VINCENZO SCARANTINO: “L’orsacchiotto con le batterie”

 

 

“Un orsacchiotto con le batterie”. Così si è definito in un processoVincenzo Scarantino, il falso pentito che si era accusato di aver preso parte alla organizzazione della strage di Via D’Amelio  perché  torturato e manovrato.


 

CRONOLOGIA di UN DEPISTAGGIO 

➡️  dall’ARRESTO ad oggi 

 


“Sono stato usato come un orsacchiotto con le batterie costretto con le minacce a prendere in giro lo Stato, in galera ho mangiato anche i vermi, le guardie mi dicevano che mentre ero in carcere mia moglie andava a battere, e facevano allusioni al suicidio di Gioè”, dirà anni dopo, raccontando per l’ennesima volta le violenze subite




Deposizioni nei processi di Vincenzo Scarantino AUDIO



VERBALI non depositati interrogatori a Scarantino

21 ottobre 1994  SCARANTINO: «Facevo morire nell’acido i nemici di Cosa Nostra».

SCARANTINO interrogato da BOCCASSINI, PETRALIA e LA BARBERA.

  • Interrogatorio del 24.6.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dalla dott.ssa Ilda BOCCASSINI e dal dott. Carmelo PETRALIA e al dirigente della Polizia di Stato dott. Arnaldo LA BARBERA.  24 giugno 1994
  • Interrogatorio del 29.6.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Giovanni TINEBRA, dott.ssa Ilda BOCCASSINI, dott. Carmelo PETRALIA, dott. Roberto SAIEVA, nonché al dott. Arnaldo LA BARBERA.
  • Interrogatorio del 15.7.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dalla dott.ssa Ilda BOCCASSINI e al dott. Arnaldo LA BARBERA.

 

26 luglio 1995 – SCARANTINO telefona a Studio Aperto e dice di essersi inventato tutto. La cassetta viene sequestrata

 

 

Quando il dottor ANTONINO DI MATTEO non credette alla ritrattazione di SCARANTINO

 

 

Quando al “BORSELLINO BIS” inquirenti e giudicanti non credettero (purtroppo) alla ritrattazione del falso pentito Vincenzo Scarantino

 

 


13 febbraio 1999 La Corte d’Assise in Sentenza … 

 

  • … Addirittura ridicole appaiono, poi, le dichiarazioni di Scarantino sull’attività di depistaggio ed inquinamento probatorio, che sarebbe stata svolta con la partecipazione anche del dott. Arnaldo La Barbera, all’epoca capo della squadra mobile della Questura di Palermo…
  • … Altrettanto incoerenti e prive di senso logico appaiono le accuse mosse nei confronti dei magistrati del Pubblico Ministero, apparendo assolutamente inconsistenti gli asseriti motivi di rancore che avrebbero spinto Scarantino Vincenzo ad accusare persone innocenti e, soprattutto, le ragioni che potrebbero avere animato il complotto istituzionale prospettato fantasiosamente da Scarantino.
  • Le suddette considerazioni inducono a ritenere che la decisione di Scarantino Vincenzo di ritrattare le precedenti dichiarazioni, accusando di oscuri ed incomprensibili complotti gli organi inquirenti, sia stata una scelta necessitata, imposta dalla minuziosità e concordanza delle prime dichiarazioni, che difficilmente potevano essere smentite solo in parte e tantomeno da un soggetto, sicuramente furbo, ma dotato di scarse capacità intellettive come Scarantino Vincenzo.
  • Ció che conferma, comunque, l’assoluta mendacità della ritrattazione di Scarantino Vincenzo è l’acquisizione nel presente dibattimento di prove certe della concreta attuazione di una concertata e laboriosa preparazione di detta ritrattazione, con l’intervento di diversi soggetti che hanno realizzato una deplorevole opera di inquinamento probatorio che, fortunatamente, è stata scoperta prima della definizione del presente giudizio…
  • emerge chiaramente che la decisione di Scarantino Vincenzo di ritrattare certamente non è frutto, come lo stesso ha cercato di far credere, di una spontanea e travagliata scelta morale, dettata dal rimorso di avere accusato persone innocenti, ma, al contrario, discende da una decisione lucida, fredda e calcolata dell’ex collaboratore di giustizia più volte annunciata attraverso comportamenti anomali e preceduta da una lunga contrattazione con ambienti mafiosi palermitani evidentemente interessati a detta ritrattazione, mediata dal fratello Rosario e culminata con l’acquisizione di concrete garanzie economiche, giuridiche e familiari.
  • … la stessa, invece, ha certamente avuto un ignobile contenuto patrimoniale che la rende assolutamente scellerata, poiché risulta dalla deposizione di Don Neri che Scarantino Vincenzo come prezzo della sua ritrattazione ha preteso di rientrare in possesso di valori e beni precedentemente acquisiti attraverso la sua pregressa attività criminale…
  • … Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la ritrattazione operata da Scarantino Vincenzo, come si è anticipato all’inizio della presente esposizione, deve essere ritenuta del tutto inattendibile in quanto illogica, incoerente con altre autonome acquisizioni
  • … Dal tenore delle considerazioni sin qui svolte è agevole intuire che questa Corte ha ritenuto di potere attribuire una piena attendibilità intrinseca alle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo nei primi interrogatori e precisamente alle dichiarazioni raccolte nei primi tre verbali, rese in carcere subito dopo la manifestazione della volontà di collaborare con la giustizia. Va osservato in proposito che dette dichiarazioni appaiono assolutamente complete nella loro struttura essenziale, coerenti sotto il profilo logico e persino concordanti nelle linee generali sia con rilievi di carattere oggettivo, sia con dichiarazioni successivamente rese da altri collaboratori di giustizia che evidentemente non potevano essere conosciute da Scarantino Vincenzo né per scienza diretta, né attraverso suggerimenti esterni che lo stesso
  • Scarantino in sede di ritrattazione ha cercato di accreditare senza, tuttavia, riuscire ad apparire credibile.  In tale specifica ottica le prime dichiarazioni di Scarantino circa la riunione nella villa di Calascibetta assumono una logicità ed una concretezza tali da rendere assolutamente incontestabile l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni medesime.
  • Le dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo nella prima fase della sua collaborazione, contrariamente a quanto da lui sostenuto in sede di ritrattazione, non possono neppure ritenersi inficiate da oscillazioni nell’attribuzione dei ruoli ai singoli compartecipi, né da apprezzabili motivi di rancore verso alcuni dei soggetti chiamati in correità.
  • …A giudizio di questa Corte la verità essenziale che emerge dagli atti è che la Fiat 126 utilizzata come autobomba fu effettivamente procurata da Scarantino su incarico del cognato Profeta Salvatore e che Scarantino si sia rivolto effettivamente al Candura per procurarsela. Proprio quest’ultima circostanza e, in particolare, il fatto che Scarantino Vincenzo, anzicchè rubare personalmente la vettura che doveva essere impiegata per una azione tanto atroce quanto importante per gli interessi di “Cosa nostra”, si sia rivolto ad un balordo tossicodipendente come Candura per reperirla offre una convincente chiave di lettura di tutte le reticenze, le bugie e gli imbarazzi di Scarantino nel riferire l’esatta sequenza dei fatti relativi al reperimento della 126 utilizzata come autobomba.
  • La valutazione di intrinseca attendibilità delle iniziali dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo non riposa, tuttavia, solo sulla loro coerenza logica e sulla possibilità di spiegare le incongruenze sopra evidenziate, bensì anche, e forse soprattutto, sulla concordanza perfetta con altre dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, estremamente attendibili, con i quali per ragioni logiche e cronologiche Scarantino Vincenzo certamente non può essersi accordato.
  • le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo nella prima fase di collaborazione e, precisamente, quelle rese prima che intervenissero con la liberazione del collaboratore quei fattori di inquinamento che una attenta analisi ha consentito di individuare con relativa sicurezza, sono da ritenere intrinsecamente logiche, coerenti con altre acquisizioni probatorie e, quindi, astrattamente attendibili ed idonee a costituire prova dei fatti per i quali si procede ove sorrette da sufficienti riscontri individualizzanti di carattere oggettivo.

SEGUE

 

 

 

 

QUANDO SPATUZZA PARLÒ DI VIA D’AMELIO E NON SUCCESSE NIENTE PER DIECI ANNI

 

13 luglio 2017 Processo di revisione: la corte d’Assise di Catania assolve tutti gli imputati condannati in precedenza. CONSIDERATE ATTENDIBILI E DETERMINANTI(contrariamente a quanto sostenuto dal PM Di Matteo) LE DICHIARAZIONI DI GASPARE SPATUZZA PER SCARCERARE DOPO 18 anni 11 (uno nel frattempo deceduto) INNOCENTI di CUI 7 CONDANNATI ALL’ERGASTOLO. La REVISIONE – A quasi venticinque anni di distanza dalla Strage di Via D’Amelio, il Processo di Appello di revisione per la Strage voluto dalla Procura di Caltanissetta nel 2011, a seguito delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, si conclude con l’assoluzione dal reato di strage per dieci imputati che erano stati condannati alla pena dell’ergastolo.
Solo successivamente alla collaborazione di GASPARE SPATUZZA  (avvenuta a decorrere dal giugno 2008), le cui dichiarazioni, puntualmente, concordemente e costantemente riscontrate (anche per il tramite di altro collaboratore, FABIO TRANCHINA), smentivano radicalmente le propalazioni accusatorie di Scarantino, Andriotta e Candura, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta chiedeva, in data 13 ottobre 2011, alla Corte d’Appello di Catania la revisione delle sentenze di condanna inflitte in esito dei processi cosiddetti “Borsellino uno” e “Borsellino bis”. Il processo di revisione: la corte d’Appello di Catania assolve tutti gli imputati condannati in precedenza. CONSIDERATE ATTENDIBILI E DETERMINANTI (contrariamente a quanto sostenuto dal PM Di Matteo) LE DICHIARAZIONI DI GASPARE SPATUZZA.
La REVISIONE – A quasi venticinque anni di distanza dalla Strage di Via D’Amelio, il Processo di Appello di revisione per la Strage a seguito delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, si conclude con l’assoluzione dal reato di strage per dieci imputati che erano stati condannati alla pena dell’ergastolo:

 

 


 


STRAGE VIA D’AMELIO – Iniziate le riprese de “IL DEPISTAGGIO”

 

 

IL DEPISTAGGIO

PROCESSI – INDAGINI – INCHIESTE

L’ATTENTATO