaro Franciosi.
A questo punto, la polizia gli propone di diventare un infiltrato a tutti gli effetti: âIn cella ero stato zitto e cosĂŹ mi ero conquistato il rispetto del bossâ. Che infatti, trascorsi altri tre mesi in prigione per rendere piĂš credibile la copertura, quando Franciosi esce gli propone di diventare un suo corriere in pianta stabile. Ma prima deve superare una prova: uccidere un uomo. Per evitarlo, e al tempo stesso non bruciare il suo lavoro, la polizia organizza una messa in scena. Gli dĂ una pistola con la matricola abrasa e poi lo fa fermare da una pattuglia. Per Elias è unâulteriore prova della sua affidabilitĂ . Ma per chi lo conosce, da quel momento Giannino è un delinquente. Il padre non gli rivolge piĂš la parola. Solo la moglie e i due figli conoscono la veritĂ , ma la pressione è troppo forte e il matrimonio va in frantumi. Ma lui va avanti: quattro anni di viaggi in Sudamerica, di feste lussuose con i narcos e di riunioni con la polizia. âHo provato a tirarmi indietro, a trasferirmi da unâaltra parte ma Elias è riuscito sempre a trovarmi. Una volta mi ha mandato una mail: âSe provi a fregarmi, ti taglio la testaââ. Ma non è solo la paura a spingerlo a continuare. âSenza accorgermene, sono entrato nel personaggio che recitavo: avevo paura, ma allo stesso tempo quella vita mi piaceva. Per questo non ce la faccio a leggere il libro: non mi riconosco, mi sembra di leggere la storia di un pazzoâ. Intanto Giannino conosce unâaltra donna. Le racconta tutto e la accoglie in casa con i suoi quattro bambini: âI trafficanti venivano a casa nostra e non sapevano che nei giocattoli la polizia aveva piazzato delle microspieâ. Finalmente arriva il giorno della resa dei conti: grazie anche alle sue informazioni, scatta lâoperazione Albatross, come la barca di Giannino. In mezzo allâAtlantico tra motoscafi e pescherecci vengono trovati 10 tonnellate di droga: è il piĂš imponente sequestro della storia del narcotraffico. Il boss Elias, però riesce a scampare alla cattura. Ma è solo questione di tempo. Sempre grazie alla sua collaborazione, in una successiva operazione viene arrestato e condannato a 19 anni di carcere. A questo punto, inizia la seconda parte della storia, la piĂš dolorosa. Giannino con la sua famiglia entra nel programma di protezione. Ha una nuova identitĂ e si trasferisce in una localitĂ protetta. Ma non può trovarsi un lavoro stabile perchĂŠ basta un controllo per verificare che il suo codice fiscale non esiste. Dipende quindi dai soldi che ogni mese deve per legge dargli lo Stato. âQuasi sempre arrivavano in ritardoâ, ricorda Giannino.
Ma è stata soprattutto la mancanza di sensibilitĂ dei funzionari a esasperarlo. âEra inverno, pioveva sempre e non potevo usare la mia auto per accompagnare i bambini a scuola, perchĂŠ i narcos la conoscevano benissimo. Ho chiesto quindi se potevano darmene una, ma la risposta è stata: âSi compri un ombrello piĂš grandeâ. Dopo altri episodi simili, Franciosi decide di uscire dal programma di protezione come hanno fatto prima di lui molti altri testimoni di giustizia che si sono sentiti traditi dallo Stato. âHo chiesto 437 mila euro per riprendere la mia attivitĂ , una somma ridicola se raffrontata a quelle elargite a molti pentiti. Me ne sono stati dati solo 63 mila, perchĂŠ ho scelto volontariamente di uscire dal programmaâ. Ma la sorpresa piĂš amara è stata il ritorno al cantiere di Bocca di Magra: âLo Stato avrebbe dovuto garantire il mio lavoro, invece ho trovato tutto sommerso dal fango. Barche, officina: non avevo piĂš niente. Per questo ho deciso di fare causa allo Statoâ. Oltre ai poliziotti che lo hanno seguito fin dallâinizio (âOgni tanto mi chiamano e scherzano: come va, collega?), solo due persone delle istituzioni sono state vicino a Franciosi: âIl vicequestore di Genova Francesco Navarro e il presidente del Senato Pietro Grasso, che ha seguito da magistrato tutta la mia vicenda. E poi câè don Luigi Ciotti: la sua voce per me è sempre di grande confortoâ. Giannino comunque si è rimboccato le maniche e ha ripreso la sua attivitĂ . La forza gliela danno i figli, naturali e acquisiti, che sono orgogliosi di lui. âLa piĂš grande va al liceo. Una volta è venuto a parlare un pentito, lamentandosi per le difficoltĂ della sua nuova vita. Lei è scoppiata a piangere e gli ha urlato: âSono la figlia di un uomo che non ha mai violato la legge e che rischia ogni giorno la vita per aver aiutato lo Stato. Però voi avete tutto e noi nienteâ.
La legge stabilisce che debba essere garantita la sua incolumitĂ fino alla cessazione di ogni pericolo e per questo nel suo cantiere sono state messe delle telecamere. Ma un giorno Giannino ha trovato due proiettili sul cancello. Chi li ha messi? âImpossibile saperlo, perchĂŠ è risultato che le telecamere non sono mai state attivate. CosĂŹ ho fatto installare un impianto di videosorveglianza a mie spese. E mi sono comprato unâauto blindata. Ma so che non servirĂ : poche settimane fa ho trovato altri proiettili. I criminali li chiamano âammazzasbirriâ perchĂŠ sono in grado di bucare anche le auto blindate. Un messaggio chiarissimoâ. Lâunica vera misura di protezione per Franciosi è rappresentata dagli amici che vivono e lavorano qui vicino. âMi chiamano subito se notano qualcosa di sospetto. Pochi giorni fa un uomo con un accento napoletano ha chiesto a un amico dove si trovava il mio cantiere. Lui lâha mandato da unâaltra parte. Tanto, se è una brava persona, tornerĂ â. Prima di salutarci, notiamo che, come ogni vero uomo di mare, Giannino ha molti tatuaggi. Uno in particolare, ci incuriosisce: raffigura i numeri 610 e occupa tutta la parte destra del collo. Giannino spiega con calma: âMe lâhanno fatto loro. Eâ un segno di riconoscimento per aver partecipato a unâoperazione. La mia vita è legata a loro per sempreâ. 12/07/2015 FAMIGLIA CRISTIANA
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- LE INDAGINI SOTTO COPERTURA
- Undercover operations: lâagente sotto copertura e lâagente provocatore
L’agente sotto copertura
Con lâentrata in vigore della âlegge spazza corrottiâ (legge 3 del 9 gennaio 2019, dal titolo âMisure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, noncheâ in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politiciâ) verrĂ Â ampliato il range operativo in materia di operazioni speciali sotto copertura delle forze di polizia, un insidioso strumento investigativo che vale la pena riassumere, brevemente, nelle sue tante sfaccettature.
In un pregresso approfondimento avevamo trattato alcuni aspetti della sociologia della comunicazione come strumento dâindagine, da qui analizzando alcune tematiche a questa correlate nello scenario delle intercettazioni tattiche  di comunicazioni, fino a trattare lâ utilizzabilitĂ dei tanti frammenti audio video che, con lâavvento delle nuove tecnologie e dei devices elettronici a portata di taschino, sono state riconosciute dalla giurisprudenza quali memorizzazioni foniche di un fatto storico ex art. 234 c.p.p.
Erano stati, anche, offerti alcuni spunti di riflessione riguardo la piĂš recente giurisprudenza sulle immagini, fino allâintroduzione del concetto di agente attrezzato per il suono e dellâagente sotto copertura.
Il fascino delle âlĂŠgendesâ, storie di copertura degli agenti segreti
La storia, attuale ma non troppo, di Maria Adela-Olga, spia russa che lasciò lâItalia nel 2018, ha riacceso lâinteresse, anche romantico, del pubblico verso questa forma antica quasi quanto lâessere umano di spionaggio, cioè la raccolta informativa a mezzo agenti infiltrati in territorio amico e non.
PiĂš di recente, nella storia delle due guerre mondiali, hanno agito agenti segreti sotto copertura, donne e uomini. Si trovano nei documenti desecretati di vari archivi nazionali, soprattutto di Londra e Washington. Coperture: le piĂš svariate e fantasiose. Alcune ben riuscite; altre no.
La copertura può servire per avere informazioni utili ma anche per somministrarne di false ove occorra. Lâinfiltrazione di un agente può infatti avere un duplice scopo.
In guerra forse la piĂš famosa fu quella, nel luglio 1943, organizzata dallâintelligence britannica, per coprire la vera data dello sbarco alleato in Sicilia. Menti brillanti di una speciale sezione dellâintelligence fecero assumere a una persona morta una falsa identitĂ , utilizzandolo come agente provocatore; la corredarono di falsi documenti âtop secretâ sulle date di sbarco, e in quali luoghi, e ne fecero ritrovare il cadavere dai tedeschi, che ritennero di aver fatto casualmente una importante scoperta frutto, invece, di una brillante azione di controinformazione. I documenti dâarchivio inglesi narrano che i nazisti caddero nel tranello.
La copertura spesso piĂš usata, soprattutto in momenti non di conflitto, ma di relativa calma, è sempre stata quella di unâimpresa commerciale (esattamente come per la citata Maria Adela, venditrice di gioielli), o di agenzie di stampa delle quali però quasi sempre si è conosciuto il vero lavoro, appunto non solo giornalistico.
A Teheran, negli anni 1975-1986 il bravo corrispondente della Pravda parlava un ottimo farsi oltre allâarabo, e circolava in tutti i ricevimenti occidentali e non. Tutti i diplomatici ben sapevano che apparteneva al Kgb. Non si conoscevano, però, gli altri suoi collaboratori â salvo forse i servizi segreti, e non, dello Shah.
Il problema degli agenti sotto copertura è molto delicato, specialmente in Italia. Non illudiamoci di non aver mai avuto persone che raccoglievano informazioni per i nostri Servizi. Queste, però, non erano in organico nei ruoli amministrativi o militari. Un esempio noto: Francesco Pazienza, ingaggiato alla fine del 1979 dal generale Giuseppe Santovito come consulente del Sismi, in Francia, cioè un informatore ad alto livello, con un nome in codice, Miro. A dire del Pazienza stesso, non fu una esperienza positiva, almeno per lui e non solo, e finÏ presto, per molte ragioni. Erano certo tempi diversi.
Quale dovrebbe essere il punto fondamentale della svolta che si vuole imprimere nel quadro di una necessaria rivisitazione della legislazione concernente la nostra Agenzia per la Sicurezza esterna (Aise) riguardo a questo modo di operare? Un problema che mai è stato sfiorato in precedenza, almeno ufficialmente. NellâAgenzia per la Sicurezza interna (Aisi), il metodo degli infiltrati è stato ampiamente usato nella lotta al terrorismo e alla mafia.
Nei vari e lunghi dibattiti parlamentari che hanno preceduto lâapprovazione delle leggi 801/1977 e 124/2007, nonchĂŠ della cosiddetta manutenzione della seconda con la133/2012 (la legislazione che governa attualmente le Agenzie), mai è stato sfiorato il problema di autorizzare personale di ruolo in Aise ad agire da infiltrato con una buona copertura, anche se possibilmente inattivo per molto tempo, attuando quella penetrazione informativa, come ben ricordato da Gabriele Carrer nel suo articolo del 7 settembre.
Non avendo una tradizione operativa nel settore, sarĂ complesso arrivare a una soddisfacente e chiara regolamentazione del problema in breve tempo; una regolamentazione che preveda per i funzionari dellâAise la possibilitĂ di impegnarsi in un terreno sul quale, almeno cosĂŹ sembra, non abbiamo esperienza consolidata, dando loro le necessarie garanzie funzionali.
Ben riconoscendo che le serie televisive partono da fatti veri, trattandoli in modo romanzato, bisogna sapere che nella serie francese Le Bureau des LĂŠgendes compare piĂš volte il logo della Direction GĂŠnĂŠrale de la SĂŠcuritĂŠ ExtĂŠrieure (Dgse â corrisponde alla nostra Aise). Ai tempi durante i quali si stava girando la serie, corse voce che lâistituzione non ne fosse molto contenta, ma poi la stessa decise di dare âuna manoâ tecnica, in modo che non ci fossero situazioni non credibili, che avrebbero anche potuto, al limite, screditare con il pubblico la stessa Dgse. E infatti il logo ufficiale della Dgse compare spesso nel film. Occorre peraltro notare che quella istituzione si avvale di personale esperto nel settore da molto tempo.
Non è facile creare buone credibili coperture che durino nel tempo e che necessitano, a volte, anni per radicarsi e soprattutto servono menti sopraffine per delinearle.
Ă vero che attualmente la parte tecnologica dellâintelligence sembra avere il sopravvento sulla Humint, lâintelligenza umana, ma possiamo ben ricordare che spesso, soprattutto in un quadro mediorientale-centroasiatico, è stata la mente umana, anche se aiutata dalla tecnologia, a ottenere brillanti risultati, laddove per tradizione o scarsa conoscenza di mezzi attuali o anche per umana prudenza, le direttive operative per Isis o Daesh o similari organizzazioni sono spesso veicolate a voce o con striminziti foglietti spesso indecifrabili a chi non è della partita.
Lâintelligence italiana, che ha peraltro ottimi operatori, deve fare un passo avanti nella modernizzazione, organizzando ancora meglio la propria rete informativa, ricorrendo anche ai sistemi antichi sempre validi. Sembra una contraddizione i termini ma non lo è. Questo concetto sembra ormai essersi ben radicato lĂ dove si fa intelligence.
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L’agente sotto copertura nel DDL anticorruzione
In generale, le proposte del disegno di legge mirano a rafforzare la normativa giĂ esistente per il contrasto alla corruzione al fine di debellare questo fenomeno e accrescere la credibilitĂ e la competitivitĂ del nostro Paese sul piano internazionale.
Le misure maggiormente significative, ma non per questo innovative, consistono nellâaumento di pena per il reato di corruzione nellâesercizio delle funzioni (art. 318 c.p.); nel rafforzamento della misura della interdizione a contrarre con la Pubblica Amministrazione (c.d. âdaspoâ contro ai corrotti) giĂ prevista nellâattuale art. 32 ter c.p.; nella introduzione di pene miti e di âclausole di non punibilitĂ â per chi denuncia i corrotti o fornisce prove di reati di corruzione; nella confisca dei beni anche in caso di amnistia o prescrizione, se si è stati condannati almeno in primo grado; nella perdita dellâanonimato per chi fa donazioni a partiti, fondazioni o altri organismi politici; e, non da ultimo, nella possibilitĂ di utilizzare agenti sotto copertura anche per i reati di corruzione.
Lâagente sotto copertura e lâagente provocatore: possibili differenze
Lâagente sotto copertura, o infiltrato, è un appartenente alla polizia giudiziaria che penetra in una organizzazione criminale, partecipando alla commissione di qualche reato, per acquisire elementi di prova nellâimmediatezza del fatto o nel momento in cui lâattivitĂ criminosa è in corso di esecuzione.
Entro determinati limiti, la sua attività è giustificata o, piĂš tecnicamente, scriminata dallâart. 51 del codice penale ai sensi del quale âl’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica AutoritĂ , esclude la punibilitĂ â. Norma che deve però essere letta contestualmente alla disposizione di cui allâart. 55 c.p. che punisce chi eccede colposamente nellâesercitare un proprio diritto o adempiere ad un dovere legittimamente imposto.
Non appare sempre chiara la distinzione tra lâinfiltrato e lâagente provocatore, colui cioè che istigando od offrendo lâoccasione, provoca la commissione di reati al fine di coglierne gli autori in flagranza o, comunque, al fine di farli scoprire e punire. Questâultima figura mal si concilia con i principi che governano il nostro ordinamento sia perchĂŠ la finalitĂ di scoprire gli autori del reato non rappresenta nĂŠ una giustificazione, nĂŠ una scusante per la commissione di reati da parte di agenti di polizia sia perchĂŠ lâautoritĂ giudiziaria ha lâobbligo di perseguire i reati consumati, ma non di suscitare azioni criminose ancorchĂŠ finalizzate a ragioni di giustizia.
Per questi motivi, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che lâattivitĂ dellâagente provocatore è ammissibile nelle sole ipotesi in cui la sua opera si limita alla osservazione, al controllo e al contenimento delle altrui condotte criminose, o, comunque, non suscita nuovi propositi criminosi, ma offre soltanto lâoccasione di acquisire elementi di prova e scoprire reati che sono giĂ stati commessi. Lâinfiltrato non può in alcun modo suscitare in altri un proposito criminoso o concorrere alla sua concreta realizzazione.
Sulla base di questa definizione le due figure sembrano coincidere ed è forse per questa ragione che sovente i termini di âagente sotto coperturaâ e âagente provocatoreâ vengono considerati e utilizzati in maniera sinonimica.
In definitiva, che lo si chiami nellâuno o nellâaltro modo, lâagente deputato a indagini di questa natura non è punibile se si limita ad osservare, controllare e contenere i comportamenti illeciti altrui con la conseguenza che al di fuori di questo perimetro la sua attivitĂ potrebbe essere qualificata in termini di reato, salvo espressa indicazione normativa.
Previsioni normative
Ad oggi, il legislatore giustifica lâattivitĂ sotto copertura in determinati settori. A titolo esemplificativo: disciplina delle sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 97, d.P.R. n. 309/1990), contrasto al terrorismo (art. 4, l. n. 438/2001), criminalitĂ organizzata transnazionale (art. 9, l. n. 146/2006) e sicurezza (artt. 17-29, l. n. 124/2007).
La materia delle operazioni sotto copertura è stata riorganizzata con lâart. 9 della l. 16 marzo 2006, n. 146 e successive modificazioni. Questa disposizione esclude la punibilitĂ per âgli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dellâArma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di provaâ in ordine, ex plurimis, ai reati di estorsione, sequestro di persona, usura, riciclaggio, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti in materia di immigrazione, di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, ecc., i quali pongono in essere le seguenti attivitĂ : dare rifugio o prestare assistenza agli associati, acquistare, ricevere od occultare denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano lâindividuazione della loro provenienza.
Lâart. 5 del disegno di legge in esame aggiunge alle operazioni appena elencate la possibilitĂ di accettare lâofferta o la promessa di denaro o altra utilitĂ ; corrispondere denaro o altra utilitĂ in esecuzione di un accordo illecito giĂ concluso da altri; promettere o dare denaro o altra utilitĂ richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o per remunerarlo.
La norma è stata salutata come attesa attuazione della Convenzione ONU di Merida adottata dalla Assemblea Generale dellâONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 e ratificata dallo Stato italiano con l. 3 agosto 2009, n. 116.
Lâart. 50 della Convenzione ONU auspica infatti che gli Stati aderenti, per combattere efficacemente la corruzione, ânei limiti consentiti dai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico interno, e conformemente alle condizioni stabilite dal proprio diritto internoâ, adottino le misure necessarie e âaltre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura entro il suo territorioâ.
Profili problematici
Salvo successive modifiche, cosĂŹ formulata, la disposizione sulle operazioni undercover potrebbe destare non poche perplessitĂ in ordine alla responsabilitĂ dellâagente infiltrato nella realizzazione degli stessi reati che dovrebbe svelare e alla tenuta della norma sul piano processuale.
Ed invero, costituisce parte integrante della fattispecie della concussione ex art. 317 c.p. la condotta dellâagente che promette denaro o altra utilitĂ richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio; cosĂŹ come compone il reato di traffico illecito di influenze ex art. 346 bis c.p. la promessa o lâeffettiva consegna di denaro o altra utilitĂ sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.
Ebbene, i reati di corruzione e concussione sono necessariamente plurisoggettivi nel senso che per la loro consumazione è essenziale che si instauri una dinamica di prestazione e controprestazione tra almeno due soggetti: chi chiede denaro o altre utilitĂ , chi promette e/o consegna quel denaro o lâaltra utilitĂ .
I dubbi che scaturiscono dalla lettura del disegno di legge attengono al fatto che lo stesso agente sembra rappresentare la parte essenziale di quella dinamica e la sua attivitĂ potrebbe integrare fatti di reato rispetto ai quali, come indicato nellâincipit dellâart. 9 della l.n. 146/2006, dovrebbe âsolo acquisire elementi di provaâ.
In concreto, rispetto a quellâaula di tribunale con cui ogni legislatore dovrebbe confrontarsi, lâefficacia della norma potrebbe mostrarsi fragile perchĂŠ se lâagente sotto copertura realizza una delle prestazioni che configurano il delitto di corruzione, concussione o traffico illecito di influenze, potrebbe risultare difficile sia stabilire se, senza la sua partecipazione, il reato sarebbe comunque giunto a giuridica esistenza, sia raccogliere prove autentiche secondo lo spirito della legge che il ddl mira ad integrare.
Ă vero che la norma punta ad attuare lâart. 50 della Convenzione di Merida ma proprio questa disposizione impone a ciascun Stato di considerare âi limiti consentiti dai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico interno e le condizioni stabilite dal proprio diritto internoâ. Â Pubblicato il 12/09/2018 di Ester Molinaro TRECCANI
Undercover operations: lâagente sotto copertura e lâagente provocatore
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Le operazioni sotto copertura suscitano da anni lâattenzione non solo degli operatori del diritto, ma anche di registi e sceneggiatori. Siamo oramai abituati a vedere in film o serie tv questo tipo di operazioni di polizia. Cerchiamo di vedere, con le lenti del giurista, cosa sono e che cosa è consentito fare nel nostro ordinamento a chi effettua le undercover operations.
Innanzitutto, bisogna effettuare una fondamentale distinzione: lâagente sotto copertura o infiltrato, da un lato, e lâagente provocatore, dallâaltro. Tale ripartizione si rende necessaria in quanto il primo è lecito e pienamente utilizzabile, mentre il secondo è ritenuto contra ius dalla Corte di Strasburgo[1]e, a cascata, dalla giurisprudenza nazionale.
Cerchiamo di capire il perchĂŠ analizzando alcune differenze fra queste due figure.
In primo luogo, lâagente sotto copertura si colloca allâinterno di un procedimento penale giĂ avviato e, quindi, presuppone lâesistenza di una notizia di reato a monte del suo operato.
Il provocatore, invece, agisce prima e a prescindere dallâacquisizione di una notitia criminis.
Ne deriva che mentre lâinfiltrato non fa altro che insinuarsi nel tessuto criminale osservando e disvelando un reato, lâagente provocatore dĂ origine a un reato che senza il suo intervento di istigatore non si sarebbe mai verificato nella realtĂ storica.
Oltre agli elementi che li differenziano, agente provocatore ed infiltrato hanno anche dei tratti comuni.
Ad esempio il contesto in cui agiscono, i c.d. reati di criminalitĂ organizzata: entrambi costituiscono, infatti, lâinsostituibile fattore umano indispensabile per capire quali siano le intenzioni di unâorganizzazione criminale, nonchĂŠ il relativo radicamento sul territorio, le gerarchie interne, la forma mentis ed il modus operandi degli affiliati.
In genere, ambedue queste figure utilizzano, comâè ovvio supporre, identitĂ e documenti di copertura o fittizi e le operazioni in esame devono necessariamente essere svolte da agenti di p.g. o da loro ausiliari in specifiche operazioni di polizia e per specifici reati previsti ex lege.
Dal punto di vista normativo, il Legislatore ha iniziato ad interessarsi al tema nel 1990 e, segnatamente, con il T.U. in materia di stupefacenti ossia il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che agli artt. 97 e 98 ha previsto le attivitĂ sotto copertura nelle indagini antidroga.
Lâambito operativo di questo tipo di strumenti investigativi è stato ampliato nel corso degli anni fino a ricomprendere: sequestro di persona a scopo di estorsione (L. 15 marzo 1991, n. 82), contrasto al traffico di armi (L. 7 agosto 1992, n. 356), usura e riciclaggio (L. 18 febbraio 1992, n. 172), reati di pedo-pornografia, prostituzione minorile, riduzione in schiavitĂš e turismo sessuale (L. 3 agosto 1998, n. 269), contrasto al crimine organizzato internazionale e transnazionale (L. 15 dicembre 2001, n. 438) e, infine, alcuni reati contro la p.a. (L. 9 gennaio 2019 n. 3).
Questa lâevoluzione normativa dellâistituto.
Inoltre, è da segnalare la riforma organica effettuata con L. 16 marzo 2006, n. 146 che allâart. 9 delinea compiutamente lâattuale disciplina delle operazioni sotto copertura.
LâattivitĂ dellâagente infiltrato deve, quindi, mantenersi allo stato di mero controllo, osservazione e contenimento dellâaltrui condotta criminosa in quanto laddove sfociasse in istigazione a commettere delitti si trasformerebbe in quella dellâagente provocatore.
Cosa può fare lâinfiltrato? Sicuramente non ha licenza di uccidere.
Le prerogative dellâagente sotto copertura sono tassativamente elencate allâart. 9, L. n. 146/2006 il quale chiarisce che dette condotte sono non punibili solo se effettuate nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti.
In primis, lâinfiltrato può omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza. Sugli agenti di p.g. incombe, infatti, lâart. 55 c.p.p. che esprime il concetto di ordine pubblico[2] e lâart. 328 c.p. sullâomissione di atti dâufficio e, pertanto, se costoro non fossero facoltizzati a ritardare lâarresto non avrebbe senso alcuno lâoperazione sotto copertura.
Gli agenti possono, inoltre, dare rifugio o comunque prestare assistenza agli associati ex art. 9, comma 1, lett. a), L. 146/2006.
Particolarmente delicata è la questione concernente un certo tipo di operazioni che gli è consentito svolgere: gli infiltrati âacquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano lâindividuazione della loro provenienza o ne consentono lâimpiegoâ[3].
In altri termini: possono commettere reati, rectius azioni che se non fossero espressione di specifiche operazioni di polizia sotto copertura integrerebbero sic et simpliciter condotte meritevoli del disvalore delle fattispecie penali.
Con la legge c.d. âspazzacorrottiâ (L. n. 3/2019) il Legislatore ha esteso il raggio dâazione dellâinfiltrato[4] anche ad alcuni reati contro la p.a. di particolare allarme sociale (quali corruzione, induzione indebita, concussione, etc.).
A questo punto sorge spontanea unâaltra domanda, e cioè se e fino a che punto lâagente provocatore e lâagente infiltrato siano scriminati.
La giurisprudenza ha chiarito che la loro condotta ââè scriminata per adempimento del dovere solo se non si inserisca con rilevanza causale nellâiter criminis, ma intervenga in modo indiretto e marginale concretizzandosi prevalentemente in unâattivitĂ di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite altruiâ. [5]
Inoltre la giurisprudenza di legittimitĂ ha affermato che non può farsi derivare dallâobbligo previsto âdallâart. 55 c.p.p., lâesclusione della responsabilitĂ dellâagente provocatore, poichĂŠ è adempimento di un dovere perseguire i reati commessi, non giĂ di suscitare azioni criminose al fine di arrestarne gli autoriâ (Cass. pen., sez. 4, 21 settembre 2016, n. 47056).
Sinteticamente può, dunque, affermarsi che lâinfiltrato è sempre scriminato, ma solo nel caso in cui compia le prerogative tassativamente tipizzate dallâart. 9, L. 146/2006.
Il provocatore, invece, non è espressamente scriminato, ma bisogna segnalare che non è sempre penalmente rilevante ciò che egli ponga in essere: bisogna analizzare caso per caso.
Ad esempio, è stata affermata dalla giurisprudenza la penale responsabilità di agenti provocatori i quali, in operazioni antidroga, non si erano limitati ad acquistare e detenere, bensÏ avevano venduto la sostanza stupefacente (Cass. pen., sez. 3, 15 gennaio 2016, n. 31415).
Si faccia un altro esempio. Poniamo il caso in cui un agente si finga un imprenditore e faccia una proposta corruttiva ad un politico. [6] Nel caso in cui questâultimo non accettasse nulla questio.
Nel caso in cui il politico abbia, invece, accettato lâofferta vi sarebbe la configurazione di un qualche reato? Indubbiamente no.
In particolare, nĂŠ provocatore nĂŠ provocato sono punibili in quanto, senza neanche dover scomodare il reato impossibile di cui allâart. 49, comma 2. c.p. per inidoneitĂ della condotta, rientrano nel perimetro del famoso brocardo latino cogitationis poenam nemo patitur. [7]
Non sembra comunque compatibile con lâimpostazione dello Stato di Diritto, democratica e liberale, quella di uno Stato intento ad istigare e saggiare sotto mentite spoglie lâonestĂ dei propri dipendenti pubblici, anche se ben potrebbe utilizzarsi questa tecnica di integrity testing ad esempio a livello giornalistico.
Per quanto concerne il profilo operativo, è necessario porre in evidenza alcuni aspetti essenziali di come si svolgono questo tipo di operazioni di polizia.
In primis, è indispensabile mantenere un costante monitoraggio dellâagente infiltrato per salvaguardarne lâincolumitĂ durante la fase attiva del contatto con il crimine organizzato: anche con prossimitĂ di forze pronte a soccorrere lâagente in caso di emergenza.
Di non poco momento è poi lâimportanza di uno specifico addestramento dellâagente in questione.
Il riferimento è tanto ad una specifica preparazione a vivere in contesti criminali particolarmente pericolosi quanto e soprattutto ad una specifica formazione culturale: ad esempio, un infiltrato che voglia fingersi un imprenditore intenzionato a contrattare con la p.a., in indagini per reati corruttivi, necessita di indispensabili conoscenze tecniche e lessicali dellâambiente nonchĂŠ di contatti personali, disponibilitĂ economiche, etc.
Questâultimo aspetto ci porta ad una questione problematica che riguarda in particolar modo le operazioni sotto copertura per reati contro la p.a.
Come può un agente di polizia fingersi, in modo credibile, un imprenditore che voglia aggiudicarsi un appalto, una concessione o un affidamento diretto di rilevante consistenza economica o addirittura di livello nazionale o europeo? Sembra oltremodo difficile costruire un passato fittizio di imprenditore con tanto di azienda avviata nel settore, da rifilare ad un pubblico ufficiale competente. [8]
Si pensi poi al caso in cui vari imprenditori costruiscano un sistema con il quale corrompono il pubblico funzionario che redige il capitolato di un appalto in modo da avere dei requisiti confacenti alle loro imprese (il c.d. âabito sartorialeâ o su misura)[9] creando cosĂŹ una lobby che si spartisce ogni anno il medesimo appalto.
Come sarebbe credibile agli occhi di veri imprenditori un infiltrato la cui azienda in realtà non esiste!? La soluzione è offerta dalla stessa normativa in quanto le udercover operations possono essere svolte non solo da un agente di polizia giudiziaria tout court, bensÏ anche da un suo ausiliario.
Utilizzando un vero imprenditore o un vero appartenente ad unâorganizzazione criminale, mafiosa o di narcotraffico, lâoperazione diventa indubbiamente piĂš efficace rispetto a quella di un agente di polizia al quale servirebbero innumerevoli e costosi corsi di formazione e passati virtuali di non sempre facile costruzione.
In conclusione, può affermarsi che mentre lâinfiltrato costituisce un irrinunciabile strumento investigativo, soprattutto nellâazione di contrasto per certi tipi di reato, il provocatore è, invece, una figura troppo controversa per essere introdotta nel nostro ordinamento, almeno per il momento.
[1]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Sul punto, âin the fight against crime cannot justify the use of evidence obtained as a result of police incitementâ, cfr. Corte eur. dir. uomo, 9 giugno 1998, Teixeira de Castro c./Portugal;Â Corte eur. dir. uomo, 27 ottobre 2004, Edward & Lewis c./UK: il quale, ai sensi dellâart. 117 Cost., costituisce principio di diritto vincolante nel nostro ordinamento; a livello nazionale, Cass. pen., sez. 4, 21 settembre 2016, n. 47056. Â
[2]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Art. 55, comma 1, c.p.p.: âla polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quantâaltro possa servire per lâapplicazione della legge penaleâ.
[3]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Preme sottolineare come queste prerogative, essendo tassative, non sono analogicamente interpretabili.
[4]                   Nel contratto di Governo al punto 15 era prevista lâintroduzione dellâinfiltrato e âla valutazione della figura dellâagente provocatoreâ: nella legge definitiva è poi confluito il solo infiltrato.
[5]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Cfr., Cass. n. 10695/2008; n. 14677/2002; n. 11634/2000; n. 2890/1988; n. 10849/1975; n. 311/1969.
[6]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Negli USA sono soliti utilizzare gli integrity testing effettuati in undercover operations o in inchieste giornalistiche, vedi P. Davigo, Il sistema della corruzione, Laterza, Bari, 2017, 62.
[7]                   Diversamente opinando si finirebbe per ripristinare la dottrina della colpa dâautore che si sviluppò nella Germania nazista attorno agli anni â40 del secolo scorso in base alla quale si era colpevoli per la mera propensione al delitto.
[8]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â CosĂŹ, F. Cardella, Corruzione e sistema mafioso, in Nova Itinera. Percorsi del diritto nel XXI secolo, Nuova scienza s.r.l., Roma, 2017, III, 11.
[9]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Al riguardo, R. Cantone, E. Carloni, Corruzione e Anticorruzione. Dieci lezioni, Feltrinelli, Milano, 2018, 62
29.7.2019 IUSITINERE
LâAGENTE SOTTO COPERTURA: EVOLUZIONE E RIFORMA IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONEÂ
In questi giorni, con lâentrata in vigore della âlegge spazza corrottiâ (legge 3 del 9 gennaio 2019, dal titolo âMisure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, noncheâ in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politiciâ) verrĂ Â ampliato il range operativo in materia di operazioni speciali sotto copertura delle forze di polizia, un insidioso strumento investigativo che vale la pena riassumere, brevemente, nelle sue tante sfaccettature. In un pregresso approfondimento avevamo trattato alcuni aspetti della sociologia della comunicazione come strumento dâindagine, da qui analizzando alcune tematiche a questa correlate nello scenario delle intercettazioni tattiche  di comunicazioni, fino a trattare lâ utilizzabilitĂ dei tanti frammenti audio video che, con lâavvento delle nuove tecnologie e dei devices elettronici a portata di taschino, sono state riconosciute dalla giurisprudenza quali memorizzazioni foniche di un fatto storico ex art. 234 c.p.p. Erano stati, anche, offerti alcuni spunti di riflessione riguardo la piĂš recente giurisprudenza sulle immagini, fino allâintroduzione del concetto di agente attrezzato per il suono e dellâagente sotto copertura.
1. Undercover e societĂ moderna  Lâistituto dellâundercover rimanda ad  prestito linguistico dallo slang americano ridondante nella copiosa filmografia poliziesca sin dagli ani â70,  e descrive, nella sua reale interpretazione semantica, un insidioso, quanto invasivo, strumento investigativo dâintelligence che le realtĂ occidentali hanno, negli anni, importato. Si è scelto di scrivere, ârealtĂ â, piuttosto che âpotenzeâ,  âistituzioniâ o âforze di sicurezzaâ, in quanto si tratta di un espediente, purtroppo, utilizzato in tantissimi contesti della societĂ moderna, con protocolli di âinfiltrazioneâ, fisici o virtuali,  che si registrano nel mondo del lavoro (ad esempio per monitorare il rendimento e lâaffidabilitĂ del personale), nellâistruzione (per saggiare modelli di apprendimento e contesti sociali dei discenti), nella vita familiare (con il monitoraggio silente e disinvolto di amici e parenti compiacenti), nella sfera privata (con lâintrusione di detectives ed investigatori privati pronti ad insinuarsi con nonchalance nelle dinamiche sociali del quotidiano), nella criminalitĂ (con lâinserimento di occhi e orecchie dei clans nelle contrapposte fazioni malavitose), nel mondo dellâinformatica (con moderni âcavalli di troiaâ, pronti ad inocularsi nella nostra piĂš intima quotidianitĂ attraverso performanti captatori informatici), fino al monitoraggio  del web . Un aspetto particolare aveva riguardato, anche, il  terrorismo moderno, e lâattivitĂ di profiling ivi connessa, un  rodato protocollo di analisi versatile in ogni ambito investigativo e criminalistico, ormai divenuto un modello operativo indispensabile nellâattivitĂ di analisi del terrorismo internazionale[1], e dove si tende ad individuare un distinguo psico-comportamentale rivolto a disegnare il profile del âterrorista fondamentalista tipoâ, spesso camuffato, come ai tempi delle B.R.,  da âvicino della porta accantoâ[2]. La carrellata sarebbe ancora lunga  ma,  ultimo e piĂš importante esempio è, infine, quello che riguarda lâistituto dellâagente sotto copertura disciplinato dal legislatore italiano nelle tante attivitĂ di prevenzione e contrasto di reati.   Si tratta di un contesto istituzionale di elevatissima professionalitĂ , fatto di protocolli e linee guida tanto rigidi quanto complessi e variegati, per via dellâ inusuale modalitĂ di approccio investigativo, che va dal galoppino della droga, al trafficante di armi semi analfabeta, al pedofilo giacca e cravatta fino al raffinato broker internazionale, ove la formazione non riguarda soltanto lâagente autorizzato a svolgere operazioni speciali, ma la certosina preparazione di un articolato e sofisticato pool istituzionale. Dal team di tutela dellâagente, a quello di supporto tecnico-operativo, alla squadra incaricata alla logistica ed alle identitĂ di copertura, a quella di coordinamento internazionale, fino al gruppo incaricato alla documentazione giudiziaria ed ai rapporti con le competenti autoritĂ che, spesso, andranno ad interfacciarsi con diversi organismi collaterali. Un brain storming di strutture internazionali che fa da collante al sistema ed ove, accanto al noto e datato servizio INTERPOL, troviamo lâinterfaccia dellâ Agenzia Europea per la Difesa E.D.A., supportata dal Servizio Europeo per lâAzione Esterna S.E.A.E., a sua volta propulsa dal braccio operativo del Joint Situation Centre Sit. Cen., a cui si aggiungono, ancora un âcoordinatore antiterrorismo del consiglio europeoâ ed altri nomi ed acronimi altisonanti, fino ai piĂš noti organismi di coordinamento giudiziario e di polizia sul fronte comunitario, EUROJUST ed EUROPOL.Â
2. Formazione degli agenti sottocopertura,  âla menzognaâ ed il distress La formazione dellâoperatore sottocopertura è articolata quanto raffinata, con la frequentazione di specifici corsi di alta formazione organizzati dalle tante strutture istituzionali interessate, che vanno dalle scuole di formazione del D.I.S., fino a quelle interforze presso la Direzione Centrale Antidroga del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, a cui il personale accede dopo una rigida selezione, in primis di carattere psicologico e di attitudine al particolare e rischioso servizio. La ratio è ovvia, in quanto si tratta di una attivitĂ che nel c.d. processo di Intelligence, trova compendio nella  Hum-Int[3] ove il primo requisito â accanto allâaltissimo senso del dovere â è quello dellâadattamento sociolinguistico dellâagente infiltrato al contesto comunitario, sociale, professionale e parlante in cui andrĂ ad insinuarsi. Si tratta di personale che, in determinati contesti addestrativi, potrebbe essere in grado di bypassare[4] strumenti sofisticati di rilevazione della âmenzognaâ, come il poligrafo[5] piĂš comunemente noto come âmacchina della veritĂ â,  un apparato in grado di registrare ed evidenziare alcuni segni (pattern) di alterazione neurovegetativa e cambiamenti fisiologici prodotti in maniera principale dalle emozioni, che sono contestualmente tradotti graficamente nel corso dellâesame. Gli aspetti che riguardano le best practices per il rilevamento della menzogna erano stati, in passato, affrontati in un approfondimento sulle âtecniche di colloquio investigativoâ[6], ove si era annotata lâesistenza di tre modelli cardine; uno di tipo classico, seguendo uno dei modelli criminologici fissati dallâF.B.I.; un approccio di interrogatorio di tipo psicologico[7]; ed infine un modello tecnologico ove è fatto ricorso allâutilizzo di apparecchiature piĂš o meno sofisticate dâausilio allâintervistatore:  â[âŚ] Preliminarmente è opportuno distinguere le menzogne a basso rischio (le c.d. bugie sociali) rispetto a quelle ad alto rischio, ove lâintervistato deve mantenere un maggiore impegno cognitivo nel formulare la risposta, ponendo attenzione nella costruzione dei concetti e sulla motivazione da produrre. Ciò determina unâalterazione del pattern abituale, con inusuali tratti cinesici e gestuali, incremento dello stato dâansia per lâessere scoperto, cosĂŹ evidenziando ulteriori segni di manipolazione dovuti allâattivazione del sistema nervoso simpatico, attraverso cui saranno evidenziate modifiche neurofisiologiche ed elevazione brusca dellâormone dello stress[8]. In precedenza è giĂ stato fatto richiamo al rapporto tra individuo ed ambiente in grado di determinare frequenti interazioni di stress, che hanno come generica conseguenza uno stato dâansia. Taluni elementi ambientali, con ciò intendendosi anche esperienze, rapporti interpersonali e situazionali, detti stressors, determinano una sollecitazione sullâorganismo e subiscono sempre unâelaborazione di tipo cognitivo, da cui dipende generalmente la reazione della persona, e da qui unâalterazione dellâequilibrio tra individuo ed ambiente a cui consegue il disagio definito stress. La condizione di stress determina lâattivazione di un circuito composto da strutture cerebrali e da una ghiandola endocrina, il surrene[9], il quale aumenta la secrezione di cortisolo; questo ormone, anche conosciuto come ormone dello stress, è particolarmente indicativo per rilevare la menzogna nel corso di unâintervista, in quanto induce, tra lâaltro, un aumento della gittata cardiaca e dei valori glicemici[10]. Lo stress indotto dalla menzogna ha, inoltre, per effetto dei microtremori della voce, dovuti al minore afflusso di sangue verso le corde vocali cosĂŹ da determinare la tensione dei muscoli striati della laringe inducendo, per contro, unâimprovvisa affluenza di sangue in alcune parti del viso, ed in maniera peculiare vicino gli occhi. Questi, come altri indizi, saranno oggetto di monitoraggio investigativo nel corso del colloquio tecnico al fine di rilevare la presenza di menzogne[11] [âŚ]â[12].
3. Lâagente sotto copertura nella legislazione italiana  Va, adesso, descritta piĂš in dettaglio la figura dellâundercover[13],  cioè lâagente sotto copertura[14], connotato da un delicatissimo status[15] e garantito da alcune scriminanti[16], che si riflette nellâufficiale di polizia giudiziaria âinfiltratoâ  specializzato ad insinuarsi nel tessuto criminale, in alcuni casi[17], anche, âistigandoâ alla commissione di delitti, ed ove sono presenti ulteriori figure giuridiche di compendio: quella dellâausiliario[18]e della persona interposta[19]. Due figure concorrenti nellâattivitĂ dellâinfiltrato, alle quali â[âŚ] è estesa lâesimente[20] prevista per lâacquisto, ricezione, sostituzione od occultamento di sostanze stupefacenti o psicotrope o il compimento di attivitĂ preliminari e strumentali. Ă opportuno, quindi, chiarire se e quali differenze sussistono tra la persona interposta e lâausiliario. La nozione di âpersona interpostaâ è abbinata allo svolgimento âdirettoâ delle attivitĂ di acquisto simulato delle sostanze stupefacenti ed alle altre attivitĂ prodromiche e strumentali tipiche[21] o atipiche[22]. âPersona interpostaâ, a scanso di equivoci, può essere chiaramente un agente o un ufficiale di polizia giudiziaria chiamato a coadiuvare lâufficiale di polizia giudiziaria âinfiltratoâ e diverso da questi; ma, ovviamente, può essere anche un privato[23]. Lââausiliarioâ si differenzia, invece, dalla âpersona interpostaâ sostanzialmente per le attivitĂ di collaborazione che può essere chiamato a svolgere, tra cui quella ab externo con lâundercover, rivolta al buon esito dellâoperazione, ma diversa dal coinvolgimento âdirettoâ nella stessa, realizzato con il compimento di una delle attivitĂ [24] descritte nel co. 1 dellâart. 97. Le figure giuridiche della persona interposta e dellâausiliario trovano analogo compendio normativo nella legislazione speciale di contrasto al crimine transnazionale[25] [âŚ]. Con lâindicazione di âagente infiltratoâ si intende individuare lâoperatore di polizia che si limita ad adottare comportamenti di mera osservazione, sorveglianza e/o contenimento dellâaltrui azione criminosa; lâattivitĂ dellâundercover è rivolta a raccogliere prove su reati od a carico di persone che li abbiano commessi, ovvero di far cogliere in flagranza i responsabili di uno o piĂš delitti, non assumendo mai un ruolo attivo di istigatore od ideatore nella commissione degli stessi. Con lâaccezione di âagente provocatoreâ si identifica, invece, il soggetto istituzionale che, oltre quanto detto, pone in essere condotte attive e/o omissive funzionali alla realizzazione dei fatti delittuosi investigati[âŚ]â.[26] Vediamo adesso, nello scenario legislativo speciale, le tante disposizioni di legge che disciplinano lâistituto dellâagente sotto copertura e che, negli anni, sono in parte confluite nellâart. 9 della L. 16 marzo 2016 n. 146:
- in materia di stupefacenti,Â
- nel contrasto al traffico di armi,
- nei sequestri di persona a scopo di estorsione, Â L. 15 marzo 1991, n. 82, art. 7 âDisposizioni processualiâ;
- nel contrasto allâusura ed al riciclaggio, L. 18 febbraio 1992, n. 172, art. 10 âDisposizioni processualiâ;
- nei reati di pedo-pornografia, prostituzione minorile, riduzione in schiavitĂš e turismo sessuale, L. 3 agosto 1998, n. 269, art. 14 âAttivitĂ di contrastoâ; L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 10 âAttivitĂ sotto coperturaâ;
- nel contrasto al crimine internazionale e transnazionale, L. 15 dicembre 2001, n. 438, art. 4 âAttivitĂ sotto coperturaâ; L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 9 âOperazioni sotto coperturaâ.
Un piĂš raffinato e meno rigido protocollo di intelligence trova riscontro nella norma di riforma dei âServiziâ,  la legge 3 agosto 2007 n. 124, che aveva portato alla nascita il D.I.S. Dipartimento delle    Informazioni per la Sicurezza, la sostituzione del âServizio Militareâ SISMI con  di Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, ed il vecchio SISDE rinominato Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna.
â[âŚ] In detto nuovo assetto la norma ha previsto la possibilitĂ che gli agenti delle due Agenzie possano effettuare, per ragioni istituzionali âattivitĂ simulateâ assumendo âidentitĂ di coperturaâ; un bel traguardo se si compara la performance degli omologhi organismi di altri stati, da anni autorizzati a svolgere attivitĂ tecnico-informative ad ampio respiro e senza soluzioni di continuitĂ .
In generale il provvedimento ha previsto che il direttore generale del DIS, può autorizzare, su proposta dei direttori dellâAISE e dellâAISI, lâuso, da parte degli addetti ai servizi [âŚ], di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualitĂ personali diverse da quelle reali può essere disposta o autorizzata lâutilizzazione temporanea di documenti [âŚ] di copertura.
Che venga agli stessi âagentiâ escluso lo status di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, cosĂŹ da manlevare gli stessi da tutti quegli oneri che la legge impone, in via generale, agli operatori delle forze di polizia.
Con la riforma, ancora, il direttore generale del DIS può autorizzare, su proposta dei direttori dellâAISE e dellâAISI, lâesercizio di attivitĂ economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di societĂ di qualunque natura[âŚ]â[27].
In uno scenario comparato â aveva annotato alcuni anni addietro il compianto Ten. Col. Omar Paci nelle sue tante slides per i discenti frequentatori dei corsi undercover- lâistituto giuridico dellâagente sotto copertura trova applicazione diversa nelle tante realtĂ internazionali, come ad esempio:
- Svizzera: il funzionario di polizia nellâambito di indagini penali per la repressione del traffico di sostanze stupefacenti può essere autorizzato dal procuratore generale della confederazione ad assumere unâidentitĂ fittizia allo scopo di partecipare ad operazioni di acquisto simulato di droga. Le false generalitĂ dellâinfiltrato potranno essere mantenute anche durante la fase processuale. Presupposti: dovrĂ trattarsi di investigazioni inerenti la criminalitĂ organizzata, ovvero indagini che riguardino fatti di particolare gravitĂ (es. traffico internazionale di stupefacenti).
- Danimarca: qui è istituzionalizzata la figura dellâagente provocatore che potrĂ essere rivestita da un funzionario di polizia a tre condizioni: fondato sospetto che il reato stia per essere commesso; dimostrata insufficienza di altri strumenti investigativi; gravitĂ dei delitti per cui si procede (pena superiore ai 6 anni e contrabbando). Ă sempre necessaria lâautorizzazione motivata del magistrato che deve, salvo casi eccezionali, darne avviso allâavvocato della difesa.
- Francia: la legge sul contrasto ai traffici di stupefacenti individua due distinte figure: lâagente sorvegliante che si limita a rilevare e documentare, passivamente, le transazioni illecite; lâagente controllante che viceversa assume un ruolo attivo nellâacquisto, trasporto, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti. Oltre che gli appartenenti alla polizia, anche i doganieri possono rivestire i citati ruoli investigativi. Per lâagente sorvegliante è sufficiente la previa informazione al magistrato, mentre per lâagente controllante è necessaria unâautorizzazione scritta.
- Germania: la legislazione tedesca prevede la figura dellâinvestigatore coperto o segreto che può operare nei settori criminosi del traffico di droga e di armi, del falso nummario nonchĂŠ dei reati contro la personalitĂ dello stato. Condizioni: i citati delitti dovranno essere perpetrati da organizzazioni criminali; lâattivitĂ sotto copertura potrĂ realizzarsi solo quando gli altri strumenti dâindagine si dimostreranno inefficaci; sarĂ necessaria lâautorizzazione scritta del pubblico ministero. Lâagente infiltrato è legittimato a compiere una serie diversificata di condotte e, soprattutto, allo stesso sarĂ attribuita una doppia identitĂ che verrĂ mantenuta a che in fase processuale.
- Bulgaria: è prevista lâ autorizzazione del pm per lâ attivitĂ undercover; lâagente under cover (anche straniero) testimonia con garanzia di anonimato.
- Russia: lâagente under cover può utilizzare identitĂ e struttura di copertura. La testimonianza avviene con identitĂ di copertura (anche per lâagente straniero); la rivelazione dellâidentitĂ può avvenire solo previo consenso scritto dellâagente.
- Macedonia:Â lâagente under cover (anche straniero) testimonia con garanzia di anonimato; vige estrema versatilitĂ di impiego nelle attivitĂ sotto copertura.
- Israele:Â gli agenti under cover testimoniano con lâidentitĂ fittizia, e solo per una singola operazione. Sono previsti accordi speciali con criminali o privati che possono fare filmati o registrazioni quali repertazioni di fatti storici e prove documentali. Gli under cover testimoniando obbligatoriamente con lâidentitĂ reale.
- Regno Unito:Â si tratta di uno strumento investigativo di polizia non soggetto ad autorizzazione giudiziaria. Le richieste di cooperazione sono rivolte direttamente alle agenzie di polizia.
- Romania:Â gli agenti under cover stranieri sono soggetti alla secretazione dellâidentitĂ reale, procedendo a riservata testimonianza.
- Turchia: lâattivitĂ under cover è soggetta ad autorizzazione del G.I.P. (P.M. per urgenze); con decreto autorizzativo e documentazione di copertura in cassaforte del pm che ne risponde in toto; il mantenimento dellâidentitĂ fittizia avviene anche dopo lâoperazione per esigenze di sicurezza (il c.d. sganciamento).
- Lituania: il personale, per ragioni di riservatezza, non è presente in elenchi di polizia; lâ agente under cover può essere interrogato solo dal giudice e dal P.M.: Qualora lâescussione avvenga in aula, lâanonimato dellâunder cover sarĂ garantito con pseudonimo e distorsione audio con protezione visiva; per gli agenti under cover stranieri è prevista documentazione e struttura di copertura.
5. Il contrasto alla corruzione nella Pubblica Amministrazione
Negli ultimi anni il legislatore si è piĂš volte interessato allâammodernamento dei correttivi in materia di contrasto alla corruzione nel settore pubblico[28], con lâintroduzione dellâipotesi di induzione indebita a dare o promettere utilitĂ Â [29], e quella del âtraffico di influenze illeciteâ[30], individuando anche un intermediario tra soggetto pubblico e quello privato[31].
Ridefinendo, parallelamente, il reato di concussione[32] â unâestorsione qualificata diversa rispetto alla pregressa dicotomia tra induzione e costrizione â oggi ristretto alla sola ipotesi in cui il pubblico ufficiale[33] costringa il privato allâ illecita dazione o promessa di denaro o altra utilitĂ [34].
Lâevoluzione normativa di contrasto alla corruzione ha delineato la figura giuridica del soggetto privato concusso dal pubblico ufficiale o dallâincaricato al pubblico servizio mediante induzione[35], rilevandone la compartecipazione nel reato quale concorrente necessario.[36]
Una stretta di vite che vedrĂ attuata in questi giorni la c.d. âlegge spazza corrottiâ n. 3 del 9 gennaio 2019, dal titolo âMisure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, noncheâ in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politiciâ; un inasprimento alle ipotesi delittuose giĂ delineate con i precedenti pacchetti anticorruzione, con lâintroduzione di ulteriori correttivi e strumenti di intervento.
Il tema della corruzione pubblica rientra in dinamiche tuttâaltro che obsolete, seppure giĂ oggetto di classificazione criminalistica nei lontani anni â40, allorquando la âscuola di Chicagoâ introdusse  il termine The white collar crime[37], sapientemente descritto da Edwin Sutherland quale forma di dilagante distorsione sociale: â[âŚ] I crimini dei colletti bianchi â annotava il criminologo statunitense â sono di difficile individuazione, in quanto molti sono âdelitti senza vittimeâ. In caso di corruzione entrambe le parti possono considerarsi dalla parte del guadagno derivato dallâaccordo, entrambi sono passibili di condanna e, perciò, è probabile che nessuno denunci il danno[âŚ] [38].
Uno scellerato âmentire e rubare tra diritto e moraleâ[39]; fatto di rapporti tra âClientela e parentelaâ[40]; un mix di âStato, controllo sociale e devianzaâ[41], ove è presente un âcrimine socialmente tolleratoâ[42], abilmente, quanto sfrontatamente, coltivato da colletti bianchi orbitanti un una âsfera delinquenziale dâelite in ambito economico ove  lâautore, di solito un professionista accreditato che gode di massima rispettabilitĂ e prestigio nella societĂ in cui vive, attua lâattivitĂ criminosa  nellâesercizio del proprio status lavorativoâ[43].
Si tratta di una forma di devianza criminale descrivibile, anche, attraverso interpretazioni scientifico matematiche desunte dalla disamina di una serie di variabili, come il  comportamento, la funzione, la personalitĂ Â e lâ ambiente.
Questo è il concetto di studio su cui si basa la c.d. teoria del campo[44] di Kurt Lewin ove è presente un orientamento che focalizza lâattenzione anche sulla motivazione, traducendo la rappresentazione di quelle variabili attraverso lâequazione matematica:  C= f (P, A)in cui C sta per comportamento, f per funzione, P per personalitĂ Â ed A per ambiente.
Nella precedente legislatura, gli strumenti di contrasto al fenomeno sono andati oltre, interessandosi ai mezzi di ricerca della prova, ed alla possibilitĂ di utilizzare le intercettazioni facendo ricorso alle nuove tecnologie dual use e, da qui, al captatore informatico âTrojanâ. â[âŚ] In merito alle intercettazioni concernenti reati contro la pubblica amministrazione compiuti dai pubblici ufficiali, la riforma in esame ha snellito le procedure per lâascolto di conversazioni nel caso di gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Innanzitutto il testo prevede che questa disposizione si applichi soltanto per i reati la cui pena massima non è inferiori ad anni 5. Inoltre, ci devono essere gravi indizi di reato e le intercettazioni devono essere necessarie per procedere nelle indagini. Recita testualmente lâart. 6 del decreto, rubricato âDisposizioni per la semplificazione delle condizioni per lâimpiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i piĂš gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazioneâ che: âNei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dellâarticolo 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 13 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203.[45] Lâintercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dallâarticolo 614 del codice penale non può essere eseguita mediante lâinserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo lâattivitĂ criminosa[âŚ][46]â.
6. La riforma dellâunder cover con la L. 9 gennaio 2019, n. 3 Lâevoluzione normativa ha riguardato, infine, con lâodierno legislatore, anche lâistituto dellâagente sottocopertura nel contrasto ai crimini nella Pubblica Amministrazione, definito in questi giorni con la legge 9 gennaio 2019, n. 3[47] che entrerĂ in vigore il prossimo 31 gennaio. La norma presenta alcuni limiti rispetto alla preesistente previsione del delicatissimo status, descritta dalla legge 146 del 2006 di cui abbiamo parlato nelle pagine che precedono, non consentendo lâestensione della veste di under cover a quella di agente provocatore, in altre ipotesi delittuose manlevato dallâistigazione a delinquere (come in relazione allâart. 97 del DPR309/90 ed allâart. 1 quater del D.L. 306/92, ed alle altre evoluzioni annotate allâart.9 della L. 146/2006).
Di seguito la nuova configurazione normativa:
Allâarticolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, la lettera a) eâ sostituita dalla seguente: a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dellâArma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle  strutture  specializzate  o  alla  Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,  353,  353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, noncheâ nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dallâarticolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellâimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,   cura   e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dallâarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro  o altra utilitĂ , armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano lâofferta o la promessa o altrimenti ostacolano lâindividuazione della loro provenienza o ne consentono lâimpiego ovvero corrispondono denaro o altra utilitĂ Â in esecuzione di un accordo illecito giĂ concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilitĂ richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attivitĂ prodromiche e strumentaliÂť. Lo spettro di azione dellâagente impiegato in operazioni speciali sotto copertura viene, quindi, ampliato, cosicchè lâunder cover infiltrato negli scenari delle amministrazioni pubbliche, non risponderĂ penalmente di dazioni di denaro improprie â purchè in esecuzione di un accordo illecito giĂ concluso da altri â cosĂŹ come nel caso di promessa o consegna di  denaro o altra utilitĂ richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, o dallâaver dato corso a una sollecitazione di pagamento illecita. Lâaccezione âogni altra utilitĂ â qui introdotta,  è la fisiologica espansione analogica di altra novella legislativa, in relazione al voto di scambio politico mafioso, in precedenza oggetto di lungo de iure condendo, per via di quella rigida interpretazione sul âcambio dellâerogazione del denaroâ.[48] Il nuovo alveo di operativitĂ dellâagente sotto copertura riguarda, adesso, anche la concussione, la corruzione per lâesercizio della funzione, e  quella per un atto contrario ai doveri dâufficio, la corruzione propria aggravata dallâavere ad oggetto pubblici impieghi o stipendi o pensioni, arrivando al pagamento o al rimborso dei tributi, la corruzione in atti giudiziari, lâinduzione indebita a dare o promettere utilitĂ , traffico di influenze illecite, turbata libertĂ degli incanti e turbata libertĂ del procedimento di scelta del contraente. Ed, ancora, gli illeciti di corruzione di incaricato di pubblico servizio, la corruzione attiva comunque sia commessa, lâistigazione alla corruzione attiva e passiva, i vari reati corruttivi verso i membri della Corte penale internazionale,  gli organi della ComunitĂ europea,  funzionari della Ue e di Stati esteri. Rimangono invariati i presupposti di impiego a monte delle âoperazioni specialiâ condotte dallâinfiltrato â da identificarsi tassativamente in un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alle âstrutture specializzateâ delle tre forze di polizia o alla Direzione Investigativa Antimafia, secondo i parametri giĂ in precedenza ancorati dallâoriginaria norma che aveva introdotto lâistituto, previe intese ed autorizzazioni della competente autoritĂ giudiziaria.
7. Infiltrato ed agente provocatore: la focale della Corte EdU  Ultimo inciso riguarda il distinguo operato in generale tra under cover ed agente provocatore, al centro di un acceso dibattito istituzionale, e ad oggetto di pronuncia del giudice di legittimitĂ , che ha piĂš volte tracciato una distinzione netta tra la condotta, penalmente irrilevante dellâagente sotto copertura, rispetto a quella, invece, meritevole di sanzione penale, dellâagente provocatore.[49] Analogamente, la Corte europea per i diritti dellâuomo, seppure consapevole della necessitĂ di adeguata lotta al fenomeno corruttivo[50], ha chiarito lâincompatibilitĂ di alcuni insidiosi strumenti di indagine con la Convenzione: â[âŚ] Da un punto di vista generale, la Corte ha, infatti, precisato che, se da un lato âthe Courtâs case-law does not preclude reliance, at the investigation stage of criminal proceedings and where the nature of the offence so warrants, on evidence obtained as a result of an undercover police operationâ[51] (CEDU Khudobin c/ Russia, para §128), dallâaltro lato âalthough the admissibility of evidence is primarily a matter for regulation by national law, the requirements of a fair criminal trial under Article 6 entail that the public interest in the fight against crime cannot justify the use of evidence obtained as a result of police incitementâ[52] (CEDU Teixeira de Castro c/ Portugal, para §§34-36, CEDU Edward & Lewis c/ UK, pag. 15). La Corte ha cosĂŹ inteso distinguere con precisione la figura dellâagente provocatore, come detto incompatibile con la Convenzione, da quella dellâagente sotto copertura, che è invece ammissibile: âPolice incitement occurs where the officers involved â whether members of the security forces or persons acting on their instructions â do not confine themselves to investigating criminal activity in an essentially passive manner, but exert such an influence on the subject as to incite the commission of an offence that would otherwise not have been committed, in order to make it possible to establish the offence, that is, to provide evidence and institute a prosecutionâ[53] (CEDU Ramanauskas c/ Lithuania, para §55). Venendo alle regole nostrane, anche il Legislatore italiano distingue le due figure, disciplinando (e rendendo legittima) soltanto quella dellâagente sotto copertura. In particolare, questâultima trova spazio nellâambito delle indagini cd. antimafia (L. n. 146/2006, art. 9) e antidroga (D.P.R. n. 309/1990, art. 97), attraverso una speciale causa di non punibilitĂ per quegli agenti di Polizia giudiziaria che, âal solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a determinati delitti, diano rifugio o comunque prestino assistenza agli associati, acquistino, ricevano, sostituiscano od occultino denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolino lâindividuazione della loro provenienza o ne consentano lâimpiego o compiano attivitĂ prodromiche e strumentaliâ [âŚ]â[54].
LâAGENTE SOTTO COPERTURA  Chi è lâagente sotto copertura, in quali ambiti può operare, quando e per quali reati è esclusa la punibilitĂ , la differenza con la figura dellâagente provocatore. Guida aggiornata alle novitĂ del ddl anticorruzione Lâagente sotto copertura è quel soggetto che, per motivi di indagine partecipa allâattivitĂ criminosa altrui al fine di farla fallire e farne arrestare gli autori; controlla e osserva lâattivitĂ illecita altrui, senza poter dare esecuzione al reato.
Agente sotto copertura: punibilitĂ esclusa  Allâagente sotto copertura è applicabile la scriminante prevista dallâart. 51 del codice penale, ai sensi del quale: âlâadempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica AutoritĂ , esclude la punibilitĂ â.
Agente sotto copertura: le leggi speciali Il legislatore nel corso degli anni ha emanato leggi speciali in materie particolari, che prevedono scriminanti specifiche per gli agenti sotto copertura
Agente sotto copertura: stupefacenti LâattivitĂ degli agenti che operano sotto copertura per indagare sulla commissione di reati in materia di stupefacenti è prevista dallâart. 97 del D.P.R. n. 309/90, che per la sua disciplina rinvia allâart. 9 della Legge n. 146/2006 e successive modificazioni, che si analizzerĂ in seguito.
Agente sotto copertura: prostituzione e pornografia  La legge n. 269/1998 allâart. 14 dispone che, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali, per la tutela dei minori e per il contrasto dei delitti di criminalitĂ organizzata, possano:previa autorizzazione dellâautoritĂ giudiziaria e al solo fine di acquisire elementi di prova per i reati suddetti,procedere allâacquisto simulato di materiale pornografico, prendere parte alle relative attivitĂ dâintermediazione, e partecipare alle iniziative turistiche di cui allâarticolo 5 della presente legge.
Sempre al fine di contrastare i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma (prostituzione minorile), 600-ter, commi primo, secondo e terzo (pornografia minorile) e 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale, commessi con lâimpiego di sistemi informatici, mezzi di comunicazione telematica o reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, nellâambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni il personale specializzato può ricorrere a indicazioni di copertura, anche per attivare siti, creare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, o partecipare ad esse.
Agente sotto copertura: terrorismo internazionale  Lâart. 4 del D.L n. 374/2001 coordinato con la legge di conversione n. 438/2001 disciplina lâattivitĂ sotto copertura, disponendo, fermo restando quanto previsto dallâart. 51 c.p., la non punibilitĂ degli ufficiali di Polizia giudiziaria che:
nel corso di specifiche operazioni di polizia disposte al solo fine di acquisire elementi di prova relativi a delitti commessi con finalitĂ di terrorismo
âanche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano lâindividuazione della provenienza o ne consentono lâimpiego.â
Sempre a fini dâindagine, gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identitĂ o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione. Queste attivitĂ di copertura sono compiute dagli ufficiali di Polizia giudiziaria degli organismi investigativi della Polizia di Stato e dellâArma dei carabinieri specializzati nel contrastare il terrorismo e lâeversione e gli ufficiali della Guardia di finanza competenti nellâostacolare il finanziamento del terrorismo, anche internazionale. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi della collaborazione di ausiliari, a cui si applica la stessa causa di non punibilitĂ .
Agente sotto copertura: crimine organizzato transazionale  Lâart. 9 della Legge n. 146/2006 in materia di crimine organizzato transnazionale, in vigore dal 12/4/2006, in materia di operazioni sotto copertura, stabilisce che, fermo quanto stabilito dallâart. 51 c.p. non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dellâArma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che fanno parte delle strutture specializzate o della Direzione investigativa antimafia, che nel corso di specifiche operazioni di polizia e al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti:
- di alterazione, falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto senza concerto di monete falsificate;
- di contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
- di estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione;
- dâusura;
- di riciclaggio;
- di impiego di denaro, beni o utilitĂ di provenienza illecita;
- contro la libertĂ individuale;
- concernenti armi, munizioni, esplosivi;
- di cui allâart. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico sullâimmigrazione;
- di cui al decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 relativi alla condizione dello straniero;
- previsti dal testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. n. 309/1990;
- di cui allâart. 260 Dlgs. n. 152/ 2006 e art. 3 Legge n. 75/1958;
anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano lâindividuazione della loro provenienza o ne consentono lâimpiego o compiono attivitĂ prodromiche e strumentali. Non sono punibili neppure gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi investigativi della Polizia di Stato e dellâArma dei carabinieri specializzati nel contrastare il terrorismo e lâeversione e del Corpo della guardia di finanza competenti a ostacolare il finanziamento del terrorismo, che, nel corso di specifiche operazioni e solo per acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalitĂ di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono le stesse attivitĂ messe in atto da coloro che, come analizzato sopra, fanno parte delle strutture specializzate o della Direzione investigativa antimafia. La causa di giustificazione si applica agli ufficiali, agli agenti di polizia giudiziaria, agli ausiliari sotto copertura quando le attivitĂ sono condotte per dare attuazione a operazioni autorizzate e documentate e anche alle interposte persone. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria impiegati in tutte le operazioni descritte possono utilizzare documenti, identitĂ Â o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione.
Agente sotto copertura: sicurezza e segreto  Lâart. 17 della Legge n. 124/2007 in materia di sicurezza della Repubblica e del segreto che, fermo il disposto dellâart 51 c.p. prevede la non punibilitĂ del âpersonale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalitĂ istituzionali di tali serviziâ.  Il comma 6 dellâart. 17 precisa però che, la speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte:
sono poste in essere nellâesercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza, in attuazione di unâoperazione autorizzata e documentata ai sensi dellâarticolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza;
sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli obiettivi dellâoperazione non altrimenti perseguibili;
sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti; d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesiâ.
Il comma 7 estende la causa di giustificazione prevista per il personale dei servizi di informazione e sicurezza, ai non addetti ai medesimi servizi â quando risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi dâinformazione per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato (âŚ)â.
Agente sotto copertura e agente provocatore: differenze  Lâagente sotto copertura e lâagente provocatore sono sostanzialmente la stessa figura, lâunica differenza è che la prima figura è prevista dalla legge per i reati di pedofilia, terrorismo, droga, sicurezza e criminalitĂ organizzata, mentre la seconda è vietata.
Agente sotto copertura: corruzione e Convenzione di Merida  Uno dei reati che piĂš di ogni altro richiederebbe la possibilitĂ di ricorrere allâagente provocatore è quello di corruzione, non meno importante per diffusione e gravitĂ , ai reati in cui tale figura è prevista. La lacuna normativa del nostro ordinamento potrebbe tuttavia essere colmata rapidamente, dando attuazione alla Convenzione ONU contro la corruzione, sottoscritta a Merida nel 2003.
Il comma 1 dellâart. 50Â della Convenzione, dedicato a tecniche investigative speciali, prevede infatti che, al fine di contrastare la corruzione, ogni Stato, nei limiti stabiliti dai principi fondamentali dellâordinamento interno, e conformemente al proprio diritto interno, possa adottare speciali tecniche di investigazione, tra le quali, appunto, le operazioni sotto copertura.
Agente sotto copertura: le novitĂ del ddl anticorruzione  Il ddl anticorruzione, diventato legge il 18 dicembre 2018, disciplina la figura dellâagente sotto copertura ampliando il numero e il tipo di reati per i quali è consentito ricorrere a tale tecnica investigativa In particolare:
lâimpiego dellâagente sotto copertura sarĂ possibile per i reati contemplati dai seguenti articoli del codice penale: 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 630, 644, 648-bis e 648-ter;
diventa non punibile lâacquisto, la ricezione, la sostituzione e lâoccultamento anche di altra utilitĂ o cose che costituiscono il prezzo per commettere il reato o ne accettano lâofferta o la promessa;
cosĂŹ come non saranno punibili dâora in poi gli ufficiali di polizia che âcorrispondono denaro o altra utilitĂ in esecuzione di un accordo illecito giĂ concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilitĂ richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo.â  Annamaria Villafrate | 29 mar 2018
ULTIME SENTENZE IN MATERIA
Investigazioni della polizia giudiziaria  Quando lâattivitĂ concretamente riferibile allâagente sotto copertura o allâinterposta persona corrisponde ad una o piĂš fra le operazioni espressamente contemplate dal minisistema normativo di riferimento costituito dallâart. 9 l. 16 marzo 2006, n. 146, deve escludersi sia la configurabilitĂ di ipotesi di responsabilitĂ penale a carico di tali soggetti, sia la sussistenza di situazioni di inutilizzabilitĂ della prova acquisita nel corso della indicata attivitĂ . Cassazione penale sez. VI, 02/04/2015, n.19122
Agenti di polizia giudiziaria sotto copertura  Ai fini della valutazione dei gravi indizi di reato in sede di autorizzazione delle intercettazioni, le informazioni fornite da agenti di polizia giudiziaria operanti sotto copertura, la cui identitĂ non sia disvelata, sono pienamente utilizzabili, a condizione che sia stata rispettata la procedura autorizzativa prevista dalla legge, non essendo equiparabili alle informazioni di fonte confidenziale o anonima indicate nellâart. 203 c.p.p. Cassazione penale sez. IV, 03/05/2016, n.25247
Reato di importazione di sostanza stupefacente  Il reato di importazione di sostanza stupefacente, commesso da un appartenente alla polizia giudiziaria, che agisca da agente sotto copertura ma travalicando i limiti di applicabilitĂ dellâesimente di cui allâart. 97 d.P.R. n. 309 del 1990, richiede, quanto allâelemento soggettivo, la sussistenza del dolo generico, inteso come coscienza e volontĂ di introdurre nel territorio dello Stato sostanza stupefacente e di detenerla ad uso non personale, mentre non è necessario che lâimportazione sia commessa con la finalitĂ specifica di cessione a terzi della droga . (In motivazione la Corte ha chiarito che, nella specie, non valesse ad escludere lâelemento soggettivo del reato la finalitĂ ultima, perseguita dagli imputati, di individuare i soggetti dediti al traffico illecito di stupefacenti attraverso le condotte di importazione). Cassazione penale sez. III, 15/01/2016, n.31415
Testimonianza circa le dichiarazioni dellâindagato In tema di criminalitĂ organizzata, con riferimento alle speciali tecniche di investigazione preventiva previste dalla l. n. 146 del 2006 (di ratifica della convenzione Onu contro il crimine organizzato), e alla figura dellâagente infiltrato o sotto copertura, qualora questi commetta azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili (art. 9 legge citata), ed esorbiti dai limiti legislativi posti alla sua azione cosĂŹ determinando con il suo comportamento fatti penalmente rilevanti, egli assume la figura di coimputato in procedimento connesso o collegato, e di conseguenza, alle sue dichiarazioni si applica la disciplina di cui agli art. 192 e 210 c.p.p. (Ha specificato peraltro la Corte che, laddove lâagente sotto copertura operi entro i limiti di legge, alla sua testimonianza circa quanto da lui appreso dallâimputato durante le investigazioni non si applica lâart. 62 c.p.p. posto che il divieto ivi previsto non attiene alle dichiarazioni che costituiscano o accompagnino la condotta criminosa direttamente riferita dallâagente infiltrato). Cassazione penale sez. II, 28/05/2008, n.38488
Deposizione testimoniale su quanto appreso dallâimputato In tema di indagini per lâaccertamento dei reati concernenti le sostanze stupefacenti, gli investigatori operanti âsotto coperturaâ possono rendere testimonianza su quanto hanno appreso dallâimputato nel corso dellâinvestigazione, dal momento che, nellâambito dellâoperazione svolta, sono stati soggetti partecipanti allâazione e non hanno agito come ufficiali di polizia giudiziaria con i poteri autoritativi e certificatori connessi alla qualifica. Cassazione penale sez. VI, 05/12/2006, n.41730
Dichiarazioni rappresentative di precedenti fatti  In tema di dichiarazioni che lâagente sotto copertura abbia ricevuto dagli imputati nel corso delle indagini preliminari, di regola non trovano applicazione. gli art. 62 e 63 c.p.p. Infatti il divieto di testimonianza previsto dallâart. 62 c.p.p. concerne soltanto le dichiarazioni rappresentative di precedenti fatti, e non anche le condotte e le dichiarazioni che si accompagnano a tali condotte, o le dichiarazioni programmatiche di future condotte. Nemmeno si applica il secondo 2 dellâart. 63 c.p.p., non trattandosi di dichiarazioni rese nel corso di un esame o di assunzione di informazioni in senso proprio, nè le dichiarazioni rappresentano eventi giĂ accaduti (fattispecie, in tema di agente provocatore ex art. 97 del d.P.R. n. 309 del 1990). Tribunale Macerata, 18/07/2001
Dichiarazioni percepite dallâagente sotto copertura Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni comunque rese dallâimputato nel corso del procedimento non riguarda le affermazioni compiute in presenza di agenti âinfiltratiâ per il compimento delle attivitĂ previste dallâart. 97 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Per un verso, infatti, la preclusione riguarda solo le dichiarazioni rappresentative di fatti precedenti e non quelle che costituiscano o accompagnino la condotta direttamente riferita dal testimone. Per altro verso il divieto attiene alle sole dichiarazioni rese nel corso del procedimento, e dunque funzionalmente alla formazione di un atto processuale, mentre lâagente infiltrato non agisce al fine di redigere atti servendosi dei propri poteri autoritativi e certificativi, quanto piuttosto (nei limiti fissati dalla legge) quale partecipe del fatto successivamente testimoniato. Cassazione penale sez. IV, 04/10/2004, n.46556
Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dellâimputato In tema di accertamento dei reati concernenti sostanze stupefacenti, gli investigatori operanti âsotto coperturaâ possono rendere testimonianza su quanto hanno appreso dallâimputato nel corso dellâinvestigazione, dal momento che, nellâambito dellâoperazione svolta, sono stati soggetti partecipanti allâazione e non hanno agito come ufficiali di polizia giudiziaria con i poteri autoritativi e certificatori connessi alla qualifica. Cassazione penale sez. III, 09/05/2013, n.37805
Dichiarazioni confessorie rese allâoperatore di polizia giudiziaria Il documento fonografico contenente le dichiarazioni confessorie dellâautore di un fatto reato, rese ad un operatore di polizia giudiziaria non conosciuto come tale ed impegnato, quale agente âsotto coperturaâ, in tuttâaltre investigazioni, è utilizzabile probatoriamente, perchĂŠ il divieto di testimonianza su quanto dichiarato dal sottoposto ad indagine ed il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese prima dellâassunzione della qualitĂ di indagato operano soltanto nel corso e nellâambito del procedimento nel quale il soggetto è sottoposto ad indagine o è imputato. Cassazione penale sez. II, 19/12/2006, n.5601
fonte: La legge per tutti
Arrivano gli agenti ÂŤspioniÂť nella Pa contro mafia e corruzione â Le nuove strategie: 30 poliziotti sotto copertura a Milano, Napoli, Roma e Palermo. In arrivo anche 180 agenti agenti ÂŤpatrimonialistiÂť per stanare irregolaritĂ tra bilanci e fideiussioni
Lâagente sotto copertura per i reati di corruzione nel quadro delle tecniche speciali di investigazioni attive e passive
1. Il novum dellâintervento normativo e lo statuto giuridico dellâagente sotto copertura. â Il comma 8 dellâarticolo unico della L. n. 3/2019 introduce, per alcuni tra i piĂš significativi reati contro la Pubblica Amministrazione[1], la possibilitĂ di utilizzazione dellâagente sotto copertura, apportando una serie di modifiche, quanto a reati presupposto e condotte scriminate, allâarticolo 9 L. 146/2006, che delinea lo statuto giuridico di tale organo di polizia giudiziaria.
La norma, cosĂŹ come modificata dallâart. 8 L. 136/2010, è il risultato di unâoperazione di reductio ad unum[2] delle diverse discipline introdotte nel tempo dalla disciplina di settore[3]. Una risposta certamente utile a fronte di regole sedimentate da una legislazione che si è susseguita nel tempo con tratti di incoerenza interna ma che tuttavia nei suoi esiti finali propone criticitĂ analoghe a quelle che intendeva evitare: la collocazione nello stesso comma della norma di reati presupposto e condotte scriminate assai eterogeneitra loro ripropone il carattere alluvionale della legislazione di settore che la precedeva.
La conseguenza è che lâesatta delimitazione del contenuto precettivo della norma, dei suoi limiti e delle sue connessioni con i sistemi del diritto penale sostanziale e processuale non è di immediata evidenza, sĂŹ che una corretta esegesi deve muovere dalla individuazione degli strumenti pattizi di diritto internazionale che lâhanno determinata e, nel rispetto del dato letterale, deve proseguire con la considerazione dei principi generali dei sistemi in cui essa si colloca.
La legge che ha elaborato, allâart. 9, lo statuto giuridico dellâagente sotto copertura reca il titolo Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato e transnazionale, adottati dallâassemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 [4]. Si tratta di uno strumento pattizio che elabora, nellâambito delle finalitĂ perseguite, ipotesi di tecniche speciali di investigazione (TSI), consentendo di distinguere allâinterno di esse quelle meramente passive da quelle attive, e, allâinterno di queste ultime, prevede, allâart. 20, la figura dellâundercover, affermando la necessitĂ che ciascuno degli Stati contraenti, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto interno e in conformitĂ con il principi dellâordinamento, adotti le misure necessarie per consentire lâimpiego, cosĂŹ come quello della consegna controllata e di altre ipotesi operative (sorveglianza elettronica, ritardo o omissione di atti dâufficio â esempio di TSI passiva â e undercover operations â esempio di TSI attiva) adottando accordi bilaterali o multilaterali o concrete decisioni caso per caso.
Di tecniche investigative speciali parla anche la Convenzione ONU contro la corruzione[5], che, allâart. 50, a rubrica Tecniche investigative speciali, menziona esplicitamente, nel solco della convenzione di Palermo, la possibilitĂ di operazioni sottocopertura[6]. Ă la stessa relazione ministeriale al disegno di legge che ha modificato lâart. 9 L. 146/2006, introducendo tra i reati presupposto quelli di corruzione, che fa esplicito riferimento agli obblighi assunti con la convenzione di Merida[7].
2. I soggetti. â Secondo lâart. 9 L. 146/2006, legittimati attivamente a svolgere operazioni sotto copertura sono gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dellâArma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle competenze di ciascuna struttura.
Con riguardo al settore del terrorismo e dellâeversione, legittimati attivamente sono gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dellâArma dei Carabinieri specializzati nellâattivitĂ di contrasto al terrorismo e allâeversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attivitĂ di contrasto al finanziamento del terrorismo[8].
La platea dei soggetti legittimati a partecipare ad operazioni sottocopertura, dunque potenzialmente idonea a fruire dello statuto di cui allâart. 9, si amplia, ai sensi del comma 5, ad agenti di polizia giudiziaria, ausiliari e interposte persone di cui i primi si avvalgano nello svolgimento delle operazioni.
Si colgono, dunque, limitazioni soggettive e oggettive. Le prime legate alla qualitĂ di ufficiale di polizia giudiziaria, appartenente a una struttura specializzata dei corpi di polizia giudiziaria. Le seconde legate al fatto che tali strutture devono agire nei limiti di loro competenza.
Se non sorgono particolari problemi in ordine alla individuazione della qualità di ufficiale di p.g., non è agevole cogliere, massimamente con riferimento al settore della corruzione, quali siano le strutture specializzate che, operando nei limiti delle loro competenze, possano partecipare ad operazioni sottocopertura, soprattutto perchÊ a livello nazionale non esistono strutture specializzate aventi una competenza autonoma nel settore in questione.
Se non si vuol giungere ad una interpretatio abrogans della norma, con riferimento al settore della corruzione e non solo, può intanto ritenersi che ogni volta che un reato di corruzione intervenga in unâindagine che si svolga in un settore dove esista una struttura specializzata in altra materia (droga, criminalitĂ organizzata, eversione, riciclaggio) gli ufficiali di ad essa appartenenti potranno svolgere operazioni sottocopertura[9].
Sotto altro angolo di visuale, in assenza di specifiche strutture speciali di polizia giudiziaria nel settore della corruzione a livello nazionale[10], si può attribuire tale qualitĂ agli appartenenti ai servizi di cui allâart. 56 comma 1 lettera a) c.p.p. a livello provinciale, articolazioni di polizia giudiziaria nel cui ambito esistono gruppi con specifica competenza nel settore della corruzione[11], con esclusione di altre articolazioni di PG che non hanno una specifica competenza[12].
Occorre a questo punto individuare la platea di soggetti che, in quanto persone interposte o ausiliari, possano giovarsi della scriminante in parola. Al riguardo, può condividersi lâopinione di chi ritiene che per persona interposta si debba intendere colui il quale svolge direttamente delle attivitĂ che costituiscono il proprium dellâattivitĂ dellâundercover, mentre ausiliario è colui che svolge una collaborazione ab externo con lâinfiltrato, diversa dal coinvolgimento âdirettoâ in essa[13] .
3. I reati presupposto. â Alla platea tradizionale dei reati in relazione ai quali era consentito lâuso dellâagente sotto copertura, catalogo assai eterogeneo e frutto di una stratificazione successiva, la legge n. 3/2019 ha aggiunto taluni tra i piĂš significativi reati contro la Pubblica amministrazione, e segnatamente: concussione, corruzione per funzione attiva e passiva, corruzione propria attiva e passiva, induzione a dare o promettere denaro od atra utilitĂ limitatamente alla condotta dellâintraneus, istigazione alla corruzione, la fattispecie di cui allâart. 322 bis c.p. (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilitĂ , corruzione e istigazione alla corruzione di membri di corti internazionali o degli organi di comunitĂ europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunitĂ europee e di Stati esteri), corruzione in atti giudiziari, traffico dâinfluenze, turbativa dâasta e turbata liberĂ del procedimento di scelta del contraente.
Unâanalisi del catalogo evidenzia, tra i reati contro la PA, lâassenza dei reati di peculato, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, abuso dâufficio e di tutti i reati di cui agli artt. 325 ss. c.p.p compresi nel capo I del titolo II del codice penale.
Di difficile comprensione appare lâinserimento tra i reati presupposto del richiamo allâart. 319-bis c.p., che prevede solo una circostanza aggravante, cosĂŹ come occorre rilevare una oggettiva asimmetria tra1âomessa previsione del peculato di cui allâart. 314 c.p. e lâinclusione del peculato internazionale di cui allâart. 322-bis c.p.
4. Le condotte scriminate. â La novella, per effetto dellâallargamento delle fattispecie di reato presupposto, aggiunge alle condotte scriminate quelle degli agenti sotto copertura che ⌠corrispondono denaro o altra utilitĂ in esecuzione di un accordo illecito giĂ concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilitĂ richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attivitĂ prodromiche e strumentali.
Lâanalisi del novum normativo evidenzia che il modello criminale di riferimento è lâaccordo o lâerogazione o la promessa di utilitĂ verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero verso un trafficante dâinfluenze. Dunque si presuppongono condotte di corruzione attiva e passiva, concussione, induzione indebita e traffico dâinfluenze.
A tali condotte, devono essere aggiunte quelle del comma 2 dellâarticolo 9 L. 146, consistenti nellâutilizzazione di documenti, identitĂ o indicazioni di copertura.
Al modello di condotte scriminate strettamente intese previste dal I comma, dunque, sembrano essere estranee le condotte di istigazione alla corruzione, quelle di turbata libertĂ degli incanti e di turbativa di un procedimentofinalizzato alla formazione di un bando, di peculato[14], sĂŹ che si pone il problema del rapporto tra la scriminante in parola e le indagini relative a tali reati, esplicitamente definiti come presupposto per lâutilizzazione dello strumento dellâundercover. Al riguardo, non sembra possa essere utilizzato utilmente lâinciso compiono attivitĂ prodromiche e strumentali, poichĂŠ, sintatticamente, sembra riferirsi alle condotte esplicitamente scriminate, sĂŹ che esso amplia lâarea di non punibilitĂ solo limitatamente alle condotte prodromiche o strumentali alle attivitĂ di accordo, erogazione o promessa di utilitĂ verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero verso un trafficante dâinfluenze[15].
Lâunica soluzione possibile è ipotizzare che con riguardo a tali reati sia possibile unâattivitĂ di infiltrazione, finalizzata alla ricerca di prove del reato, ma non di integrazione delle condotte tipiche, con lâeccezione della utilizzazione di documenti, identitĂ o indicazioni di copertura (per esempio che consentano di partecipare a una gara indetta).
Ai fini della individuazione dei limiti delle condotte scriminate, conviene muovere dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge, secondo cui ..le condotte non punibili restano confinate a quelle necessarie per lâacquisizione di prove relative ad attivitĂ illecite giĂ in corso e che non istighino o provochino la condotta delittuosa, ma sâinseriscono in modo indiretto o meramente strumentale nellâesecuzione di attivitĂ illecita altrui, secondo il paradigma della causa di giustificazione elaborato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte europea dei diritti dellâuomo[16].
Effettivamente, sia la Corte di LegittimitĂ , sia la Corte EDU pongono un limite esterno allâattivitĂ dellâundercover, costituito dalla necessitĂ che non si istighi o provochi lâattivitĂ criminosa.
In particolare, la giurisprudenza della Corte di Cassazione pone due limiti, volti massimamente a segnare la differenza tra lâattivitĂ funzionale dellâinfiltrato, scriminata, e una condotta da agente provocatore: lâazione è scriminata negli stretti limiti delle condotte dichiarate non punibili e di quelle ad esse strumentali; la scriminante non opera allorchĂŠ la condotta consista nellâincitamento o nellâinduzione alla commissione di un reato da parte di terzi[17].
Sul secondo versante, la Corte Europea dei Diritti dellâUomo ha ritenuto la violazione del principio dellâequo processo quando lâinfiltrato ha indotto una persona a commettere il reato, non limitandosi a una condotta passiva. Leading case è la sentenza emessa nel 1998 nel caso Teixeira de Castro c. Portogallodove la Corte ritiene la violazione dellâart. 6 della Convenzione in ragione del fatto che nel caso concreto non vi erano elementi idonei a dimostrare che il soggetto fosse predisposto a commettere un reato, attivitĂ delittuosa che non si sarebbe realizzata in mancanza dellâapporto causale degli infiltrati[18]. Nel caso Calabrò c. Italia, nel 2002, la Corte enuncia il principio secondo cui lâinfiltrato non deve determinare altri che non ne avessero il proposito a commettere un reato, principio ribadito nel 2008[19], nel 2014[20]e, da ultimo, nel 2018[21].
Nello stesso senso, la Corte di LegittimitĂ ha osservato che non viola lâart. 6 CEDU la condotta dellâinfiltrato che si limiti a rendere palese unâintenzione criminale giĂ esistente, fornendo lâoccasione per il suo concretizzarsi[22].
5. Operazioni sotto copertura e indagini penali. â La chiave di lettura del rapporto tra indagini preliminari e attivitĂ sotto copertura è fornita dallâincipitdellâart. 9 L. 146/06, nella parte in cui afferma che essa è posta in essere al solofine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti specificamente indicati e da parte di ufficiali di polizia giudiziaria.
Lâunico strumento previsto dal sistema di acquisizione di elementi di prova (rectius: fonti di prova) nel sistema sono le indagini preliminari, sĂŹ che è allâinterno di esse che può svolgersi lâattivitĂ dellâagente infiltrato, dei suoi ausiliari o interposti. In questo senso, risolve ogni dubbio la qualitĂ dei soggetti che possono svolgere tale attivitĂ : ufficiali di polizia giudiziaria, specificamente considerati dallâart. 55 del titolo III del codice di procedura penale tra i soggetti delle indagini preliminari, i quali, in quanto appartenenti alla polizia giudiziaria, hanno la funzione, anche di propria iniziativa, di prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quantâaltro possa servire per lâapplicazione della legge penale.Â
Una lettura imposta dallâart. 109 della Costituzione, secondo cui lâA.G. dispone direttamente della polizia giudiziaria, e come ricordato solo gli ufficiali di polizia giudiziaria e i loro interposti o ausiliari possono svolgere la funzione di undercover, e coerente con le fonti di diritto internazionale, e in particolare con la convenzione Onu contro la corruzione (convenzione di Merida) che, allâart.50, inquadra le TSI, tra le quali lâutilizzazione dellâundercover, nel Cap. III, dal titolo Incriminazione, individuazione e repressione.
Si tratta, dunque, di unâattivitĂ compresa nel perimetro delle indagini preliminari, alle cui peculiari regole si deve uniformare, con esclusione di ogni attivitĂ che abbia finalitĂ di prevenzione[23]. Può, pertanto, individuarsi il dies a quo nel momento dellâacquisizione della notizia di reato, sia pure embrionalmente intesa, anche dâiniziativa dalla polizia giudiziaria.
Tanto premesso, si tratta di integrare la specifica disciplina prevista dallâart. 9, soprattutto nella parte in cui prevede che le operazioni sono disposte dagli organi di vertice delle forze di polizia, con le regole proprie delle indagini preliminari, che individuano nel pubblico ministero lâorgano di direzione delle investigazioni ex art. 327 c.p.p.
La prassi in essere, massimamente nel settore del terrorismo e nel traffico degli stupefacenti, delinea soluzioni coerenti con il sistema, nel senso che gli organi di polizia che svolgono le indagini propongono al pubblico ministero la speciale tecnica dâinvestigazione e, con il suo consenso, richiedono agli organi di vertice di disporre lâoperazione.
In conclusione, unâinterpretazione dellâart. 9 di tipo sistematico impone di ritenere che ogni volta che nel corso dellâindagine emerga la necessitĂ dellâuso dellâundercover, nella quale sia intervenuto il p.m., con lâautorizzazione del medesimo si debba inoltrare una richiesta ai competenti organi di vertice, i quali disporranno le operazioni, individueranno le articolazioni competenti, che dovranno ottemperare agli obblighi di tempestiva comunicazione titolare delle indagini, al quale è rimesso il coordinamento delle strategie investigative, ivi compreso il potere di bloccare lâoperativitĂ dellâundercover[24].
Una conclusione coerente con gli arresti della Corte EDU in materia, che ha rilevato la violazione dellâart. 6 par. 1 CEDU per lâassenza di qualsiasi controllo giudiziario sul potere della polizia di infiltrare operatori[25].
Può, dunque, ritenersi che lâart. 9 introduca nellâarchitettura delle indagini preliminari un elemento di asimmetria, costituito dal fatto che una scelta investigativa non può essere gestita nel rapporto p.m./p.g. delegata, ma deve necessariamente passare per unâinterlocuzione con gli organi di vertice cui la polizia delegata appartiene. Una asimmetria che tuttavia non incide il rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, introducendo in essa solo un elemento di ulteriore articolazione.
In questo senso, peraltro, devono essere letti gli obblighi di comunicazioneche gravano sui soggetti che dispongono lâoperazione, i quali devono ai sensi del comma 4 dare preventiva comunicazione e comunque senza ritardo al p.m. competente per le indagini polizia giudiziaria e devono comunicare nel corso dellâoperazione modalitĂ e soggetti che vi partecipano.
In questo senso si muovono alcune circolari emanate da uffici di Procura, dirette agli organi investigativi.
In particolare, le circolari emanate dalle Procure della Repubblica di Roma[26] e Napoli[27], dopo aver individuato specificamente la platea di soggetti, allâinterno della polizia giudiziaria, che possono svolgere le funzioni di undercover, evidenziano il rapporto di inclusione tra indagini preliminari e tecnica dâindagine dellâagente sottocopertura, evidenziando la necessitĂ del consenso dellâorgano dâaccusa, quando sia intervenuto nella direzione delle indagini, per lo svolgimento di tale attivitĂ dâindagine, al fine del suo coordinamento nella piĂš ampia strategia investigativa e richiedendo una comunicazione sempre preventiva anche in forma orale, ove dopo lâacquisizione della notizia di reato non sia ancora intervenuto il pubblico ministero, con specifico riguardo alla materia della corruzione.
05 marzo 2019 |Â Paolo Ielo
[1] Si tratta dei reati previsti dagli articoli che seguono: 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p.
[2] ad oggi, presenta connotazioni peculiari solo la regolazione del settore in materia di pedopornografia
[3] art. 97 DPR 309/90 in materia di stupefacenti; art. 7 L. 82/91 in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione; art. 12-quaterL. 356/92 in materia di riciclaggio o delitti concernenti armi, munizioni ed esplosivi; art. 12, comma 3-septies, del D. Lgs. 286/98 in materia di ipotesi aggravate di favoreggiamento e immigrazione clandestina; art. 14 L. 269/98 in materia di prostituzione e pornografia minorile; art. 4 L. 438/01 in materia di delitti commessi per finalitĂ di terrorismo; art. 10 L. 228/03 in materia di tratta delle persone.
Lâart. 9 in parola, poi, è stato modificato ad opera dellâart. 8 L. 136/2010, che ne ha esteso lâapplicabilitĂ anche al settore del traffico illecito dei rifiuti e alle ipotesi non aggravate del favoreggiamento dellâimmigrazione clandestina.
[4] Convenzione di Palermo.
[5] Convenzione di Merida, adottata con delibera ONU il 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 allâ11 dicembre dello stesso anno, entrata in vigore il 14.12.2005 e ratificata in Italia con legge 3 agosto 2009, n° 116.
[6] Per combattere efficacemente la corruzione, ciascuno Stato, nei limiti consentiti dai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico interno, e conformemente alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie, con i propri mezzi, a consentire lâappropriato impiego da parte delle autoritĂ competenti della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura, entro il suo territorio, e a consentire lâammissibilitĂ in tribunale della prova cosĂŹ ottenuta.
[7] Ivi, pagg. 26 e 27.
[8] comma 1, lettere a) e b).
[9] Sotto questo angolo di visuale, dunque, potranno svolgere questo tipo di attivitĂ , a titolo di esempio, ufficiali del ROS dei Carabinieri, del nucleo di Polizia Valutaria della GDF, dello SCO della polizia, della DCSA, della DIA
[10] Il nucleo anticorruzione della GDF non ha specifiche funzioni di polizia giudiziaria e le sue competenze sono prevalentemente nel settore ella prevenzione e della trasparenza, e segnatamente: in materia di prevenzione della corruzione e obblighi di pubblicitĂ , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle diverse articolazioni di stato.
Relativamente al comparto degli appalti pubblici elabora progetti operativi, sviluppa analisi tattica e assicura attivitĂ e supporto di conoscenze di settore:Â
â Svolge compiti di esecuzione e di direzione operativa, nei rapporti con lâAutoritĂ Nazionale Anticorruzione (relativamente alla vigilanza sui contratti di lavori pubblici), con il Servizio per lâAlta Sorveglianza delle Grandi Opere (S.A.S.G.O.), con il Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, con Terna S.p.a. e Cassa Depositi e Prestiti;
â Partecipa ai lavori dellââOsservatorio sul Calcestruzzoâ;
â Agisce su richiesta o delega dellâIspettorato per la Funzione Pubblica.
â Sovrintende inoltre, al generale ed efficiente funzionamento dellâapplicativo informatico per il Monitoraggio dei Contratti Pubblici â (Mo.Co.P.).
[11] Tali sono:
â per i CC i nuclei investigativi provinciali;
â per la Polizia le squadre mobili a livello provinciale;
â per la GDF i nuclei PEF a livello provinciale.
[12] Dunque con esclusione di strutture territoriali quali stazioni dei CC; commissariati; compagnie, tenenze e brigate GDF; compagnie CC.
[13] In questo senso G. Amato, Se lâagente provocatore entra nel processo, in Gnosis, 2/07, pag. 8, con riguardo alla specifica ipotesi dellâacquisto simulato di droga; Infiltrato a caccia di riscontri e prove senza âprovocazioniâ, in Guida al diritto, 2 febbraio 2019, n. 7 pag. 87-90.
[15] Ancora piĂš estranea alle condotte scriminate appare essere la fattispecie di peculato internazionale.
[16] Pag. 29.
[17] Cass 3, Sentenza n. 37805 del 09/05/2013 Ud. (dep. 16/09/2013) Rv. 257675; 3, n. 20238 del 07/02/2014 Ud. (dep. 15/05/2014) Rv. 260081; 3, n. 31415 del 15/01/2016 Ud. (dep. 21/07/2016) Rv. 267517.
[18] Corte Europea dei diritti dellâuomo, caso Teixeira De Castro c. Portugal(44/1997/828/1034), 9 giugno 1998: un soggetto non indagato, nĂŠ con precedenti penali fu istigato a comperare una certa quantitĂ di eroina ed una volta fornita (dopo essersela procurata da un conoscente) fu arrestato.
[19] Corte Europea dei diritti dellâuomo, caso Ramanauskas c. Lithuania(74420/01), 5 febbraio 2008.
[20] Sent. 23 ottobre 2014, Furcht c. Germania.
[21] Sent. 28 giugno 2018, Tchokhonelidze c. Georgia.
[22] Cass. 3, 2763, 3 luglio 2008, RV 240270; 2038, 7 febbraio 14, RV 260081
[23] R. Minna â A.S. Sardo, Agente provocatore: profili sostanziali e processuali, Milano, 2003, pag. 45.
[24] Ă teoricamente ipotizzabile unâattivitĂ autonoma delle forze di polizia, ma sempre compresa nella fase successiva allâacquisizione della notizia di reato, prima dellâintervento del p.m., ai sensi dellâart. 348 c.p. In tali ipotesi, è fondamentale il rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al comma dellâart. 9.
[25] Sentenza 30 ottobre 2014, Nosko e Nefedov c. Russia.
[26] Circolare Procura di Roma del 21 febbraio 219.
[27] Circolare Procura di Napoli del 22 febbraio 2019.
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